Sentenza 5 maggio 2005
Massime • 1
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare il rischio dei dipendenti per l'esposizione a rumore e, quale titolare della posizione di garanzia, è tenuto a adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili, che siano in grado di ridurre al minimo tale rischio sfruttando i progressi compiuti dalla tecnica in questo campo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2005, n. 24303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24303 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 05/05/2005
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 718
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 2888/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI IL n. a Campi Salentina il 01.03.1934;
DE RE PA, n. il 08.01.1950;
avverso la sentenza in data 16 giugno 2004 della Corte di Appello di Lecce;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. EN Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza in primo grado emessa in data 27 settembre 2002 dal Tribunale della stessa città - Sez. distaccata di Campi Salentina - con la quale RO IL e DE IT PA, venivano riconosciuti responsabili del delitto di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) in danno del lavoratore OB EN. I prevenuti erano stati chiamati a risponderne quali legali rappresentanti delle ditte presso cui il OB aveva prestato la sua attività lavorativa, essendosi ravvisati a loro carico profili di colpa, sia generica, sub specie dell'imprudenza, imperizia e negligenza, sia specifica, fondata, quest'ultima, sulla inosservanza del DLGS n. 277/91, per avere gli stessi omesso di apprestare le prescritte misure di sicurezza, atte a proteggere l'operaio all'esposizione del rumore, causa della accertata ipoacusia, qualificata come malattia professionale.
Il OB aveva prestato la propria attività lavorativa, nella qualità di operaio saldatore dal 26.3.1984 alla data di redazione dell'ultima scheda clinica personale, successiva al 28.2.1997, data della denuncia.
La sentenza, nel confermare la penale responsabilità degli imputati, affermava che causa dell'ipoacusia del predetto era stata con assoluta certezza la sua lunga esposizione al rumore, in misura spesso eccedente la soglia di rischio (individuata dalla DLGS n. 277/91 in un rumore superiore ad 85 decibel). I giudici evidenziavano come sussistenti i profili di colpa contestati: quello specifico, in relazione alla violazione della DLGS n. 277/91 e dell'art. 24 DPR 19.3.1956 n. 303; quello generico, in ragione della ritenuta violazione delle norme di generale prudenza che avrebbero dovuto indurre a non consentire l'esposizione del lavoratore a quel rumore. Avverso la predetta decisione propongono ricorso per cassazione RO IL e DE IT PA, articolando tre motivi di censura.
Con il primo motivo, lamentano l'illogicità della motivazione che, dopo aver correttamente affermato che il reato de quo si manifesta al momento dell'insorgenza della malattia, ovvero in quello successivo del suo aggravarsi, aveva erroneamente individuato, quale momento consumativo del reato la data del 28.2.1997, corrispondente a quella del certificato dell'INAIL, benché la grave ipoacusia diagnosticata in tale epoca fosse ormai stabilizzata e quindi fosse certamente insorta ed eventualmente aggravata negli anni precedenti. Denunciavano, pertanto, la carenza di motivazione in ordine all'accertamento delle singole condotte colpose, che era stato eseguito senza la ricostruzione dell'intera vicenda. Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, si dolgono della mancata ricostruzione della vicenda da parte dei giudici di merito, che avrebbe impedito di individuare i datori di lavoro con i quali il OB aveva svolto la propria attività negli anni precedenti al 1997 e di verificare se prima del 1995 (anno a partire dal quale il lavoratore era stato dotato dei dispositivi audioprotettivi) lo stesso avesse svolto mansioni che avrebbero potuto esporlo a rumore pericolosi. La sentenza fondava infatti la responsabilità dei prevenuti su accertamenti della A.U.S.L. di Lecce successivi al 28.2.1997, quando il OB era stato già dotato di dispositivi di audioprotezione e, pertanto, era carente di motivazione in merito alla ricostruzione del nesso di causalità tra la condotta di ciascuno degli imputati e l'evento.
Con il terzo motivo, lamentano l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 157 c.p., sostenendo che già al momento della emissione del decreto di citazione a giudizio (27.4.2000) si sarebbe dovuto ritenere trascorso il termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto, per quanto sopra esposto, che la data del 28.2.1997 non doveva ritenersi coincidente con il verificarsi dell'evento ma con quello del suo accertamento e che dal 1995 in poi il lavoratore era stato dotato dei dispositivi audio protettivi, la cui adozione avrebbe impedito l'insorgere o aggravamento della malattia.
I motivi si palesano strettamente connessi, essendo tutti rivolti, non a contestare la sussistenza della malattia professionale, ma l'epoca di insorgenza della stessa ed il nesso causale fra l'attività lavorativa del OB - quale dipendente delle ditte, i cui legali rappresentanti sono stati chiamati a rispondere del reato in questione - e l'accertata grave ipoacusia.
Tale connessione ne giustifica una trattazione unitaria. In tema di esposizione dei lavoratori a rumori dannosi, valgono i seguenti principi.
