Sentenza 17 aprile 2001
Massime • 1
Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore - che, ex art. 1495, comma secondo, cod. civ. esonera l'acquirente dall'onere della tempestiva denuncia ed impedisce la decadenza dello stesso dalla garanzia pur in difetto d'ottemperanza a tale onere - può aver luogo sia per dichiarazione espressa della parte che tacitamente per "facta concludentia"; in tale ultimo caso esso deve estrinsecarsi in comportamenti nei quali sia ravvisabile un'inequivoca ammissione della sussistenza dei vizi ed un'altrettanto inequivoca accettazione delle obbligazioni conseguenti. Parimenti perché sussista una valida rinuncia ad eccepire la decadenza o la prescrizione in materia è necessaria un'incompatibilità assoluta tra il comportamento del soggetto e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, senza possibilità alcuna di una diversa interpretazione.
Commentario • 1
- 1. Impegno del venditore ad eliminare i vizi della cosa consegnata e novazioneAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5597 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EDILTECNO RESTAURI SRL, in persona del suo Amm.re Unico BASSANINI Giancarlo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato DELLI PAOLI L., che lo difende unitamente agli avvocati ALLEVA VIRGILIO, DELLI PAOLI LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SC IT, FERRERO LEGNO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 02013/99 proposto da:
SC IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RABIRIO 1, presso lo studio dell'avvocato DE GREGORIO GIULIO M., che lo difende unitamente all'avvocato MILANO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
EDILTECNO RESTAURI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1573/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato DELLI PAOLI Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato MILANO Giuseppe, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione notificati rispettivamente il 12 ed il 14.10.88, TO CI, titolare dell'omonima ditta di falegnameria - premesso che nel marzo/aprile 1988 aveva ricevuto dalla NO Restauri SR, incaricata di provvedere alla sistemazione dell'appartamento del dr. Terzo MA, l'ordine di fornire e porre in opera sette porte ed altri manufatti;
che, per ragioni di costo, erano stati preferiti prodotti di serie e, tra questi, quelli della RE EG Spa;
che, all'ordine era stato specificato dovessero le porte essere in noce nazionale, con il cristallo più alto e più stretto di quello raffigurato nel modello;
che dopo l'installazione delle porte, il MA aveva contestato alla NO essere il solo battente in noce nazionale, mentre gli stipiti coprifili ed il telaietto inglese in noce del Tanganika;
che la NO gli aveva trasferito la contestazione ed egli, a sua volta, l'aveva trasmessa alla RE EG Spa;
che quest'ultima aveva contestato l'addebito assumendo essere stata compresa nel prezzo praticato la sola impiallicciatura in noce nazionale delle due facciate del battente - conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Milano la NO Restauri SR e la RE EG Spa chiedendo, in via principale, la condanna dell'una al pagamento di L. 13.287.980 quale corrispettivo dovutogli per la prestazione eseguita, oltre rivalutazione ed interessi ed, in subordine, della seconda a tenerlo indenne delle conseguenze derivantigli dalla mancanza nelle porte fornite della qualità richiesta.
Costituitesi entrambe le convenute, eccepiva la RE EG Spa, la decadenza dell'attore dall'azione di garanzia, evidenziando come le porte fornite presentassero le stesse caratteristiche di quelle raffigurate nel modello scelto e concludendo, quindi, per il rigetto della domanda, perveniva la NO Restauri SR ad analoghe conclusioni e spiegava domanda riconvenzionale, intesa alla declaratoria di risoluzione del contratto, stante per il medesimo difetto di qualità, con condanna dell'attore al risarcimento del danno subito.
Con sentenza 28.10.93, il tribunale di Milano respingeva le domande proposte dal CI ed, in accoglimento della riconvenzionale spiegata dalla NO Restauri SR, dichiarava il contratto risolto per inadempimento dell'attore.
Avverso tale decisione TO CI proponeva appello, insistendo per l'accoglimento della propria domanda volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo.
Si costituivano la NO e la RE chiedendo la reiezione del gravame.
