Sentenza 13 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2003, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
2 02 158/03 NOM DEL POLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 17310 e Dott Fernando LUPI Consigliere rel. 21019/00 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Cron. 4854 Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud.
3.12.02 Dott. Alessandro DE RENZIS SENTENZA sul ricorso proposto da: ASL RM F, in persona del legale rappresentante pt., elettivamente domiciliata in Roma alla via Vigna Murata, 1 presso l'avv. Bruno Mammone, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce;
- ricorrente -
contro
NI FI, elettivamente domiciliato in Civitavecchia, via Leopoli n.3 presso l'avv. Enrico Veneruso, che lo rappresenta e difende giusta 1 procura in calce;
- controricorrente ricorrente incidentale - 5053 avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n.149 del 16.2.2000, reg. gen. n. 1213 del 1998. Lidita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avy. Mammone;
Lidito il PM, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16.2.2000 il Tribunale di Civitavecchia, decidendo sull'appello proposto dall'Azienda ASL RM F nei confronti del dott. IP NI, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello, confermando il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Pretore in favore del NI, avente per oggetto l'indennità integrativa speciale non corrisposta per il periodo 1.1.1990- 31.12.1993 e fondato sulla delibera n.431 del 28.2.1995 della ASL, che si accollava il debito. Osservava in motivazione che al rigetto della opposizione si doveva pervenire con diversa motivazione rispetto alla decisione pretorile, che aveva rigettato l'opposizione per difetto di autorizzazione a stare in giudizio dell'opponente. Rilevava al proposito che l'autorizzazione, quale requisito di efficacia, poteva mancando la separazione tra organointervenire successivamente e che -2- rappresentativo e deliberativo, entrambi identificati nella persona del Direttore generale della ASL il conferimento della procura ad litem per opporsi al decreto ingiuntivo manifestava implicitamente la volontà di agire dell'organo deliberativo Rilevava, quindi, che l'impegno al pagamento contenuto nella delibera della ASL. secondo la tesi di quest'ultima sarebbe effetto di una delega al pagamento per conto della Regione Lazio. Questa circostanza farebbe venir meno l'eccezione di difetto di legittimazione, perché l'individuazione nella regione quale soggetto tenuto al pagamento, non escluderebbe una autonoma legittimazione del delegato, che non può opporre al delegatario la mancanza di provvista. Rilevava anche che non era stata provata la mancanza del finanziamento alla ASL da parte della Regione. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la ASL RM F;
resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo il NI, illustrato poi con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Precede l'esame del ricorso incidentale con il quale si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la ASL potesse opporsi al decreto ingiuntivo senza tener conto che la delibera n.651 del 1996 aveva per oggetto la procedura esecutiva e non quella monitoria. La censura è insieme infondata ed inammissibile. Con l'esame diretto degli atti, che è consentito alla Conte quando è denunciato un vizio del procedimento, si rileva che la ASL RM F con delibera del 10,12, 1997 ha autorizzato -3- l'opposizione al decreto ingiuntivo n.96/96 emesso nei confronti della ASL ed a favore del NI. Non rilevano le circostanze dedotte con la memoria che l'autorizzazione sia tardiva e che sia sottoscritta da persona diversa da chi rilasciò la procura alle liti. Enfatti, la natura di requisito di efficacia e non di validità dell'autorizzione a stare in giudizio consente che essa sopravvenga nel corso del giudizio con efficacia sanante ex tunc. Cf. tra le tante Cass. n.8924 del 1998 e SS.UU. n. 1994 del 1994. Imilevante poi trattandosi di persona giuridica è la persona fisica che sottoscrive l'atto, rilevando solo la rappresentanza organica, che non è contestata. Per altro verso il ricorso incidentale è inammissibile. Infatti la motivazione del Tribunale si fonda su due autonome argomentazioni, il sopravvenire della autorizzazione e che essa non era necessaria, coincidendo nel Direttore generale della ASL gli organi rappresentativi e deliberativi della azienda, con la conseguenza la firma del mandato sull'atto di opposizione implicava e manifestava anche la volontà della Azienda di resistere all'azione del NI. Questa seconda ratio decidendi non è stata impugnata sicchè il motivo di ricorso proposto è privo del necessario carattere della decisività e perciò inammissibile, cft., tra le tante, Cass, n.3951 del 1998. Con il primo motivo del ricorso principale, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.6 della legge n.724 del 1994 e dell'art.2 comma 14 della legge n.549 del 1995, la ASL ricorrente, premesso che non è controverso che il credito per il quale agisce il NI è sorto nei confronti della cessata USL RM 22, che il lato - 4- passivo dell'obbligazione a seguito dello scioglimento delle LSL non è passato alla ASL, ma in virtù delle indicate norme alla gestione liquidatoria dell'USL facente capo alla Regione. Consegue il difetto di legittimazione eccepito anche in appello e non accolto. La censura é fondata. Sulla vicenda dei debiti delle soppresse USL vi è copiosa e concorde giurisprudenza di legittimità ad iniziare dalla sentenza n.9804 del 1996, n. 1989 del 1997 delle SS LU., seguita da altre delle SS.UU. nn.9438 e 10939 del 1997, e tra le tante 14974 del 2001, che ha fissato i seguenti principi: a) In base all'art. 6 della legge n. 724 del 1996 I Regioni non possono far gravare direttamente od indirettamente sulle ASL i debiti delle USL. b) debiti delle USL passano per successione ex lege alle gestioni liquidatorie, cui sono preposti i direttori delle ASL, e che fanno capo alle Regioni. c) Per i predetti debiti delle USL le ASL sono prive di legittimazione sostanziale e processuale. d) Lc norme che regolano la vicenda hanno carattere di imperatività ed inderogabilità, cfr. su questo punto Cass. n. 14974 del 2001. In applicazione di questi principi si deve concludere che già in sede di emissione del decreto ingiuntivo il Pretore doveva ritenere il difetto di legittimazione processuale e sostanziale della ASL. Non rilevava, infatti, l'accollo della obbligazione con la delibera n. 431/95 da parte dell'ASL o la sussistenza di un -5- negozio di delegazione di pagamento (ricostruito peraltro dal Tribunale non su atti degli enti, ma sulle sole tesi difensive della ASL) dovendosi ritenere la nullità di essi per contrasto con la norma inderogabile di cui al citato art.6, primo comma, della legge 724 del 1994 in quanto tendenti a far gravare, direttamente o indirettamente, i dehiti della ASL sulla USL. L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con il quale si contesta la ricostruzione della fattispecie secondo le norme privatistiche della delegazione di pagamento trattandosi di rapporti tra enti pubblici regolati da diversa normativa. A sensi dell'art.382, terzo comma, c.p.c. la sentenza impugnata va cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta nei confronti dell'ASL per difetto di legittimazione processuale. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti le spese delle fasi di merito e di quella di legittimità.
P Q M
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2002 Il Consigliere est. Il Presidente Vilamo Gerutti NICO C R CANCELLIERE 7339 き 永 A 01 V Depositat in Cancelleria VS FEB. 2003 10 - 6- oggi, CANCELLIERE