Sentenza 13 dicembre 2016
Massime • 1
Il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, attiene solo alla valutazione di tali risultati come elementi di prova, ma non preclude la possibilità di dedurre dagli stessi notizie di nuovi reati, quale punto di partenza di nuove indagini. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima l'acquisizione delle intercettazioni quale "notitia criminis" nel procedimento diverso, ai soli fini dell'accertamento della capacità di stare in giudizio dell'imputato che si era sempre sottratto al colloquio clinico psichiatrico ed aveva fraudolentemente simulato ed enfatizzato disturbi psichici con l'obiettivo di paralizzare la celebrazione del giudizio).
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Gaetano De Amicis Sommario: 1. Il recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. – 2. Il contrasto giurisprudenziale: i tre diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. - 3. Le critiche mosse dalle SS.UU. ai diversi indirizzi giurisprudenziali. – 4. Il contenuto del decisum delle Sezioni Unite. – 5. Le tre regole connesse all'affermazione del principio. – 6. Il fondamento “costituzionale” della soluzione indicata dalla Suprema Corte. – 7. Le implicazioni del confronto con la giurisprudenza convenzionale. – 8. La diversa disciplina della utilizzabilità dei risultati acquisiti con il captatore informatico: problemi e prospettive. 1. Il recente intervento nomofilattico …
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Gaetano De Amicis Sommario: 1. Il recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. – 2. Il contrasto giurisprudenziale: i tre diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. - 3. Le critiche mosse dalle SS.UU. ai diversi indirizzi giurisprudenziali. – 4. Il contenuto del decisum delle Sezioni Unite. – 5. Le tre regole connesse all'affermazione del principio. – 6. Il fondamento “costituzionale” della soluzione indicata dalla Suprema Corte. – 7. Le implicazioni del confronto con la giurisprudenza convenzionale. – 8. La diversa disciplina della utilizzabilità dei risultati acquisiti con il captatore informatico: problemi e prospettive. 1. Il recente intervento nomofilattico …
Leggi di più… - 3. Utilizzazione in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni. Art. 270 c. 1 c.p.p.: questioni interpretative e prospettive di riformaMarco Cultrona · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Cenni introduttivi – 2. Dall'abrogato art. 226-quater c. 6 c.p.p. all'attuale art. 270 c.p.p. – 3. Ratio del divieto previsto dall'art. 270 c. 1 c.p. – 4. L'interpretazione della locuzione “procedimenti diversi” – 5. Considerazioni conclusive 1. Cenni introduttivi La disciplina sull'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti penali di cui all'art. 270 c.p.p. – modificato dal d.l. n. 161/2019, convertito in L. n. 7/2020 – è frutto di scelte legislative volte a bilanciare diversi interessi: da un lato, l'accertamento e la repressione dei reati; dall'altro, la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione, la cui inviolabilità è sancita …
Leggi di più… - 4. Il regime della “circolazione” delle intercettazioni dopo la riformaGaetano De Amicis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 22 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2016, n. 17759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17759 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2016 |
Testo completo
17759 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente - N. Dott. PIERCAMILLO DA VIGO 3363 - Consigliere - Dott. EN GALLO REGISTRO GENERALE N. 300/2016 - Consigliere - Dott. ADRIANO IASILLO - Rel. Consigliere - Dott. MIRELLA CERVADORO - Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT EN N. IL 06/02/1965 avverso la sentenza n. 197/2000 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 26/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Roberto Aniello, il quale ha concluso chiedendo che il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 26.5.2015, la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione di primo grado che aveva ritenuto CA IC responsabile del reato di ricettazione e, ritenuta l'ipotesi lieve, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione e lire 600.000 di multa.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo: 1) l'erronea applicazione dell'art. 178 n.1 lett.c c.p.p. per la mancata costituzione del rapporto processuale essendo l'imputato al momento della celebrazione del processo impedito, in quanto detenuto, nonché mancata avviso al difensore;
2) violazione della legge processuale (art.178 co.1, art. 180 co.1, 71 co.2 c.p.p., art.666 co.8 c.p.p., art. 24 Cost.) e illogicità manifesta della motivazione. La Corte con l'ordinanza di sospensione del processo in data 15.5.2009 non ha provveduto alla nomina di un curatore speciale ex art.71 co.2 c.p.p., tale nomina non è stata comunicata al curatore e non è stata assicurata tutela difensiva a soggetto incapace;
3) violazione dell'art. 606 co.1 lett.b, c, e c.p.p. errata applicazione della legge penale ex art.157 c.p. e illogicità della motivazione sul punto, in quanto anche tenendo conto di tutte le cause di sospensione il reato risultava prescritto al 22.10.2014; 4) violazione dell'art. 606 co.1 lett.b, c, e c.p.p. in relazione all'art. 270 c.p.p. inutilizzabilità delle intercettazioni in diverso procedimento e illogicità della motivazione, essendo inutilizzabili nella fattispecie le intercettazioni per il reato di ricettazione nella sua configurazione di particolare tenuità ex art.648 co.2 c.p.; 5) violazione dell'art.606 co.1 lett.b, c, e c.p.p. e illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio stante l'insignificante valore economico della carta di circolazione;
