CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2023, n. 42151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42151 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IY AR EE AN nato il [...] OP UT US nato il [...] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, avvocato CANEPARO CATERINA del foro di TORINO, anche in sostituzione, dell'avvocato CANIGLIA STEFANO del foro di TORINO, in difesa di OP UT US e, in sostituzione dell'avvocato PAPPALARDO PAOLO del foro di MILANO, in difesa di IY AR EE AN, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, ha riformato la condanna resa, il 7 dicembre 2020, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, assolvendo PE ON OR dal reato di cui al capo Penale Sent. Sez. 1 Num. 42151 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 16/05/2023 A, per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena irrogatagli in quella di anni tre mesi 8 di reclusione ed euro 280.000 di multa, con revoca della libertà vigilata e conferma nel resto della impugnata sentenza, anche nei confronti del coimputato, IY Arachchige EP LA. 1.1. Il primo giudice aveva condannato PE alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 400.000 di multa per il reato di associazione a delinquere di cui al capo A e per i reati fine di cui agli artt. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter del d. Igs. n. 286 del 1998, in relazione ai viaggi del diciannove luglio e dell'otto settembre del 2019, nonché IY NG alla pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro 300.000 di multa per il reato di associazione a delinquere di cui al capo A e per i reati fine di cui agli artt. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter del TU Imm., in relazione al viaggio del 6 luglio del 2019, applicando ad entrambi la sanzione accessoria di quell'articolo 28 cod. pen., per la durata di anni cinque, la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, nonché l'allontanamento dall'Italia a pena espiata. Il Giudice di primo grado ricostruiva l'indagine consistita in intercettazioni telefoniche, in servizi di osservazione pedinamento e controllo, che avevano condotto all'arresto alla frontiera di Gorizia del trasportatore OL, richiamando in particolare le annotazioni di polizia giudiziaria del mese di ottobre del 2019, relative a specifici elementi di prova a carico degli odierni ricorrenti. Da diverse intercettazioni iniziate dopo l'omicidio di un cittadino cingalese in Lucca, emergeva l'esistenza di una associazione di cui faceva parte IY NG, come partecipe, dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini cingalesi fatti entrare nel territorio nazionale, trasportandoli dalla Romania, dove arrivavano muniti di visti turistici o per lavoro, attraverso l'Ungheria e la Slovenia, nascosti tra merci trasportate anche da PE e OL, talvolta servendosi di staffette, come accertato con l'arresto di OL in Gorizia. A ciascun clandestino veniva richiesta la somma di quattromila euro e chi non pagava veniva trattenuto in luoghi a disposizione dell'associazione, fino a quando i familiari non versavano l'importo. L'affectio societatis veniva reputata sussistente anche dal mutuo soccorso tra i membri dell'associazione, come dimostravano i contatti successivi all'arresto di OL, quando gli altri membri si erano adoperati per fornire alla moglie dell'arrestato l'importo spettante per il trasporto e quanto necessario per le spese legali. Per NA NG la partecipazione era dimostrata dal suo coinvolgimento in uno dei viaggi, quello del 6 luglio 2019, ma anche da intercettazioni in cui risultava impegnato in altre attività, quali l'accoglienza di 2 clandestini giunti in Italia, oppure l'organizzazione del trasporto di nove clandestini, scoperto dalla polizia austriaca al confine con l'Ungheria, perciò non portato a termine. Questi, peraltro, risultava dalle intercettazioni preposto anche alla distribuzione del denaro. Con riferimento a PE veniva ritenuto il suo ruolo a seguito della confessione resa in ordine a due trasporti a lui attribuiti, pur avendo questi negato la sua appartenenza all'associazione. 1.2.La sentenza di appello, ha respinto il gravame proposto nell'interesse di IA NG ritenendo provata la sua partecipazione all'associazione non soltanto sulla base della esecuzione di uno dei reati fine, ma anche alla stregua di intercettazioni dalle quali questi, secondo i giudici di secondo grado, era il risultato inserito in modo stabile nell'organizzazione, era conosciuto come associato dai suoi aderenti, si interessava dei trasporti, anche diversi da quello addebitatogli, era risultato coinvolto in registrazioni con il capo del sodalizio denominato MA, tutte reputate dimostrative della sua partecipazione all'intero traffico. La pronuncia, invece, ha accolto il motivo di impugnazione relativo a PE, quanto alla sua partecipazione all'associazione, ritenendo le fonti a carico compatibili con una mera partecipazione occasionale a singole operazioni di trasporto, attività nella quale il ricorrente era stato coinvolto attraverso accordi presi con OL, dal quale riceveva anche le informazioni e le istruzioni con riferimento al viaggio del 19 luglio del 2019. Del pari, medesimi accordi, con la medesima persona, risultano anche nel viaggio dell'otto settembre 2019, ma la Corte territoriale esclude che PE abbia avuto rapporti con altri associati, si valorizza la circostanza che questi era stato pagato per il suo apporto soltanto da OL e che non era stato riconosciuto, secondo le intercettazioni telefoniche, dagli altri partecipi del sodalizio come associato, ma quale mero occasionale complice. 2. Avverso detto provvedimento hanno proposto tempestivo ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, denunciando i vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. IY Arachchige EP LA ha denunciato tre vizi. 2.1.