Sentenza 1 dicembre 1999
Massime • 1
In assenza di indicazioni legislative circa le condizioni cui ancorare il giudizio per la concessione della detenzione domiciliare nelle ipotesi indicate dal comma 1-bis dell'art. 47-ter della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), salva l'insussistenza di condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di dare conto delle ragioni che l'hanno indotto a ritenere la presenza di elementi atti a ritenere il beneficio idoneo ad evitare che il condannato commetta altri reati: e tali elementi possono riguardare sia l'efficacia delle prescrizioni imposte, sia le caratteristiche di personalità del soggetto o i progressi fatti registrare nel corso dell'eventuale trattamento intramurario, sia infine gli esiti delle indagini svolte sulla sua condotta in ambiente libero.
Commentario • 1
- 1. Misure alternative alla detenzione :tribunale di sorveglianza di TorinoSentenza · https://www.diritto.it/ · 17 luglio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1999, n. 6712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6712 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 01.12.1999
1.Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MABELLINI ANNA " N.6712
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N.24238/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PALERMOnei confronti di:
NE LI N. IL 15.04.1953
avverso ordinanza del 01.10.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G.
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 1^.10.1998 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, dato atto che non sussistevano i presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale;
ammetteva NE LI alla detenzione domiciliare ai sensi del comma 1-bis dell'art. 47-ter della L. 26.7.1975 n. 354, relativamente alla pena di un anno di reclusione, inflittagli con sentenza 22.10.1996 del Tribunale di Marsala per il reato di calunnia. Osservava il tribunale che il condannato risultava gravato da numerosi precedenti penali e che lo stesso risultava frequentare pregiudicati, tant'è che si poteva ritenere che lo stesso non avesse avviato alcun significativo processo di rieducazione e di risocializzazione, ma che, ciononostante, la detenzione domiciliare appariva idonea a scongiurare il pericolo di recidiva. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 ter Ord. Pen., nonché illogicità di motivazione, sotto il profilo che, dopo avere espresso un giudizio decisamente negativo sulla personalità del condannato, il tribunale di sorveglianza lo aveva ammesso all'altra misura alternativa della detenzione domiciliare senza indicare su quali elementi tale misura potesse ritenersi idonea ad evitare il pericolo di reiterazione dell'attività criminosa. Ciò premesso, osserva la Corte che le doglianze sono fondate. La nuova misura prevista dal comma 1-bis dell'art. 47-ter Ord. Pen., introdotta con l'art. 4 della legge 27.5.1998 n. 165, anche se affine alla detenzione domiciliare "tradizionale" prevista dal primo comma del predetto art.47-ter, se ne discosta sensibilmente, in quanto la stessa non si giustifica con la presenza di determinate circostanze inerenti ad esigenze o a determinati aspetti personali del condannato o della sua famiglia (gravidanza, presenza di figli minori, condizioni di salute, età avanzata ecc.), ma trova aggancio in certe condizioni che dovrebbero indurre il giudice a considerare con maggiore favore la soluzione della detenzione domiciliare piuttosto che la restrizione in un istituto carcerario.
È pur vero che la legge, nell'indicare i presupposti per l'applicazione della misura in questione, non fa riferimento ad alcun elemento positivo, ma piuttosto ad un requisito negativo, come la assenza delle condizioni per la concessione dell'affidamento in prova. Ma il richiamo alla necessità che la misura sia applicata purché la stessa "sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati" rappresenta pur sempre un punto di orientamento che il giudice di merito deve seguire e rispettare, procedendo alle necessarie verifiche, delle quali deve puntualmente dare cognizione, se non si vuole che, in dipendenza della indubbia indeterminatezza delle indicazioni date dal legislatore, la misura venga applicata sulla base di orientamenti arbitrari. Bisogna quindi che il giudice dia contezza dell'iter logico seguito e delle ragioni che lo hanno indotto ad applicare la suddetta misura alternativa, che possono riguardare sia l'efficacia delle prescrizioni che saranno imposte, sia le caratteristiche di personalità del soggetto o i progressi fatti registrare nel corso dell'eventuale trattamento intramurario, sia infine gli esiti delle indagini svolte sulla condotta mantenuta dal soggetto in ambiente libero.
Nella specie il tribunale non ha in alcun modo provveduto a dar conto delle ragioni che lo hanno indotto ad optare per la decisione che ha assunto, limitandosi ad adottare una formula stereotipa, nella quale sono state ripetute le espressioni contenute nella legge. L'omissione di tale adempimento, che si traduce in una sostanziale mancanza di motivazione, rende illegittima l'ordinanza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'ordinanza, in difformità dal parere espresso dal P.G. presso questa Corte, va annullata, con conseguente rinvio, per nuovo esame, al medesimo tribunale di sorveglianza di Palermo che l'ha emessa, che si atterrà ai principi come sopra formulati.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 1999