Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2007, n. 17208
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Sentenza 25 gennaio 2007

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Qualora l'imputato non abbia esaurito il numero massimo di difensori consentito, l'esercizio della facoltà di ulteriori nomine in modo da esaurirlo con un unico atto di nomina successiva, senza possibilità di sceverare quale di esse possa considerarsi prioritaria e di individuare conseguentemente quella eccedente, destinata in ipotesi a restare senza effetto rispetto a quella anteriormente compiuta e non formalmente revocata, rende impossibile l'operatività della regola stabilita dall'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., secondo la quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto e comporta l'applicazione dei normali principi negoziali, secondo cui la volontà successivamente manifestata prevale su quella anteriore incompatibile. (Nella specie, in cui successivamente alla nomina di un difensore, l'imputato ne aveva nominati due con unico atto senza la contestuale revoca del precedente, la Corte ha ritenuto valida la nomina di entrambi i difensori nominati successivamente e implicitamente caducata la nomina anteriore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2007, n. 17208
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17208
    Data del deposito : 25 gennaio 2007

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