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale, vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità, quanto alla responsabilità attribuita al ricorrente per il capo A. 3 È pacifica la condotta del ricorrente con riferimento al viaggio indicato sub B1 della imputazione, mentre non rientra il ricorrente nel filone di indagine svolto dalla polizia rumena. La Corte di appello, per inquadrare l'imputato come partecipe dell'associazione, considera come elemento di prova decisivo a carico il viaggio del 21 luglio 2019. Si tratta, però, di contestazione che non rientra nel presente procedimento per la quale non vi è prova in atti quanto alla dinamica organizzativa del viaggio e ai partecipi dello stesso. Per il ricorrente, poi, sarebbe assente il requisito della indeterminatezza del piano criminoso. La Corte di appello sul punto è contraddittoria perché non terrebbe conto del trasferimento del ricorrente a Como di fine luglio, evidente segno del suo distacco dall'organizzazione. La sentenza impugnata poi non prende in considerazione il fatto che il basista di Napoli non era assolutamente il ricorrente, ma altro soggetto che lavorava in quel territorio, come si apprende dall'episodio di cui al 31 luglio del 2019. Del tutto illogico sarebbe il punto della motivazione dove si afferma che il trasferimento a Como del ricorrente era avvenuto per ragioni di convenienza perché dalle intercettazioni telefoniche emerge che lo stesso aveva una posizione compromessa sul territorio napoletano, in quanto tutti sapevano che era stato arrestato. Si osserva, in proposito, che mai il ricorrente è stato tratto in arresto e non è stato mai sottoposto a procedimento penale o a misura cautelare in fasi diverse dal presente procedimento;
sicché le intercettazioni valorizzate dalla Corte d'appello in realtà farebbero riferimento a soggetto diverso. Altra circostanza su cui la Corte d'appello non motiva in maniera adeguata è quella relativa ai contatti del ricorrente con membri dell'organizzazione. Dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate con il MA e il SH si apprende, secondo il ricorrente, che queste riguardano soltanto il viaggio che dovevano affrontare due donne di cui al capo B1 dell'imputazione per le quali il ricorrente si raccomandava che le stesse lo affrontassero in totale sicurezza. IY contattava ripetutamente MA e SH per avere informazioni sul viaggio perché subiva pressioni da parte dei parenti delle donne a Napoli. È evidente, per il ricorrente, che IY aveva contatti con due computati solo esclusivamente per assicurarsi le condizioni delle donne durante il viaggio. 4 IY, infatti, ha avuto contatti soltanto con i due imputati sopra citati non con altri partecipi dell'organizzazione. Ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza che IY una volta andato a buon fine il viaggio del 6 luglio 2019, aveva chiamato telefonicamente SH per ringraziarlo sottolineando di non avere alcun interesse all'aspetto economico del viaggio e che era felice soltanto per il buon esito dello stesso quindi alcun fine economico c'era nelle condotte del ricorrente ma questi aveva come unica preoccupazione, per il viaggio del 6 luglio, quello di far arrivare le donne in Italia. Si fa riferimento, inoltre, a dissidi per questioni economiche fra trasportatori PE e OL questione alla quale IY è risultato del tutto estraneo. 2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione, con riferimento alle circostanze aggravanti di cui all'articolo 12 TU Imm. e conseguente mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Con riferimento alla lett. a) dell'art. 12, comma 3 -bis, TU Imm. si sottolinea che vi è prova che il ricorrente abbia agito per favorire l'ingresso in Italia solo di due persone. Infatti, dalle risultanze delle indagini emerge che l'appellante si è adoperato esclusivamente per aiutare due donne a raggiungere il territorio italiano. Non emerge in alcun modo il coinvolgimento del ricorrente per favorire l'ingresso in Italia di altri soggetti. Anche con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui alla lett. b), dell'art. 12 comma 3 -bis TU Imm., si evidenzia che non si può ritenere che la persona trasportata sia stata esposta a pericolo di vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale. Quanto alle persone coinvolte nell'organizzazione del viaggio del 6 luglio risulta, infatti, che queste sono state costrette a rimandare più volte la partenza proprio per non mettere in pericolo i soggetti trasportati all'interno del furgone che doveva effettuare il viaggio. Questo, secondo il ricorrente, è stato, poi, effettivamente svolto quando le condizioni climatiche erano migliori e le temperature non troppo elevate onde scongiurare rischi per l'incolumità delle persone nascoste. Anzi, sarebbe stato proprio il ricorrente, con una telefonata, da assicurarsi presso il coimputato MA che le due persone che dovevano essere trasportate viaggiassero in totale sicurezza. 5 Del resto, il decesso dei trasportati avrebbe comportato il mancato introito di denaro ma di tale aspetto economico dalle intercettazioni emerge che il ricorrente non era interessato. Non può essere riconosciuta, a carico del ricorrente, nemmeno la circostanza aggravante di cui all'art. 12-ter TU Imm. in assenza di prova che l'imputato abbia agito al fine di trarne profitto. Questi, infatti, ha agito soltanto per agevolare l'ingresso delle due connazionali in Italia. La conversazione con SH sarebbe invece emblematica proprio che il lato economico non interessava al ricorrente. L'insussistenza delle circostanze aggravanti farebbe venir meno il divieto di bilanciamento delle stesse con le circostanze attenuanti generiche, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia illogicità della motivazione in relazione alla valutazione di pericolosità sociale dell'imputato in relazione all'applicazione della misura di sicurezza. Il ricorrente non è soggetto pericoloso in quanto si tratta di persona incensurata, che ha sempre svolto attività regolare in Italia per trarre mezzi di sussistenza e che si è reso responsabile di un solo reato fine, favorendo l'ingresso in Italia di due connazionali, in quanto parenti di un conoscente. Le condotte appaiono, quindi, prive di un indice di pericolosità sociale tale da giustificare l'applicazione della misura di sicurezza. Le motivazioni rese sul punto dalla Corte di appello sarebbero poi contraddittorie. 