Sentenza 2 maggio 2003
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 270 cod.proc.pen., relativo all'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati raccolti, deve intendersi per utilizzazione soltanto la valutazione delle stesse risultanze come fonti di prova. Resta, pertanto, salva la possibilità di dedurre da tali intercettazioni notizie di nuovi reati, quale punto di partenza per le relative indagini ed acquisizioni probatorie, indipendentemente dal rispetto dei limiti imposti dall'art. 270 del codice di rito e del principio generale relativo all'obbligo di trasmissione dei decreti autorizzativi. Ed invero, la norma generale e di chiusura dell'intera disciplina delle intercettazioni, contenuta nell'art. 271, cod.proc.pen., trova applicazione anche nell'ipotesi in cui si tratti di intercettazioni eseguite in altri procedimenti, ai sensi dell'art. 270 stesso codice, a condizione però che si tratti di utilizzare il contenuto di quelle intercettazioni nel senso sopra indicato e non già come possibile "notitia criminis".
Commentari • 3
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Gaetano De Amicis Sommario: 1. Il recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. – 2. Il contrasto giurisprudenziale: i tre diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. - 3. Le critiche mosse dalle SS.UU. ai diversi indirizzi giurisprudenziali. – 4. Il contenuto del decisum delle Sezioni Unite. – 5. Le tre regole connesse all'affermazione del principio. – 6. Il fondamento “costituzionale” della soluzione indicata dalla Suprema Corte. – 7. Le implicazioni del confronto con la giurisprudenza convenzionale. – 8. La diversa disciplina della utilizzabilità dei risultati acquisiti con il captatore informatico: problemi e prospettive. 1. Il recente intervento nomofilattico …
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Gaetano De Amicis Sommario: 1. Il recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. – 2. Il contrasto giurisprudenziale: i tre diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. - 3. Le critiche mosse dalle SS.UU. ai diversi indirizzi giurisprudenziali. – 4. Il contenuto del decisum delle Sezioni Unite. – 5. Le tre regole connesse all'affermazione del principio. – 6. Il fondamento “costituzionale” della soluzione indicata dalla Suprema Corte. – 7. Le implicazioni del confronto con la giurisprudenza convenzionale. – 8. La diversa disciplina della utilizzabilità dei risultati acquisiti con il captatore informatico: problemi e prospettive. 1. Il recente intervento nomofilattico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2003, n. 23894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23894 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARRONE FRANCO PRESIDENTE
Dott. PIZZUTI GIUSEPPE CONSIGLIERE
Dott. COLONNESE ANDREA "
Dott. FUMO MAURIZIO "
Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA RI, nata il [...];
avverso l'ORDINANZA del 17/06/2002 del TRIB. della LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. COLONNESE ANDREA;
sentito il PG nella persona del sost. proc. gen. dr Vincenzo Geraci che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il TdR di Bologna, con il provvedimento impugnato, ha confermato l'occ in carcere a carico di IA RI, sottoposta ad indagine per il delitto ex art 74 TU 309/90 e per concorso in numerosi episodi di cui all'art. 73 medesimo TU. Ricorre per cassazione il difensore e deduce: inosservanza di norme processuali inerenti l'utilizzo di risultati di intercettazioni effettuate in procedimento diverso, inutilizzabilità della attività di intercettazione ambientale eseguita nell'autovettura in uso al coimputato RL Gino, perché eseguite in luogo di privata dimora in difetto del presupposto legittimante, carenza di motivazione adeguata con riferimento alla scelta della misura cautelare. Argomenta: 1) il presupposto legittimante l'attività di captazione è stato individuato dal TdR nelle risultanze di una diversa, precedente attività di intercettazione, effettuata nell'ambito di altro procedimento (denominato "operazione UD"); orbene, con riferimento a tali altre intercettazioni, non è stato rispettato il disposto ex art 270 cpp. Erroneamente il Collegio cautelare ha ritenuto che dette risultanze fossero state adoperate solo come notitia criminis, stravolgendo, in tal modo, il concetto stesso di utilizzazione. Invero, la sanzione della inutilizzabilità, investendo il dato dimostrativo dovunque acquisito, in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, va applicata anche al procedimento cautelare. Sussiste insomma evidente analogia tra la materia della valutazione indiziaria, posta a fondamento delle misure restrittive, e quella posta a base della autorizzazione delle attività captative. Non si vede come non possa considerarsi utilizzazione delle risultanze di (precedenti e distinte) intercettazioni quell'argomentare che consiste nel motivare l'autorizzazione ad un mezzo di indagine invasivo, facendo riferimento alle circostanze emerse nel corso di precedente attività di captazione. Nel caso in esame, dunque, si è ben al di là della semplice acquisizione di una notizia di reato. D'altronde, a voler seguire la tesi del TdR, le intercettazioni a carico del RL avrebbero un inaccettabile carattere esplorativo, in assenza di un valido presupposto indiziario. Si è dunque certamente verificata lesione del disposto di cui all'art. 270 cpp, non essendo dubbio che ci si trovi di fronte ad un caso di vera e propria utilizzazione di intercettazioni effettuate in altro procedimento, senza che sia stato disposto il deposito dei relativi atti ed in particolare dei decreti autorizzativi (il cui deposito è, viceversa, certamente obbligatorio, anche ai sensi della sentenza Corte cost. 223/87). Detti decreti, invero, non risultano essere stati nemmeno acquisiti. 