Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2004, n. 24348
CASS
Sentenza 12 maggio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa deve essere valutata dal giudice di merito, dopo un'accurata indagine circa i profili di attendibilità dal punto di vista soggettivo ed oggettivo e la verifica dei riscontri obiettivi e non può essere inficiata dalla mera esistenza di un documento redatto dalla persona offesa, il quale possa in apparenza screditarne l'attendibilità, quando è ragionevole ritenere che tale documento sia stato ottenuto a seguito di un atto di violenza o costrizione posto in essere dall'imputato, proprio al fine di precostituirsi una prova a suo favore in caso di giudizio. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa l'attendibilità della vittima di un reato di riduzione in schiavitù, nonostante la presenza di una lettera, vergata dalla persona offesa e prodotta in giudizio dall'imputato - nella quale veniva manifestata l'esistenza di una relazione affettiva tra l'imputato e la parte offesa e l'apparente consenso di questa alla perpetrazione dei piccoli furti ai quali la vittima veniva invece costretta - in quanto lo stato di assoggettamento della vittima, emerso nel corso del giudizio dalle sue dichiarazioni e confortato da riscontri obiettivi, ne confermava la piena attendibilità anche in merito alle giustificazioni dalla stessa fornite durante la testimonianza circa il fatto che la stessa fosse stata costretta dall'imputato a scrivere la missiva)

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2004, n. 24348
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24348
    Data del deposito : 12 maggio 2004

    Testo completo