2.2.PE ON OR devolve alla cognizione di questa Corte due vizi. 2.2.1. Con il primo motivo si contesta l'errata applicazione di legge penale e vizio di travisamento della prova, con illogicità della motivazione, in relazione all'art 12, comma 3-bis, TU Imm. La Corte di appello ha riconosciuto la circostanza aggravante evidenziando la sussistenza di almeno due delle ipotesi previste dal comma 3 dell'articolo 12 citato, per avere l'imputato agito in concorso con almeno altre tre persone e trasportato un numero di persone superiore a cinque, oltre che con il fine di profitto. Quanto alla circostanza di quell'articolo 12, comma 3, lett. a) la Corte di appello ha perentoriamente affermato che PE avrebbe trasportato in Italia un numero di persone superiore a cinque. Tuttavia, non sarebbe stata fornita alcuna motivazione su tale conclusione. (s.Y 1 6 i Le risultanze istruttorie invece conducono a concludere nel senso che non sussiste prova del numero effettivo dei soggetti trasportati. Peraltro, la contestazione fonda soltanto sulla ricostruzione effettuata dalla Procura della Repubblica secondo quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche. Con riferimento alla circostanza di quell'articolo 12, comma 3, lett. b), la contraddittorietà e l'infondatezza della motivazione emerge, a parere del ricorrente, in relazione alle condizioni di vita dei trasportati. Il pericolo di vita, relativamente al viaggio in cui è coinvolto il ricorrente non trova riscontro. PE, infatti, trasportava le persone al di sopra della merce chiusa in un furgone, ma non sussistono elementi di prova da cui sia sostenibile che tali modalità di viaggio abbiano condotto a un pericolo di vita in concreto delle persone trasportate. Infatti, perché le condizioni di viaggio possano essere tali da integrare la circostanza aggravante di quell'articolo 12, comma 3, lett. b), è necessario che le condizioni di viaggio mettano a repentaglio la vita dei soggetti trasportati e non che questa sia sottoposta soltanto a rischio moderato per l'incolumità fisica. Non sussiste alcun elemento probatorio che confermi che le condizioni in cui versavano i soggetti trasportati fossero identiche e comunque analoghe a quelle a cui erano sottoposti trasportati in altri viaggi. Con riferimento alla circostanza aggravante di quell'articolo 12, comma 3, lett. d), un ulteriore profilo di illogicità della motivazione è ravvisato nel passaggio relativo al concorso di persone nel reato svolto dalla sentenza impugnata. La Corte di appello ha assolto l'imputato dal reato associativo ritenendo che PE non aveva rapporti con altri associati. Quindi mancherebbe del tutto una motivazione circa il numero delle persone con le quali questi avrebbe agito in concorso. Non si spiega, infatti, come PE abbia potuto commettere il reato contestato in concorso con almeno altre tre persone se proprio in relazione agli stessi fatti la Corte territoriale ha riconosciuto la sua estraneità al delitto associativo. 2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia illogicità della motivazione quanto all'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 235 cod. pen. In relazione all'applicazione della misura di sicurezza se ne afferma il carattere facoltativo, affermando che, quindi, questa non deve essere applicata in maniera automatica, richiamando giurisprudenza di legittimità in termini. La Corte di appello giustifica l'applicazione della misura per la inclinazione a delinquere dell'imputato, per la sua spregiudicatezza nel commettere reati, ma non tiene conto del comportamento collaborativo reso in sede processuale, dello 7 svolgimento di attività lavorativa regolare da oltre un anno, dell'assenza di caratteri potenzialmente pericolosi. L'imputato è stato sottoposto per un lungo periodo di tempo a misura cautelare degli arresti domiciliari, ha tenuto un comportamento corretto tale da consentire un generale allentamento del vincolo cautelare, a partire dall'autorizzazione a svolgere attività lavorativa, fino ad arrivare alla sostituzione della misura con il divieto d'espatrio, pervenendosi infine alla revoca di ogni misura. Non vi sarebbe, pertanto, pericolo di commissione di nuovi reati requisito necessario come condizione di pericolosità per l'applicazione della misura. 3.La difesa del PE ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, accordata. Sicché all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1.11 ricorso proposto da IY Arachchige EP LA è inammissibile. 1.1.1.11 primo motivo prospetta censure non consentite in sede di legittimità. Queste risultano versate in fatto, valorizzano elementi di prova a favore della tesi difensiva, in sostanza invitando la Corte di legittimità alla, inammissibile, rilettura di fonti di prova, tra cui i colloqui intercettati che, invece, sono state già prese in esame e commentate nella sentenza di appello con motivazione non manifestamente illogica e immune da vizi di ogni tipo. Ciò, peraltro, senza denunciare un vero e proprio travisamento, anche in relazione all'indicazione del IY come arrestato. Sul punto, peraltro, il Collegio osserva che a pag. 3 della sentenza impugnata la Corte territoriale afferma che, tra i suoi conoscenti, era noto che IY era stato in carcere. Il denunciato contrasto, però, è solo apparente. La lettura congiunta dei provvedimenti di merito (cfr. pag. 19 di quella di primo grado, cfr. nel senso che le motivazioni conformi dei provvedimenti di merito si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722)) chiarisce il contenuto della conversazione tra SH e IY nella quale quest'ultimo afferma che deve andare a Como e collega la partenza alla vicenda degli arresti avvenuti in Austria, in data 12 luglio 2019. Risulta dalla sentenza di primo grado che, durante la conversazione, SH chiede al IY se i due autisti erano stati liberati e I 8 stesso IY afferma che deve lasciare Napoli, perché dopo quanto accaduto in Austria lui stesso veniva schermito dai suoi conoscenti che gli chiedevano quando sarebbe uscito di prigione. 1.1.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Dalla convergente motivazione dei provvedimenti di merito emerge che i clandestini erano costretti a viaggiare in furgoni privi di finestre o con aperture non sufficienti, in periodo estivo, in spazi ove era stipata anche varia merce varia, tra cui infissi in alluminio. Risulta, poi, che nel viaggio dovevano essere trasportati venti clandestini (cfr. pag.