2) Non può dubitarsi che l'abitacolo di un'autovettura debba essere considerato, per i fini che qui interessano, luogo di privata dimora, luogo sul quale il titolare può esercitare lo jus excludendi (come ritenuto anche da Corte cost. n. 88/87), con la conseguenza che risulta violato il dettato del comma II dell'art. 266 cpp. 3) Il TdR non si è affatto posto il problema della adeguatezza della misura cautelare. A carico della IA è stata emessa e confermata la più gravosa misura restrittiva, con un inammissibile procedimento di valutazione complessiva delle posizioni di tutti gli indagati e senza il concreto apprezzamento della effettiva pericolosità della ricorrente, la cui posizione di indubbia subalternità (al RL) sembra non aver avuto considerazione alcuna. Nè è stata tenuta in conto la incensuratezza della donna.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La IA va condannata al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Stimasi equo fissare detta somma in euro 500. Occorre innanzitutto che sia chiarito il concetto di utilizzazione di conversazioni intercettate. Ebbene esso altro non può significare che valutazione delle stesse come fonti di prova. Utilizzare in un procedimento intercettazioni eseguite in un altro, dunque, vuol dire che il contenuto delle conversazioni captate in un procedimento viene posto a base di decisioni assunte nell'ambito di un altro. Conseguentemente è già stato ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte che i limiti imposti dall'art. 270 cpp circa l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, riguardano l'utilizzabilità come elementi di prova, ma non precludono la possibilità di dedurre dalle intercettazioni disposte in altro procedimento, notizie di nuovi reati quale punto di partenza per le relative indagini ed acquisizioni probatorie (ASN 199803133 - rv 210184).
Insomma si ha utilizzazione solo quando il giudice tiene conto, a fini probatori, di ciò che, nel corso della conversazione intercettata, gli interlocutori hanno detto (ASN 199305670 - RV 195534). Solo entro tali limiti va letto il principio, anche esso affermato da questo giudice di legittimità (ASN 200005235 - RV 218292), in base al quale la norma in base alla quale al giudice che adotta una misura cautelare e, successivamente, al giudice del riesame, debbono essere trasmessi gli atti autorizzativi delle intercettazioni, trova applicazione anche nel caso in cui si tratti di intercettazioni eseguite in altri procedimenti ai sensi dell'art.270 cpp, atteso che il generale divieto di utilizzazione stabilito dal successivo art. 271 stesso codice è norma generale e di chiusura dell'intera disciplina. Nel caso in esame, come chiarito dallo stesso ricorrente, non può certo parlarsi di utilizzazione (nel senso sopra inteso) di conversazioni intercettate in altro procedimento. È viceversa esatto affermare che quanto emerso dalle predette intercettazioni fu considerato notizia criminis nel presente procedimento. È ovvio che l'acquisizione della notizia di reato non deve certo avvenire nel contraddittorio delle parti. Ciò a non voler considerare quanto lo stesso ricorrente afferma (p. 6 del ricorso), vale dire che neanche il PM (del presente procedimento) ebbe ad acquisire i verbali e le intercettazioni del procedimento c.d. UD (e dunque certo non avrebbe potuto trasmetterli al GIP).
Non maggior fondamento ha la seconda censura;
invero, da un lato, poiché la IA è chiamata a rispondere anche del reato associativo (e dunque ben poteva ipotizzarsi che all'interno della vettura si stesse in quel momento svolgendo la attività criminosa), dall'altro (cfr ASN 2000003609 - RV 218057), in quanto il concetto di privata dimora, benché sia più esteso di quello di casa di abitazione, non comprende certamente l'abitacolo di un autoveicolo, atteso che esso è sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere in modo stabile per un apprezzabile lasso di tempo (nè tale abitacolo può considerarsi pertinenza di privata dimora, in quanto non collegato in un rapporto funzionale di accessorietà o di servizio con la stessa).
Quanto alla adeguatezza della misura carceraria, il giudice de libertate ha certamente motivato in maniera sufficiente, atteso che esso ha fatto riferimento, tanto alla personalità della istante (nei cui confronti risultano pendenti altri procedimenti penali), sia alle modalità del fatto, caratterizzato dalla vastità dei collegamenti con esponenti di ambienti delinquenziali e dal piglio professionale esibito nella conclusione dei vari "affari" di droga. Deve farsi luogo alle comunicazioni ex art 94 disp. att. cpp.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art 94 disp att cpp. Così deciso in Roma, il 2 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 MAGGIO 2003.