6) violazione dell'art.606 co.1 lett.b, c, e c.p.p. e illogicità della motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità, non essendo la carta di circolazione oggetto di furto nella disponibilità dell'imputato; 7) violazione dell'art.606 co.1 lett.b, c, e c.p.p. per violazione di legge (art.178 co.1 lett.c c.p.p. e 24 Cost.) e illogicità della motivazione in riferimento alla nullità del dibattimento e degli accertamenti in tema di capacità. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza. Considerato in diritto 3. I motivi di ricorso ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame;
e pertanto vanno considerati non specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per l'assoluta mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell'art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell'inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
4. Con ampia motivazione esente da evidenti vizi logici, la Corte territoriale ha puntualmente illustrato le ragioni per le quali erano state rigettate tutte le prospettate doglianze processuali e questioni di nullità: 1) la nomina del curatore speciale aveva infatti raggiunto e conseguito gli effetti propri garantendo all' "incapace" la necessaria tutela penale (le notifiche erano state eseguite presso il curatore speciale, Basile Raffaella, la quale era stata messa nelle condizioni di conoscere l'intervenuta nomina e infatti in data 3.7.2009 nominava un nuovo difensore nella sua qualità di moglie convivente e di curatore speciale del marito CA IC); 2) all'udienza 14.4.2011, data di conferimento dell'incarico per gli accertamenti medico-legali, e nelle udienze successive, tutte celebrate alla presenza del difensore di fiducia o del suo delegato, nessuna eccezione è stata tempestivamente sollevata, e l'eccezione è stata tardivamente sollevata solo all'udienza dell'8.1.2015, dopo la revoca dell'ordinanza di sospensione del processo. Il curatore aveva comunque esercitato tutte le facoltà riconosciutegli, assistendo agli atti disposti sulla persona dell'imputato (v.pag.4 della sentenza impugnata). Nei precedenti accertamenti l'imputato era stato ritenuto affetto da una psicosi schizofrenica paranoide con decorso ad andamento continuo e ingravescente (v.pag.5). I periti nominati dalla Corte hanno quindi concluso per un disturbo di personalità antisociale con verosimili tratti di borderline-istrionici in soggetto che amplifica in modo cosciente e maldestro disturbi psichiatrici maggiori, condizioni tali da consentirgli una cosciente partecipazione al procedimento (v.pag.6); 3) le intercettazioni, regolarmente trascritte in separato procedimento, sono state acquisite, su richiesta della pubblica accusa, ai soli e limitati fini della capacità di stare in giudizio dell'imputato, "conclamata dalla lucida e coerente interlocuzione del CA, pienamente consapevole e partecipe alla strategia processuale, tra cui la necessità di una nuova compiacente relazione sanitaria" (v.pagg.6-7); il reato non è prescritto ed è del tutto inconferente il richiamo alla sentenza n.45 del 2015 della Corte Costituzionale, in quanto nella fattispecie non è configurabile l'esistenza di una patologia irreversibile, ed è pure assai dubbio che l'imputato sia risultato effettivamente affetto da carenze cognitive incidenti, sia pur transitoriamente, sulla sua capacità di stare in giudizio, essendo anzi rimasto provato dalle richiamate intercettazioni che l'imputato, pienamente capace, si adoperava per impedire che il giudizio riprendesse il suo corso. La prescrizione è rimasta sospesa dal 16.5.2000 al 25.11.2014; ulteriori sospensioni sono intervenute nel primo grado di giudizio per complessivi anni uno mesi nove giorni ventuno, e in appello, dopo la revoca della sospensione, per mesi due e giorni venti. Avuto riguardo al "dies a quo", immediatamente successivo alla data di commissione del furto (19.9.1991), e ai periodi di sospensione (anni 15 mesi 6 giorni 2), il termine prescrizionale di anni quindici (essendo nella specie applicabile il regime anteriore alla c.d.legge Cirielli), maggiorato dell'ulteriore termine per le sospensioni, alla data della sentenza della Corte d'Appello non era decorso (e non è a tutt'oggi decorso); 4) allorquando l'imputato - che risulta libero in relazione ai fatti per cui si procede - non è presente in udienza, non incombe al Giudice di accertare se il medesimo sia detenuto per altra causa;
nella fattispecie né l'imputato (che pure non era formalmente detenuto), né il suo difensore hanno informato il giudice della dedotta sopravvenuta detenzione, con la conseguenza che il legittimo impedimento non era conosciuto né risultava altrimenti conoscibile dagli atti. E gli avvisi sono stati tutti regolarmente eseguiti (v.pagg.7 e 8); 5) la carta di circolazione trafugata è stata rinvenuta in un garage di pertinenza ed adiacente all'abitazione, occultata sotto un mattone. L'accertata disponibilità e il difetto di qualsivoglia giustificazione in ordine al possesso integrano gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di ricettazione (v.pag.8); 6) i reiterati e specifici precedenti dell'imputato (che anche prima del fatto per cui si procede ha riportato condanne per rapine, ricettazione e violazione delle norme sul controllo delle armi) precludono il riconoscimento ex art.62 bis c.p., genericamente reclamate. La pena inflitta non è suscettibile di alcuna mitigazione risulta del tutto congrua alla concreta entità dell'addebito, appesantita dalla negativa e disinibita personalità del suo autore, per come delineata dalla sua biografia, dai carichi pendenti, dal comportamento tenuto nel corso del processo (v.pagg.8-9).