5-6 della sentenza di appello) e che IY riceverà, secondo il riportato contenuto della captazione con MA, mille euro in meno, pur ricevendo Ck cP tremila euro / uindi 43.1~ fine di profitto che, alla stregua della motivazione offerta dalla Corte territoriale, appare in tutta evidenza. L'imputato, peraltro, partecipa all'associazione eseguendo le esatte indicazioni del vertice di questa;
infine motivato, nel complesso, è il numero dei concorrenti nel reato fine. 1.1.3. Il terzo motivo, secondo la incontestata sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata, è inedito. In ogni caso, la censura è versata in fatto e, in parte, generica, tenuto conto che la sentenza di primo grado, sul punto, rende motivazione specifica, seppure succinta (cfr. pag. 32). 1.2. Il ricorso proposto nell'interesse di PE ON OR è inammissibile. 1.2.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale afferma che, sulla base delle stesse ammissioni dell'imputato, era stato accertato che il trasporto avveniva in un furgone che, contemporaneamente, trasportava persone e finestre (in numero di 32) e che le persone erano messe sulla merce e non a fianco. Inoltre, la sentenza di secondo grado evidenzia che, in altri casi, i trasportati era costretti a restare a bordo dei mezzi anche 25-30 ore e che i due trasporti in questione, erano stati effettuati in stagione estiva, specificando che in tali due casi, le persone trasportate non venivano fatte scendere e non avevano acqua. La motivazione, quindi, rispetto al pericolo di vita appare immune da illogicità manifesta anche considerando che la sentenza di primo grado (cfr. pag. 21) sottolinea che, per entrambi i viaggi, il numero delle persone le modalità dei trasporti, sono stati chiariti dalla confessione dello stesso imputato e in base alle dichiarazioni eteroaccusatorie di OL. Quest'ultimo, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, aveva affermato che PE per ciascun viaggio aveva guadagnato mille euro per ogni cingalese trasportato, riferendo di dieci persone trasportate a bordo del suo camion che viaggiava in tandem con PE. 9 i L 2 , Quanto alla partecipazione di più di tre persone, si osserva che senz'altro l'attività illecita si è svolta in concorso con OL, nonché con coloro che, in sede di merito, sono stati individuati come i mandanti dell'attività (SH e MA coimputati), anche se sul punto la Corte di appello ha assolto dal delitto associativo PE, rimarcando i suoi rapporti con OL, ma soprattutto valorizzando il dato che lo stesso imputato ha agito soltanto per profitto personale, non per partecipare ai profitti realizzati dal gruppo (cfr. pag. 7 della pronuncia di appello). In ogni caso, ricorre la fattispecie aggravata di cui all'art. 12, comma 3-bis, TU Imm., perché ricorre il fine di profitto, l'acclarato trasporto di più di cinque persone e il pericolo di vita cui erano sottoposti i trasportati. 1.2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La misura in esame ha, pacificamente, natura di misura di sicurezza personale che, quindi, trova la sua disciplina generale negli artt. 199 e ss. cod. pen. e che, dunque, può essere disposta soltanto se il giudice di merito, con congrua e logica motivazione, accerti — alla luce dei criteri posti dall'art. 133 cod. pen. (come richiamati dall'art. 203 cod. pen.) — la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, la quale si può manifestare principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi (Sez. 4, n. 15447 del 14/03/2012, Nnake, Rv. 253507). La misura di sicurezza personale di cui si tratta non presenta alcun profilo di automatica obbligatorietà, essendo rimessa — al pari delle altre misure di sicurezza, a cui afferisce il regime giuridico stabilito in via generale dall'art. 202 cod. pen. — alla discrezionalità del giudice di merito, il quale la applica ogni volta che abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale. La natura facoltativa della misura prevista dall'articolo 235 cod. pen. trova conferma nella lettera della norma, differente da quella che disciplina altri casi di espulsione, in particolare quello di cui all'art. 86 D.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 1, n. 51161 del 09/05/2018, Rv. 274652). Così, la natura facoltativa della misura regolata dall'art. 235 cod. pen. non comporta, in linea generale, uno specifico onere di esplicitazione della valutazione negativa (a meno che la motivazione resa in concreto non abbia esplicitato l'evenienza di elementi di pronunciata pericolosità sociale annessi alla sfera del condannato). Nel caso in esame la motivazione dei giudici di merito è esauriente ed in linea con i citati principi interpretativi (cfr. pag. 8 della sentenza di appello e pag. 32 di quella di primo grado). Invero, anche se la pronuncia di appello assolve l'imputato dal reato di cui al capo A, si valorizza, ai fini della ritenuta pericolosità, soprattutto la disponibilità di PE, anche dopo l'arresto di OL, a fare alt viaggi. 10 In ogni caso, il motivo pretende di valorizzare circostanze positive, invitando la Corte di legittimità ad un inammissibile esame nel merito della sussistenza di elementi positivi di esclusione della pericolosità rimesso, invece, al giudice di cognizione. 2. Segue la condanna di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidi t
