Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1999, n. 6712
CASS
Sentenza 1 dicembre 1999

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In assenza di indicazioni legislative circa le condizioni cui ancorare il giudizio per la concessione della detenzione domiciliare nelle ipotesi indicate dal comma 1-bis dell'art. 47-ter della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), salva l'insussistenza di condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di dare conto delle ragioni che l'hanno indotto a ritenere la presenza di elementi atti a ritenere il beneficio idoneo ad evitare che il condannato commetta altri reati: e tali elementi possono riguardare sia l'efficacia delle prescrizioni imposte, sia le caratteristiche di personalità del soggetto o i progressi fatti registrare nel corso dell'eventuale trattamento intramurario, sia infine gli esiti delle indagini svolte sulla sua condotta in ambiente libero.

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  • 1Misure alternative alla detenzione :tribunale di sorveglianza di Torino
    Sentenza · https://www.diritto.it/ · 17 luglio 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1999, n. 6712
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6712
Data del deposito : 1 dicembre 1999

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