Sentenza 5 luglio 2013
Massime • 1
Il "dies a quo" da cui decorre il termine di prescrizione della pena, oggetto di sospensione condizionale poi revocata, coincide con il giorno in cui diviene irrevocabile la decisione che dispone la revoca del beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2013, n. 43489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43489 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 05/07/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 2535
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 2796/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO NI N. IL 31/01/1978;
avverso l'ordinanza n. 138/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 16/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
le conclusioni del PG Dott. VOLPE G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania ha rigettato la richiesta di TA NO, diretta all'annullamento dell'ordine di carcerazione emesso il 25 luglio 2012, ed ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al TA con la sentenza del Pretore di Biancavilla del 28 febbraio 1997, irrevocabile il 20 aprile 1997.
Su quest'ultima parte la Corte di appello ha rilevato che il TA, con successiva sentenza del 9 ottobre 1998, divenuta irrevocabile il 24 novembre 1998, fu condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 9315,46 di multa per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso il 25 novembre 1997, e quindi nell'arco del quinquennio successivo al passaggio in giudicato della condanna del 9 ottobre 1998.
Ha poi escluso che potesse trovare applicazione l'estinzione della pena irrogata con la sentenza di condanna del pretore di Biancavilla del 28 febbraio 1997 per decorso del termine di cui all'art. 172 c.p., dal momento che dopo l'avveramento della condizione del compimento di un delitto nel quinquennio, costituente termine iniziale per il decorso del periodo di prescrizione della pena, il TA commise altri reati della stessa indole. In ordine, poi, alla richiesta di annullamento dell'ordine di carcerazione, la Corte di appello ha rilevato che sia alla data dell'ordine di carcerazione che a quella di emissione del provvedimento di cumulo della Procura generale, il residuo di pena da espiare era superiore ad anni sei di reclusione, con conseguente inapplicabilità della sospensione di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Nicolosi, NO TA, deducendo:
- violazione di legge. L'ordine di carcerazione sarebbe dovuto essere annullato o revocato perché al momento dell'emissione dello stesso il TA doveva scontare una pena inferiore ad anni sei ed aveva in corso un programma di recupero presso il Sert di Adrano. Esso doveva contenere, pertanto, il contestuale decreto di sospensione e la Corte di appello avrebbe dovuto revocare o annullarlo e rispristinare la precedente misura cautelare, arresti domiciliari con permesso di seguire il programma di recupero presso il Sert.
Violazione di legge. La Corte di appello avrebbe dovuto rigettare la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena e dichiarare estinta la pena, avendo riconosciuto che il termine iniziale per il decorso del termine di prescrizione della pena, secondo il disposto di cui all'art. 172 c.p., comma 5, è costituito dall'avveramento della condizione rappresentata dalla condanna del 9 ottobre 1998, irrevocabile il 24 novembre 1998, termine dal quale sono trascorsi quasi dodici anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato solo in parte, per le ragioni di seguito esposte. È da ritenersi che, ancor prima della pronuncia di revoca della sospensione condizionale, fosse trascorso il decennio richiesto per dichiarare l'estinzione della pena per prescrizione. Il termine di prescrizione deve computarsi a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il delitto commesso nel successivo quinquennio dalla concessione della sospensione condizionale. In tal senso, seppure con orientamento non univoco, si è espressa questa Corte, stabilendo che il periodo di estinzione della pena condizionalmente sospesa, sospensione revocata per commissione di un delitto nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza, decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che ha accertato la causa della revoca - Sez. 1, n. 12466 dell'11/3/2009 (dep. 19/3/2009), Armento, Rv. 243498 -. Trascorso un decennio dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna per il delitto commesso nel quinquennio, e quindi dal 24 novembre 2008, la pena irrogata dalla sentenza di condanna emessa dal Pretore di Biancavilla il 28 febbraio 1997, in assenza di altri possibili condizioni ostative, che deve accertare il giudice del merito, deve ritenersi estinta. Si evidenzia a tal proposito che, come si trae dall'ordinanza impugnata, le sentenze di condanna per successivi reati della stessa indole sono divenute irrevocabili oltre il decennio sì come sopra computato, e specificamente il 7 luglio 2009 e il 18 luglio 2012; è però da verificarsi se ricorrano altri possibili ostacoli alla pronuncia di estinzione, preclusiva della revoca della sospensione condizionale, di cui all'art. 172 c.p., u.c.. Si impone, pertanto, per questa parte l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
La Corte di appello ha invece bene operato rigettando la richiesta di annullamento dell'ordine di carcerazione del 25 luglio 2012, perché il riferimento necessario è al provvedimento di cumulo del successivo 31 luglio. In esso sono considerate le plurime sentenze di condanna, è operata la detrazione per il pre-sofferto cautelare, è applicato nella misura massima di legge l'indulto; pur a voler detrarre la pena per la quale è stata revocata la sospensione condizionale, invero da ritenersi passibile di dichiarazione di estinzione per prescrizione, il quantitativo di pena detentiva da espiare resta superiore al limite dei sei anni, valutabile per la sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5. Per questa parte, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Catania.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013