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, avvocato CANEPARO CATERINA del foro di TORINO, anche in sostituzione, dell'avvocato CANIGLIA STEFANO del foro di TORINO, in difesa di OP UT US e, in sostituzione dell'avvocato PAPPALARDO PAOLO del foro di MILANO, in difesa di IY AR EE AN, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, ha riformato la condanna resa, il 7 dicembre 2020, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, assolvendo PE ON OR dal reato di cui al capo Penale Sent. Sez. 1 Num. 42151 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 16/05/2023 A, per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena irrogatagli in quella di anni tre mesi 8 di reclusione ed euro 280.000 di multa, con revoca della libertà vigilata e conferma nel resto della impugnata sentenza, anche nei confronti del coimputato, IY Arachchige EP LA. 1.1. Il primo giudice aveva condannato PE alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 400.000 di multa per il reato di associazione a delinquere di cui al capo A e per i reati fine di cui agli artt. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter del d. Igs. n. 286 del 1998, in relazione ai viaggi del diciannove luglio e dell'otto settembre del 2019, nonché IY NG alla pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro 300.000 di multa per il reato di associazione a delinquere di cui al capo A e per i reati fine di cui agli artt. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter del TU Imm., in relazione al viaggio del 6 luglio del 2019, applicando ad entrambi la sanzione accessoria di quell'articolo 28 cod. pen., per la durata di anni cinque, la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, nonché l'allontanamento dall'Italia a pena espiata. Il Giudice di primo grado ricostruiva l'indagine consistita in intercettazioni telefoniche, in servizi di osservazione pedinamento e controllo, che avevano condotto all'arresto alla frontiera di Gorizia del trasportatore OL, richiamando in particolare le annotazioni di polizia giudiziaria del mese di ottobre del 2019, relative a specifici elementi di prova a carico degli odierni ricorrenti. Da diverse intercettazioni iniziate dopo l'omicidio di un cittadino cingalese in Lucca, emergeva l'esistenza di una associazione di cui faceva parte IY NG, come partecipe, dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini cingalesi fatti entrare nel territorio nazionale, trasportandoli dalla Romania, dove arrivavano muniti di visti turistici o per lavoro, attraverso l'Ungheria e la Slovenia, nascosti tra merci trasportate anche da PE e OL, talvolta servendosi di staffette, come accertato con l'arresto di OL in Gorizia. A ciascun clandestino veniva richiesta la somma di quattromila euro e chi non pagava veniva trattenuto in luoghi a disposizione dell'associazione, fino a quando i familiari non versavano l'importo. L'affectio societatis veniva reputata sussistente anche dal mutuo soccorso tra i membri dell'associazione, come dimostravano i contatti successivi all'arresto di OL, quando gli altri membri si erano adoperati per fornire alla moglie dell'arrestato l'importo spettante per il trasporto e quanto necessario per le spese legali. Per NA NG la partecipazione era dimostrata dal suo coinvolgimento in uno dei viaggi, quello del 6 luglio 2019, ma anche da intercettazioni in cui risultava impegnato in altre attività, quali l'accoglienza di 2 clandestini giunti in Italia, oppure l'organizzazione del trasporto di nove clandestini, scoperto dalla polizia austriaca al confine con l'Ungheria, perciò non portato a termine. Questi, peraltro, risultava dalle intercettazioni preposto anche alla distribuzione del denaro. Con riferimento a PE veniva ritenuto il suo ruolo a seguito della confessione resa in ordine a due trasporti a lui attribuiti, pur avendo questi negato la sua appartenenza all'associazione. 1.2.La sentenza di appello, ha respinto il gravame proposto nell'interesse di IA NG ritenendo provata la sua partecipazione all'associazione non soltanto sulla base della esecuzione di uno dei reati fine, ma anche alla stregua di intercettazioni dalle quali questi, secondo i giudici di secondo grado, era il risultato inserito in modo stabile nell'organizzazione, era conosciuto come associato dai suoi aderenti, si interessava dei trasporti, anche diversi da quello addebitatogli, era risultato coinvolto in registrazioni con il capo del sodalizio denominato MA, tutte reputate dimostrative della sua partecipazione all'intero traffico. La pronuncia, invece, ha accolto il motivo di impugnazione relativo a PE, quanto alla sua partecipazione all'associazione, ritenendo le fonti a carico compatibili con una mera partecipazione occasionale a singole operazioni di trasporto, attività nella quale il ricorrente era stato coinvolto attraverso accordi presi con OL, dal quale riceveva anche le informazioni e le istruzioni con riferimento al viaggio del 19 luglio del 2019. Del pari, medesimi accordi, con la medesima persona, risultano anche nel viaggio dell'otto settembre 2019, ma la Corte territoriale esclude che PE abbia avuto rapporti con altri associati, si valorizza la circostanza che questi era stato pagato per il suo apporto soltanto da OL e che non era stato riconosciuto, secondo le intercettazioni telefoniche, dagli altri partecipi del sodalizio come associato, ma quale mero occasionale complice. 2. Avverso detto provvedimento hanno proposto tempestivo ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, denunciando i vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. IY Arachchige EP LA ha denunciato tre vizi. 2.1.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale, vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità, quanto alla responsabilità attribuita al ricorrente per il capo A. 3 È pacifica la condotta del ricorrente con riferimento al viaggio indicato sub B1 della imputazione, mentre non rientra il ricorrente nel filone di indagine svolto dalla polizia rumena. La Corte di appello, per inquadrare l'imputato come partecipe dell'associazione, considera come elemento di prova decisivo a carico il viaggio del 21 luglio 2019. Si tratta, però, di contestazione che non rientra nel presente procedimento per la quale non vi è prova in atti quanto alla dinamica organizzativa del viaggio e ai partecipi dello stesso. Per il ricorrente, poi, sarebbe assente il requisito della indeterminatezza del piano criminoso. La Corte di appello sul punto è contraddittoria perché non terrebbe conto del trasferimento del ricorrente a Como di fine luglio, evidente segno del suo distacco dall'organizzazione. La sentenza impugnata poi non prende in considerazione il fatto che il basista di Napoli non era assolutamente il ricorrente, ma altro soggetto che lavorava in quel territorio, come si apprende dall'episodio di cui al 31 luglio del 2019. Del tutto illogico sarebbe il punto della motivazione dove si afferma che il trasferimento a Como del ricorrente era avvenuto per ragioni di convenienza perché dalle intercettazioni telefoniche emerge che lo stesso aveva una posizione compromessa sul territorio napoletano, in quanto tutti sapevano che era stato arrestato. Si osserva, in proposito, che mai il ricorrente è stato tratto in arresto e non è stato mai sottoposto a procedimento penale o a misura cautelare in fasi diverse dal presente procedimento;
