Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2003, n. 5286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5286 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
c.c. 76124 E N IO IN05 286 /03 Z A R T RE IS G E R ITALIANO L A B P . . D S .5 A t E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE a 6 T P 2 N Oggetto E s t e S ig E SEZIONE TRIBUTARIA e l Tributaria j f a l o el Compoeta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: f Dott. Bruno Presidente R.G.N. 9617/01 SACCUCCI Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Cron. 11724 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Rep- Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 08/07/02 - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente RE SUPR A DI CLASS CAMPONE CI S EN TENZA 76124 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis} - ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE DI ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1 'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
3137 ricorrente -1-
contro
SA UR;
intimata avverso la sentenza II₁ 63/00 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 21/03/00; udita 1a relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente 1'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricors0. -2- Svolgimento del processo SA UR residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, 5. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione no spetcasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando 12 violazione 2 faisa applicatione degli artt. 23, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del E.1. 30 dicembre 1985, 9717R. 137 COMMA 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, della legge 28 febbraic 1996, n. 45 e A del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 1, secondo comma bis, dal . . 30 dicembre 1985, 781 convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 1996, n. 42 quale prevede che le soame relative pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinquas del 2.1. 26 maggio 1994 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984. - 383, Fino al 31 dicembre 1995 per = residenti rai Comuni neil' Italia centrale 2 meridionals colpiti di atenti sismi C alia formazione dell'imponibile 2 Fini dell' IRPEF dell' ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di all'art. 28 celle legge 13 maggio 1923, 7. 101, post in relazione all'art. 11 della legge 18 febbrai 1999, 28, deve esser - considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi” (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. SO. 8/4/2002 Così deciso in Roma il • Presidente Il Cons. Extensore perus. L ANCELLIERE (1 чашье CANCELLERIA Amply Gr DEPOSITAT 4 APR. 2003 CANCELLERE Oggi ESENTE DA REGISTRAZIONE ai senti Azt, 13 Quinquies della lippe. 26.5.84 n 1ST