5. Avverso le puntuali motivazioni della sentenza, il ricorrente, nei motivi dedotti, muove non già precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo doglianze di merito, non condividendosi dal ricorrente le conclusioni attinte, e nonostante abbia formalmente dedotto numerose violazioni di legge si limita a reiterarle in maniera del tutto generica, omettendo del tutto di contrastare i dati storici e processuali indicati con precisione in sentenza a sostegno delle plurime, 3 confutazioni delle eccezioni difensive, con indicazioni altrettanto puntuali e idonee a contrastare le affermazioni contenute in sentenza.
6. In ordine alla censura circa l'utilizzazione delle intercettazioni, rileva infine il Collegio che "utilizzazione di conversazioni intercettate" altro non significa che valutazione delle stesse come fonti di prova;
utilizzare in un procedimento intercettazioni eseguite in un altro, dunque, vuol dire che il contenuto delle conversazioni captate in un procedimento viene posto a base di decisioni assunte nell'ambito di un altro. Conseguentemente è già stato ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte che i limiti imposti dall'art. 270 cpp circa l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, riguardano l'utilizzabilità come elementi di prova in relazione alle ipotesi di reato contestate, ma non precludono la possibilità di dedurre dalle intercettazioni disposte in altro procedimento, notizie di nuovi reati quale punto di partenza per le relative indagini ed acquisizioni probatorie (v. Cass.Sez.II, Sent. n. 19699/2010 Cc. Rv. 247104; Sez.V, Sent. n. 23894/2003 Rv. 225946; Sez.I, Sent. n. 3133/1997 Rv. 210184); si ha pertanto utilizzazione solo quando il giudice tiene conto, a fini probatori, di ciò che, nel corso della conversazione intercettata, gli interlocutori hanno detto. Nel caso in esame, come rilevato nella sentenza impugnata, le intercettazioni sono state acquisite ai soli fini dell'accertamento della capacità di stare in giudizio dell'imputato, il quale si era sempre sottratto al colloquio clinico psichiatrico. La Corte ha, quindi, rilevato come dalla registrazione delle conversazioni di cui alle intercettazioni in parola emergesse la sua piena capacità dell'imputato, "conclamata dalla lucida e coerente interlocuzione del CA, pienamente consapevole e partecipe della strategia difensiva processuale, tra cui la necessità di una nuova compiacente relazione sanitaria.... E' dunque la viva voce dell'imputato, dimostrativa di una capacità di autodifesa più che mai integra, ad offrire irrefutabile conferma alle conclusioni del collegio peritale che ne ha rimarcato la tendenza, grossolana e maldestra, all'amplificazione di inesistenti disturbi psichiatrici maggiori, e ciò a voler prescindere dalla rilevanza penale delle condotte tenute" (v.pag.6). Appare pertanto evidente che, nella fattispecie, non può certo parlarsi di utilizzazione (nel senso sopra inteso) di conversazioni intercettate in altro procedimento;
è viceversa esatto affermare che quanto emerso dalle predette intercettazioni fu considerato "notitia criminis" nel presente procedimento, "avendo l'imputato fraudolentemente simulato o enfatizzato disturbi psichiatrici con l'obiettivo evidente di paralizzare la celebrazione del giudizio". (v.pagg.6 e 7 della sentenza impugnata). Non vi sono quindi i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 270 C.P.P. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di millecinquecento euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende. Così deliberato, il 13.12.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamillo Davigo Mirela Cervadoro DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 7 APR. 2017 IL S CANCELLIERE MA DIO E R P Claudia Rianelli U * N E A I O L C