sicché le intercettazioni valorizzate dalla Corte d'appello in realtà farebbero riferimento a soggetto diverso. Altra circostanza su cui la Corte d'appello non motiva in maniera adeguata è quella relativa ai contatti del ricorrente con membri dell'organizzazione. Dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate con il MA e il SH si apprende, secondo il ricorrente, che queste riguardano soltanto il viaggio che dovevano affrontare due donne di cui al capo B1 dell'imputazione per le quali il ricorrente si raccomandava che le stesse lo affrontassero in totale sicurezza. IY contattava ripetutamente MA e SH per avere informazioni sul viaggio perché subiva pressioni da parte dei parenti delle donne a Napoli. È evidente, per il ricorrente, che IY aveva contatti con due computati solo esclusivamente per assicurarsi le condizioni delle donne durante il viaggio. 4 IY, infatti, ha avuto contatti soltanto con i due imputati sopra citati non con altri partecipi dell'organizzazione. Ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza che IY una volta andato a buon fine il viaggio del 6 luglio 2019, aveva chiamato telefonicamente SH per ringraziarlo sottolineando di non avere alcun interesse all'aspetto economico del viaggio e che era felice soltanto per il buon esito dello stesso quindi alcun fine economico c'era nelle condotte del ricorrente ma questi aveva come unica preoccupazione, per il viaggio del 6 luglio, quello di far arrivare le donne in Italia. Si fa riferimento, inoltre, a dissidi per questioni economiche fra trasportatori PE e OL questione alla quale IY è risultato del tutto estraneo. 2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione, con riferimento alle circostanze aggravanti di cui all'articolo 12 TU Imm. e conseguente mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Con riferimento alla lett. a) dell'art. 12, comma 3 -bis, TU Imm. si sottolinea che vi è prova che il ricorrente abbia agito per favorire l'ingresso in Italia solo di due persone. Infatti, dalle risultanze delle indagini emerge che l'appellante si è adoperato esclusivamente per aiutare due donne a raggiungere il territorio italiano. Non emerge in alcun modo il coinvolgimento del ricorrente per favorire l'ingresso in Italia di altri soggetti. Anche con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui alla lett. b), dell'art. 12 comma 3 -bis TU Imm., si evidenzia che non si può ritenere che la persona trasportata sia stata esposta a pericolo di vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale. Quanto alle persone coinvolte nell'organizzazione del viaggio del 6 luglio risulta, infatti, che queste sono state costrette a rimandare più volte la partenza proprio per non mettere in pericolo i soggetti trasportati all'interno del furgone che doveva effettuare il viaggio. Questo, secondo il ricorrente, è stato, poi, effettivamente svolto quando le condizioni climatiche erano migliori e le temperature non troppo elevate onde scongiurare rischi per l'incolumità delle persone nascoste. Anzi, sarebbe stato proprio il ricorrente, con una telefonata, da assicurarsi presso il coimputato MA che le due persone che dovevano essere trasportate viaggiassero in totale sicurezza. 5 Del resto, il decesso dei trasportati avrebbe comportato il mancato introito di denaro ma di tale aspetto economico dalle intercettazioni emerge che il ricorrente non era interessato. Non può essere riconosciuta, a carico del ricorrente, nemmeno la circostanza aggravante di cui all'art. 12-ter TU Imm. in assenza di prova che l'imputato abbia agito al fine di trarne profitto. Questi, infatti, ha agito soltanto per agevolare l'ingresso delle due connazionali in Italia. La conversazione con SH sarebbe invece emblematica proprio che il lato economico non interessava al ricorrente. L'insussistenza delle circostanze aggravanti farebbe venir meno il divieto di bilanciamento delle stesse con le circostanze attenuanti generiche, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia illogicità della motivazione in relazione alla valutazione di pericolosità sociale dell'imputato in relazione all'applicazione della misura di sicurezza. Il ricorrente non è soggetto pericoloso in quanto si tratta di persona incensurata, che ha sempre svolto attività regolare in Italia per trarre mezzi di sussistenza e che si è reso responsabile di un solo reato fine, favorendo l'ingresso in Italia di due connazionali, in quanto parenti di un conoscente. Le condotte appaiono, quindi, prive di un indice di pericolosità sociale tale da giustificare l'applicazione della misura di sicurezza. Le motivazioni rese sul punto dalla Corte di appello sarebbero poi contraddittorie. 