Il datore di lavoro, ha l'obbligo di valutare il rischio dei dipendenti da esposizione, con il conseguente obbligo di valutare l'entità del rischio (v. Cass., Sez. 3^, 18.10.1999, Cacchiarelli) e, quale titolare della posizione di garanzia nei confronti del lavoratore, è tenuto ad adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, che siano in grado di ridurre al minimo questo rischio, in relazione a quanto possibile per le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (art. 41 DLGS n. 277/91). Ciò premesso in termini generali, deve ritenersi che, proprio con riguardo all'apparato argomentativo a supporto del ritenuto addebito di colpa, la sentenza di merito appare congruamente motivata in relazione a tutti i profili di interesse, con corretta applicazione dei principi suindicati e di quelli, di immediato, consequenziale rilievo, afferenti l'accertamento della colpa e quello del nesso di causalità.
In particolare, a base dell'affermato giudizio di colpevolezza i giudici d'appello hanno posto l'apprezzata carenza di adozione di misure idonee a diminuire l'intensità dei rumori, addebitabile ai due prevenuti essendo incontestata la qualità di amministratore dagli stessi ricoperta nelle ditte in cui il OB ha lavorato. È un accertamento di fatto che qui non è censurabile, ne' sottoponiate a rinnovata valutazione.
Sotto il profilo soggettivo, la rilevata carenza preventiva è stata correlata ai due prevenuti e ciò è stato fatto con valutazione corretta ed ineccepibile, siccome basata sulla valorizzazione della posizione di garanzia in cui questi si trovavano, in ragione della qualifica da essi ricoperta, che imponeva loro di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro (in ossequio agli obblighi comportamentali impostigli dalla legge:
cfr., oltre al richiamato art. 41 DLGS n. 277/91, in termini più generali, l'art. 2087 c.c., l'art. 4 DPR n. 547/55, nonché, ancora più incisivamente, l'art. 4 DLGS n. 626/94). Sulla esistenza del rapporto di causalità, poi, i giudici di merito rilevavano come non potessero sussistere dubbi circa lo stretto nesso causale esistente tra l'attività' espletata dal Natali, nella qualità di operaio saldatore delle ditte RO, TecnoPuglia e Monticava dal 26.3.1984 alla data non precisata, ma certamente successiva al 28.2.1997, data della denuncia, e la rilevante ipoacusia riscontrata.
Il giudizio in proposito viene dalla Corte correttamente fondato sulla natura del lavoro svolto dalla parte offesa, che comportava l'esposizione dello stesso non solo al rumore della smerigliatrice ma anche a quello del martello pneumatico e dell'escavatore meccanico per periodi di tempo variabili, anche superiori a 98 minuti, e sulla testimonianza del tecnico della AUSL in merito ai fattori di rischio presenti in quell'ambiente di lavoro.
Sul punto, la sentenza evidenzia la valenza probatoria delle dichiarazioni da quest'ultimo rese, laddove aveva affermato che l'attività in questione comportava l'esposizione ad un rumore superiore a 85 decibel, e quindi superiore alla soglia di rischio individuata dal DLGS 277/91, e che solo dal 1995 in poi i lavoratori erano stati dotati di dispositivi di protezione individuale. È un quadro probatorio che, oggettivamente e soggettivamente, è adeguatamente sviluppato in parte motiva, in linea con i principi applicabili nella subiecta materia. Per l'effetto, non può essere qui censurato non potendo la Corte, a fronte di un apparato motivazionale convincente, procedere ad una rinnovata valutazione dei mezzi di prova utilizzati e della loro rispondenza agli atti di causa.
Resta da dire sul motivo di ricorso con cui si invoca l'intervenuto decorso del termine di prescrizione.
Or bene, ai fini che interessano, in ordine al dies commissi delicti può ritenersi consolidato l'orientamento dei questa Corte (v. Cass., Sez. 4^, 22.1.1999, Torda, nonché, Sez. 4^, 8.1.1999, Croci), secondo il quale ciò che rileva è la data in cui è diagnosticata l'insorgenza della malattia, e non quella in cui ne è accertata la causa, nella specie di natura professionale. Tale principio va applicato anche nel caso in cui la malattia diagnosticata sia in fieri e non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di indebolimento permanente: ciò, infatti, rileva solo ai fini dell'aggravante di cui all'art. 583 cpv. n. 2 c.p, e conseguentemente, dell'eventuale prolungamento del termine di prescrizione, senza incidere sul dies a quo, che rimane quello (dell'accertamento) dell'insorgenza della malattia. Nella specie, osserva il Collegio che correttamente i giudici di merito hanno evidenziato che la malattia fu riscontrata e certificata dall'INAIL in data 28.2.1997 e che non emergeva una diversa ed antecedente data di insorgenza della ipoacusia dai referti medici di epoca precedente.
Tale argomentazione è in linea con i principi sopra enunciati con riferimento al dies commissi delicti e non può essere censurata in questa sede.
<Ne deriva che, tenuto conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione (così "come direttamente apprezzati in atti), il termine di prescrizione non è ancora maturato.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2005