Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2001, n. 7925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7925 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 9 O 1 I 5 / Z 4 . A / N 6 R A 2 I - T 0059390 . S R B I R . . A G P . L E T L D R U 7925 /0 1 A L . B REPU E A I B D D A R I T S T A E N I 1 IN NO SEL T E 3 S R N 1 I E E . A S T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N E Oggetto A M detraibilità IVA SEZIONE TRIBUTARIA imposta pagata a monte Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4726/98 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Enrico ALTIERI Re Consigliere Consigliere 18244 Cron. Dott. Vincenzo DI NUBILA Rep.Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 29/03/01 - ConsigliereDott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 593901 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
EUROGEST SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EZIO 19, presso lo studio dell'avvocato BALDASSARRI ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato CONTI DOMENICO, 2001 giusta procura in calce;
630 controricorrente 1 avverso la sentenza n. 160/97 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 18/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato CONTI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. § 1. Svolgimento del processo L'ufficio i.v.a. di Chieti rettificava la dichiara- zione della Eurogest s.r.l. per l'anno 1994, contestan- do, fra l'altro, l'indetraibilità dell'imposta pagata a monte in relazione ad attività considerata non inerente all'esercizio dell'impresa. La società impugnava l'accertamento dinanzi alla commissione tributaria di primo grado, che accoglieva il ricorso, ritenendo che l'attività in questione fosse propedeutica e strumentale all'esercizio dell'impresa. L'ufficio proponeva appello, sostenendo che l'attività in contestazione ( locazione di immobili ) 2 non rientrasse nell'oggetto dell'impresa. La commissione tributaria regionale degli Abruzzi rigettava il gravame, osservando che l'acquisto dei be- ni era riferibile all'attività prevista dallo statuto societario, riguardando beni immobili strumentali, uti- lizzabili soltanto per l'esercizio dell'impresa, che era quella di realizzazione e gestione di strutture ri- creative. Ne conseguiva che dovendo garantirsi il principio della neutralità dell'i.v.a. e sussistendo il requisito dell'inerenza la società aveva il diritto - di detrarre, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/72, l'imposta pagata per l'acquisto dell'immobile. has Avverso tale sentenza l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. Resiste con controricorso la Eurogest s.r.l., la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso perchè tardivamente notificato. $ 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d. P.R. n. 633/72, nonchè omessa ○ con- traddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, l'Amministrazione finanziarian.3 e 5, cod. proc. civ., deduce che la locazione di immobile unica operazione 3 attiva dichiarata dalla società doveva considerarsi priva del requisito dell'inerenza. Secondo l'Avvocatura, le argomentazioni della sen- tenza impugnata sarebbero inconferenti e, comunque, conterrebbero soltanto un' astratta enunciazione di principi. Richiama la sentenza di questa Corte n.8939/98, se- condo la quale non costituisce attività d'impresa per una società di capitali la cessione in locazione d'immobili; per conseguenza non può essere considera- ta inerente l'operazione passiva $ 3. Motivi della decisione час 3.1. Deve preliminarmente essere esaminata la que- stione d'inammissibilità del ricorso sollevata dalla società resistente. L'eccezione non è fondata. Con la spedizione del ricorso per posta raccomandata e col deposito del plico non potuto consegnare all'ufficio postale il 12 marzo 1998, e cioè entro sessanta giorni dalla data di noti- ficazione della sentenza all'ufficio i.v.a. ( 23 gen- naio 1998 ), la notifica del gravame deve considerarsi tempestiva, una volta che risulta effettuato il deposi- to e ne è stato dato avviso al destinatario. Infatti, come ha ripetutamente affermato la giuri- sprudenza della Corte sentenze 15 maggio 1989, 4 n.4915; 2 aprile 1992, n.4008 e Sez. Un., 5 marzo 1996, n.1729 e 1730 ), nel caso in cui venga utilizzato il servizio postale, secondo le prescrizioni della legge n. 890 del 1982, tenuto conto della parziale dichiara- zione d'incostituzionalità dell'art.8 ( sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 1998, n.346 ), la no- tifica si perfeziona, per il notificante, nel momento in cui il plico non potuto consegnare è depositato nell'ufficio postale, per il destinatario nel momento con il in cui il piego è dallo stesso ritirato, ovvero decorso della compiuta giacenza. hous Quanto alla mancata spedizione per raccomandata dell'avviso di giacenza, si tratta di irregolarità che non dà luogo ad inesistenza della notificazione, sanata attraverso la costituzione della società intimata.
3.2. Le censure dell'Amministrazione finanziaria meritano, invece, accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza della Corte sentenza 19 gennaio 1996, n.422, resa in tema di i.v.a. pagata in rivalsa per acquisto di beni e servizi rela- tivi ad immobili dati in locazione a terzi, al di fuori dell'attività propria dell'impresa; si vedano anche, fra le altre, le sentenze n.1521/96; 12509/97; 5555/2000 ) il diritto alla detrazione dell'i.v.a. pa- gata a monte presuppone che l'operazione abbia una con- 5 immediata e diretta con l'esercizionessione dell'impresa. Il Collegio ritiene che tale principio debba essere applicato anche nel caso di specie, nel quale, per di più, l'unica operazione attiva compiuta dalla società era la locazione dell'immobile acquistato. Tale interpretazione, del resto, si muove in per- fetta sintonia con i principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in merito all'interpretazione dell'art.17 della sesta direttiva i.v.a. del Consiglio 17 maggio 1977, 388/77/CEE, il how quale regola i presupposti e l'esercizio del diritto alla detrazione ( deduzione nel linguaggio della diret- tiva ). Nella sentenza del 6 aprile 1995, C - 4/94, B. L. P. Commissioners of Customs & Excise, pronunciata a C. seguito di rinvio della Queen's Bench Division della High Court of Justice la Corte ha affermato che dell'espressione impiegata dall'art.17 i.v.a. "1 per operazioni" dimostra che, per conferire il diritto a deduzione di cui al n.2, "1 i beni 2 servizi di cui trattasi devono presentare una connessione diretta ed immediata con le operazioni soggette ad imposta e che a tal riguardo è indifferente lo scopo ultimo perseguito dal soggetto passivo". 6 Tale principio, già affermato dalla Corte nella sentenza 13 dicembre 1989 in causa C - 342/87, EN HO BV / Staatssecretaris van Financiën, è stato ribadito nella sentenza 8 giugno 2000 in causa C - 98/98, Commissioners of Customs & Excise / ID NK plc. La sentenza deve, pertanto, essere cassata. Poiché la cassazione è pronunciata per violazione di norme di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito ai sensi hous dell'art.384, comma 1, cod.proc.civ., rigetta il ricor- so introduttivo della Eurogest s.r.l., con la condanna della stessa alle spese del presente giudizio di legit- timità, che liquida in complessive lire 2.300.000, di cui lire 2 milioni per onorari, oltre alle spese preno- tate a debito.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente;
condanna la stessa alle spese, liquidate in complessive lire 2.300.000, di cui lire 2 milioni per onorari, ol- tre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 29 marzo 200 . 7 Il Consigliere estensore Enrico Altieri Чана IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista Il Presidente Vincenzo Carbone DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 12 GIY. 2001 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista REGISTRAZIONE D.P.R. 26/4/1986 - N. 5 RIA DA TAB. ALL. B TA ESENTE AI SENSI DEL TRIBU 131 IA . TER N A M 8