2.2.PE ON OR devolve alla cognizione di questa Corte due vizi. 2.2.1. Con il primo motivo si contesta l'errata applicazione di legge penale e vizio di travisamento della prova, con illogicità della motivazione, in relazione all'art 12, comma 3-bis, TU Imm. La Corte di appello ha riconosciuto la circostanza aggravante evidenziando la sussistenza di almeno due delle ipotesi previste dal comma 3 dell'articolo 12 citato, per avere l'imputato agito in concorso con almeno altre tre persone e trasportato un numero di persone superiore a cinque, oltre che con il fine di profitto. Quanto alla circostanza di quell'articolo 12, comma 3, lett. a) la Corte di appello ha perentoriamente affermato che PE avrebbe trasportato in Italia un numero di persone superiore a cinque. Tuttavia, non sarebbe stata fornita alcuna motivazione su tale conclusione. (s.Y 1 6 i Le risultanze istruttorie invece conducono a concludere nel senso che non sussiste prova del numero effettivo dei soggetti trasportati. Peraltro, la contestazione fonda soltanto sulla ricostruzione effettuata dalla Procura della Repubblica secondo quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche. Con riferimento alla circostanza di quell'articolo 12, comma 3, lett. b), la contraddittorietà e l'infondatezza della motivazione emerge, a parere del ricorrente, in relazione alle condizioni di vita dei trasportati. Il pericolo di vita, relativamente al viaggio in cui è coinvolto il ricorrente non trova riscontro. PE, infatti, trasportava le persone al di sopra della merce chiusa in un furgone, ma non sussistono elementi di prova da cui sia sostenibile che tali modalità di viaggio abbiano condotto a un pericolo di vita in concreto delle persone trasportate. Infatti, perché le condizioni di viaggio possano essere tali da integrare la circostanza aggravante di quell'articolo 12, comma 3, lett. b), è necessario che le condizioni di viaggio mettano a repentaglio la vita dei soggetti trasportati e non che questa sia sottoposta soltanto a rischio moderato per l'incolumità fisica. Non sussiste alcun elemento probatorio che confermi che le condizioni in cui versavano i soggetti trasportati fossero identiche e comunque analoghe a quelle a cui erano sottoposti trasportati in altri viaggi. Con riferimento alla circostanza aggravante di quell'articolo 12, comma 3, lett. d), un ulteriore profilo di illogicità della motivazione è ravvisato nel passaggio relativo al concorso di persone nel reato svolto dalla sentenza impugnata. La Corte di appello ha assolto l'imputato dal reato associativo ritenendo che PE non aveva rapporti con altri associati. Quindi mancherebbe del tutto una motivazione circa il numero delle persone con le quali questi avrebbe agito in concorso. Non si spiega, infatti, come PE abbia potuto commettere il reato contestato in concorso con almeno altre tre persone se proprio in relazione agli stessi fatti la Corte territoriale ha riconosciuto la sua estraneità al delitto associativo. 2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia illogicità della motivazione quanto all'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 235 cod. pen. In relazione all'applicazione della misura di sicurezza se ne afferma il carattere facoltativo, affermando che, quindi, questa non deve essere applicata in maniera automatica, richiamando giurisprudenza di legittimità in termini. La Corte di appello giustifica l'applicazione della misura per la inclinazione a delinquere dell'imputato, per la sua spregiudicatezza nel commettere reati, ma non tiene conto del comportamento collaborativo reso in sede processuale, dello 7 svolgimento di attività lavorativa regolare da oltre un anno, dell'assenza di caratteri potenzialmente pericolosi. L'imputato è stato sottoposto per un lungo periodo di tempo a misura cautelare degli arresti domiciliari, ha tenuto un comportamento corretto tale da consentire un generale allentamento del vincolo cautelare, a partire dall'autorizzazione a svolgere attività lavorativa, fino ad arrivare alla sostituzione della misura con il divieto d'espatrio, pervenendosi infine alla revoca di ogni misura. Non vi sarebbe, pertanto, pericolo di commissione di nuovi reati requisito necessario come condizione di pericolosità per l'applicazione della misura. 3.La difesa del PE ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, accordata. Sicché all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1.11 ricorso proposto da IY Arachchige EP LA è inammissibile. 1.1.1.11 primo motivo prospetta censure non consentite in sede di legittimità. Queste risultano versate in fatto, valorizzano elementi di prova a favore della tesi difensiva, in sostanza invitando la Corte di legittimità alla, inammissibile, rilettura di fonti di prova, tra cui i colloqui intercettati che, invece, sono state già prese in esame e commentate nella sentenza di appello con motivazione non manifestamente illogica e immune da vizi di ogni tipo. Ciò, peraltro, senza denunciare un vero e proprio travisamento, anche in relazione all'indicazione del IY come arrestato. Sul punto, peraltro, il Collegio osserva che a pag. 3 della sentenza impugnata la Corte territoriale afferma che, tra i suoi conoscenti, era noto che IY era stato in carcere. Il denunciato contrasto, però, è solo apparente. La lettura congiunta dei provvedimenti di merito (cfr. pag. 19 di quella di primo grado, cfr. nel senso che le motivazioni conformi dei provvedimenti di merito si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722)) chiarisce il contenuto della conversazione tra SH e IY nella quale quest'ultimo afferma che deve andare a Como e collega la partenza alla vicenda degli arresti avvenuti in Austria, in data 12 luglio 2019. Risulta dalla sentenza di primo grado che, durante la conversazione, SH chiede al IY se i due autisti erano stati liberati e I 8 stesso IY afferma che deve lasciare Napoli, perché dopo quanto accaduto in Austria lui stesso veniva schermito dai suoi conoscenti che gli chiedevano quando sarebbe uscito di prigione. 1.1.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Dalla convergente motivazione dei provvedimenti di merito emerge che i clandestini erano costretti a viaggiare in furgoni privi di finestre o con aperture non sufficienti, in periodo estivo, in spazi ove era stipata anche varia merce varia, tra cui infissi in alluminio. Risulta, poi, che nel viaggio dovevano essere trasportati venti clandestini (cfr. pag.
