Sentenza 8 luglio 2009
Massime • 1
Ricorre la circostanza aggravante della minorata difesa nel caso di commissione di un furto, in tempo di notte, nel fondo di proprietà altrui.
Commentario • 1
- 1. Ora notturna non è sempre un'aggravante (Cass. 15214/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2009, n. 34354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34354 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 08/07/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 2067
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 038143/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PE DR, N. IL 22/05/1985;
avverso SENTENZA del 16/07/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PICCIALLI PATRIZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del sost. proc. gen. Dr. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
PE ES ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato quella di primo grado che lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato dall'avere approfittato delle circostanze di tempo e dall'avere cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità (artt. 624, 625 c.p., art. 61 c.p., nn. 5 e 7).
Venivano ravvisate, in particolare, l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, sul rilievo che la sottrazione dei beni era avvenuta di notte, e quella ex art. 61 c.p., n. 7, in considerazione del rilevante valore economico (per la ditta) dei beni sottratti. Con due motivi si contesta la ravvisata sussistenza delle aggravanti, denunciando sul punto la violazione di legge e la carenza di motivazione.
Le doglianze sono infondate.
La commissione di un furto in un fondo di proprietà altrui, in tempo di notte, integra gli estremi dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, sia a causa della ridotta vigilanza pubblica che in queste ore viene esercitata sulle pubbliche vie e della minore possibilità della presenza di testimoni sia a causa della mancanza della ordinaria vigilanza da parte del proprietario, con la conseguente minorazione delle difese del soggetto passivo. Il riferimento da parte del giudice di merito, sia pure sintetico, alla circostanza che il furto de quo venne commesso nelle ore notturne, in assenza di circostanze di segno contrario, dalle quali desumere l'insussistenza di vulnerabilità da parte della vittima, ben può integrare l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, in termini giuridicamente corretti.
Non va del resto dimenticato che la circostanza aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa ha carattere oggettivo ed è integrata per il solo fatto della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o indipendentemente dalla volontà dell'agente (cfr. Sezione 3, 12 ottobre 2007, Tolomelli), non essendo dubitabile in proposito la ricorrenza nella vicenda de qua di una tale situazione. Quanto all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, la doglianza è manifestamente infondata, tenuto conto che il valore dei beni sottratti (un camion ed un escavatore) è indubbiamente un dato che ha una sua rilevanza oggettiva, che non merita neanche di essere rapportato alle condizioni economiche della vittima. Del resto, non va dimenticato che, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, preliminare e decisivo è l'esame dell'oggettiva rilevanza economica del danno, desunta essenzialmente dal livello economico medio della comunità sociale nel momento storico, in cui il reato viene commesso, indipendentemente dalla consistenza patrimoniale del danneggiato (Sezione 6, 5 luglio 2004, Cichella). Principio che vale a fortiori in presenza di un valore economico di autoevidente oggettiva rilevanza.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009