Con sentenza 5.6.98, la corte d'appello di Milano - rilevato che il CI aveva si eccepito per la prima volta in grado d'appello la decadenza della NO dall'azione di garanzia ex art. 1495 primo co. e 1497 ultimo co. CC, ma questa non fosse inammissibile salve le conseguenze sulle spese;
ritenuta l'eccezione fondata, poiché la merce era stata consegnata in data 27.6.88, mentre la contestazione era stata spedita dalla NO solo in data 6.7.88 e ricevuta dal CI in data 9.7.88, quindi dopo la scadenza del termine di 8 giorni di cui all'art. 1495 primo co. CC;
che la circostanza, ce a dalla NO a sostegno della tempestività della denunzia, concernente la contestazione del MA datata 1.7.88, non avesse rilevanza in quanto proveniente da un terzo;
che fosse provata la conoscenza dei difetti delle porte da parte della NO sin dal momento della loro consegna, sia per esserne le caratteristiche chiaramente visibili, sia per la particolare competenza tecnica della parte attiva nel settore del restauro d'immobili - respingeva la domanda riconvenzionale di garanzia proposta in primo grado dalla NO Restauri SR;
questa condannava al pagamento di L. 13.287.980 con gli interessi di legge a far data dal 14.10.88 in favore del CI;
dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
condannava la NO Restauri SR a rifondere al CI le spese del giudizio d'appello, lasciando quelle sostenute dalla RE EG Spa, a carico della stessa. Avverso tale sentenza la NO Restauri SR proponeva ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, , cui seguiva memoria.
Resisteva TO CI con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato con quattro motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denunziando falsa applicazione dell'art. 345 CPC e violazione dell'art. 112 CPC e dell'art. 1495 sec. co. CC in relazione all'art. 360 n. 3 CPC nonché vizi di motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 CPC - si duole che la corte territoriale abbia accolto l'eccezione di decadenza sollevata dal CI invece di ritenerla inammissibile, non tanto sotto il profilo dell'art. 345 CPC quanto piuttosto perché rinunciata dall'eccipiente con l'aver sostanzialmente riconosciuto i vizi della merce pur considerati di scarso rilievo, ed abbia omesso di motivare la decisione assunta al riguardo.
Il motivo non merita accoglimento sotto alcuno dei denunziati profili.
In forza della disposizione transitoria posta con l'art. 90 della L. 26.11.90 n. 353, infatti, nei giudizi, quale quello in esame, già pendenti alla data del 30.4.95 si applicano le norme processuali precedentemente vigenti e, quindi, l'art. 345 CPC nella formulazione che consentiva al venditore di proporre anche per la prima volta in appello l'eccezione di decadenza dell'acquirente dalla garanzia per vizi, trattandosi di tipica eccezione con la quale il convenuto oppone alla domanda un fatto impeditivo al solo fine d'ottenere il rigetto della stessa e non anche un qualsivoglia provvedimento positivo ulteriore rispetto a tale limitata finalità meramente difensiva.
Nel caso in esame, poi, non sono ravvisabili nel comportamento processuale del venditore ne' un riconoscimento del vizio ne' una rinunzia a far valere la decadenza.
Sebbene il riconoscimento del vizio della cosa venduta da parte del venditore - che, ex art. 1495 secondo comma CC, esonera l'acquirente dall'onere della tempestiva denunzia ed impedisce la decadenza dello stesso dalla garanzia pur in difetto d'ottemperanza a tale onere - possa aver luogo, oltre che espressamente per dichiarazione della parte, anche tacitamente per facta concludentia dalla stessa posti in essere, esso deve, tuttavia, nella seconda ipotesi, estrinsecarsi pur sempre in comportamenti nei quali sia ravvisabile un'ammissione inequivoca della sussistenza dei vizi ed un'altrettanto inequivoca accettazione delle obbligazioni consequenziali.
Parimenti, perché sussista una rinunzia tacita ad eccepire la decadenza o la prescrizione è necessaria una incompatibilità assoluta tra il comportamento del soggetto legittimato e la volontà dello stesso d'avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, un comportamento nel quale sia insita, senza possibilità alcuna di diversa interpretazione, un'inequivoca volontà di rinunziare alla prescrizione già maturata od alla decadenza già verificatasi e, quindi, di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che s'era estinto o più non poteva esser fatto valere. Nella specie, le difese di merito svolte dal venditore nel corso del giudizio di primo grado e ribadite in appello dopo l'eccezione preliminare di decadenza, volte, in via principale, ad escludere la sussistenza dei vizi ex adverso denunziati evidenziando la corrispondenza della fornitura al modello prescelto con esclusione d'ogni sua responsabilità ed, in subordine, a minimizzare i vizi stessi, rappresentano un'espressione del suo diritto di difesa e della sua libera determinazione della condotta processuale;
in tale comportamento, correlato all'esigenza d'una difesa nel merito comunque imperniata sull'esclusione dei vizi e che non si poneva, pertanto, in relazione d'incompatibilità assoluta con una diversa volontà di riconoscere i vizi e di rinunziare ad eccepire la decadenza, non erano, dunque, ravvisabili ne' il riconoscimento ne', tanto meno, la rinunzia dedotti dalla ricorrente.
Così integrata ex art. 384 CPC, ove pur necessario, la motivazione dell'impugnata sentenza, di questa resta fermo il decisum, comunque conforme a diritto.
Con il secondo motivo, la ricorrente denunziando omesso esame di fatto decisivo e relativo difetto di motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 CPC - si duole che la corte territoriale abbia apoditticamente fatto decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal 27.6.88, erroneamente ravvisando in tale data quella di consegna della merce;
abbia omesso di considerare come il punto "consegna" fosse controverso, entrambe le parti avendo chiesto ammissione di prova al riguardo;
abbia ritenuto di non accogliere tali istanze istruttorie, omettendo d'esaminare un fatto decisivo ai fini dell'individuazione della consegna.
Con il terzo motivo, la ricorrente - denunziando violazione degli artt. 1495 e 1497 CC in relazione all'art. 360 n. 3 CPC - si duole che la corte territoriale abbia erroneamente ravvisato la data di denunzia dei vizi in quella della ricezione anziché in quella della spedizione ed abbia completamente omesso di motivare tale assunto.
I due motivi, che, tra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente, non meritano accoglimento.
Come risulta evidente dalla stessa loro esposizione, alla corte territoriale non venne prospettata alcuna divergenza d'opinioni tra le parti in ordine alla data della "consegna" della merce, divergenza sulla quale quel giudice dovesse pronunziarsi e, se del caso, svolgere anche previamente una qualche istruttoria. In vero, la data di consegna indicata dal venditore nel 27.6.88, giorno a partire dal quale iniziò anche il lavoro di messa in opera, non risulta affatto contestata, essendosi la difesa dell'acquirente incentrata piuttosto nel sostenere che il 1^.7 88, nel corso delle operazioni di posa in opera, il destinatario finale si accorse del preteso vizio;
il che è, all'evidenza, circostanza del tutto diversa e nella quale non può essere ravvisata una contestazione dell'altra, semmai invece un'implicita conferma della consegna già avvenuta. Trattandosi di vizio agevolmente riconoscibile e la consegna al 27.6.88 non essendo stata espressamente contestata, la denunzia ne doveva avvenire entro gli otto giorni, quindi entro il 5.7.88 (martedì), onde - senza attribuire rilievo alcuno alla data di ricezione, menzionata solo per completezza d'esposizione - correttamente la corte territoriale l'ha ritenuta non tempestiva in relazione al 6.7.88, sua data di spedizione come tale specificamente indicata.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso principale va, dunque, respinto.
Il ricorso incidentale, pur condizionato, non può essere preso in considerazione, in quanto i motivi consistono nella sola enunciazione di censure apodittiche prive di qualsiasi argomentazione e nel rinvio ai motivi svolti nell'atto d'appello dichiarati assorbiti dalla sentenza impugnata;
così formulati, i detti motivi sono inammissibili per difetto del requisito della specificità prescritto dall'art. 366 CPC che, ponendo il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, neppure consente che all'adeguato svolgimento delle ragioni di censura possano supplire i richiami per relationem agli atti della pregressa fase di merito. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Respinge il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2001