5-6 della sentenza di appello) e che IY riceverà, secondo il riportato contenuto della captazione con MA, mille euro in meno, pur ricevendo Ck cP tremila euro / uindi 43.1~ fine di profitto che, alla stregua della motivazione offerta dalla Corte territoriale, appare in tutta evidenza. L'imputato, peraltro, partecipa all'associazione eseguendo le esatte indicazioni del vertice di questa;
infine motivato, nel complesso, è il numero dei concorrenti nel reato fine. 1.1.3. Il terzo motivo, secondo la incontestata sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata, è inedito. In ogni caso, la censura è versata in fatto e, in parte, generica, tenuto conto che la sentenza di primo grado, sul punto, rende motivazione specifica, seppure succinta (cfr. pag. 32). 1.2. Il ricorso proposto nell'interesse di PE ON OR è inammissibile. 1.2.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale afferma che, sulla base delle stesse ammissioni dell'imputato, era stato accertato che il trasporto avveniva in un furgone che, contemporaneamente, trasportava persone e finestre (in numero di 32) e che le persone erano messe sulla merce e non a fianco. Inoltre, la sentenza di secondo grado evidenzia che, in altri casi, i trasportati era costretti a restare a bordo dei mezzi anche 25-30 ore e che i due trasporti in questione, erano stati effettuati in stagione estiva, specificando che in tali due casi, le persone trasportate non venivano fatte scendere e non avevano acqua. La motivazione, quindi, rispetto al pericolo di vita appare immune da illogicità manifesta anche considerando che la sentenza di primo grado (cfr. pag. 21) sottolinea che, per entrambi i viaggi, il numero delle persone le modalità dei trasporti, sono stati chiariti dalla confessione dello stesso imputato e in base alle dichiarazioni eteroaccusatorie di OL. Quest'ultimo, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, aveva affermato che PE per ciascun viaggio aveva guadagnato mille euro per ogni cingalese trasportato, riferendo di dieci persone trasportate a bordo del suo camion che viaggiava in tandem con PE. 9 i L 2 , Quanto alla partecipazione di più di tre persone, si osserva che senz'altro l'attività illecita si è svolta in concorso con OL, nonché con coloro che, in sede di merito, sono stati individuati come i mandanti dell'attività (SH e MA coimputati), anche se sul punto la Corte di appello ha assolto dal delitto associativo PE, rimarcando i suoi rapporti con OL, ma soprattutto valorizzando il dato che lo stesso imputato ha agito soltanto per profitto personale, non per partecipare ai profitti realizzati dal gruppo (cfr. pag. 7 della pronuncia di appello). In ogni caso, ricorre la fattispecie aggravata di cui all'art. 12, comma 3-bis, TU Imm., perché ricorre il fine di profitto, l'acclarato trasporto di più di cinque persone e il pericolo di vita cui erano sottoposti i trasportati. 1.2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La misura in esame ha, pacificamente, natura di misura di sicurezza personale che, quindi, trova la sua disciplina generale negli artt. 199 e ss. cod. pen. e che, dunque, può essere disposta soltanto se il giudice di merito, con congrua e logica motivazione, accerti — alla luce dei criteri posti dall'art. 133 cod. pen. (come richiamati dall'art. 203 cod. pen.) — la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, la quale si può manifestare principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi (Sez. 4, n. 15447 del 14/03/2012, Nnake, Rv. 253507). La misura di sicurezza personale di cui si tratta non presenta alcun profilo di automatica obbligatorietà, essendo rimessa — al pari delle altre misure di sicurezza, a cui afferisce il regime giuridico stabilito in via generale dall'art. 202 cod. pen. — alla discrezionalità del giudice di merito, il quale la applica ogni volta che abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale. La natura facoltativa della misura prevista dall'articolo 235 cod. pen. trova conferma nella lettera della norma, differente da quella che disciplina altri casi di espulsione, in particolare quello di cui all'art. 86 D.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 1, n. 51161 del 09/05/2018, Rv. 274652). Così, la natura facoltativa della misura regolata dall'art. 235 cod. pen. non comporta, in linea generale, uno specifico onere di esplicitazione della valutazione negativa (a meno che la motivazione resa in concreto non abbia esplicitato l'evenienza di elementi di pronunciata pericolosità sociale annessi alla sfera del condannato). Nel caso in esame la motivazione dei giudici di merito è esauriente ed in linea con i citati principi interpretativi (cfr. pag. 8 della sentenza di appello e pag. 32 di quella di primo grado). Invero, anche se la pronuncia di appello assolve l'imputato dal reato di cui al capo A, si valorizza, ai fini della ritenuta pericolosità, soprattutto la disponibilità di PE, anche dopo l'arresto di OL, a fare alt viaggi. 10 In ogni caso, il motivo pretende di valorizzare circostanze positive, invitando la Corte di legittimità ad un inammissibile esame nel merito della sussistenza di elementi positivi di esclusione della pericolosità rimesso, invece, al giudice di cognizione. 2. Segue la condanna di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidi t