Sentenza 25 gennaio 2007
Massime • 1
Qualora l'imputato non abbia esaurito il numero massimo di difensori consentito, l'esercizio della facoltà di ulteriori nomine in modo da esaurirlo con un unico atto di nomina successiva, senza possibilità di sceverare quale di esse possa considerarsi prioritaria e di individuare conseguentemente quella eccedente, destinata in ipotesi a restare senza effetto rispetto a quella anteriormente compiuta e non formalmente revocata, rende impossibile l'operatività della regola stabilita dall'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., secondo la quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto e comporta l'applicazione dei normali principi negoziali, secondo cui la volontà successivamente manifestata prevale su quella anteriore incompatibile. (Nella specie, in cui successivamente alla nomina di un difensore, l'imputato ne aveva nominati due con unico atto senza la contestuale revoca del precedente, la Corte ha ritenuto valida la nomina di entrambi i difensori nominati successivamente e implicitamente caducata la nomina anteriore).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2007, n. 17208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17208 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 25/01/2007
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 137
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 27794/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC Di RL IU, n. 19.06.1967;
avverso la sentenza emessa il giorno 19.01.2005 dalla Corte d'appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Febbraro IU, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 19.01.2005 la Corte d'appello di Napoli confermava la penale responsabilità di SC Di RL IU per il reato ex art. 385 c.p. (evasione dagli arresti domiciliari). Propone ricorso l'imputato, deducendo la nullità del giudizio di primo grado per:
a) - omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ai due difensori di fiducia oggetto di nomina ex art. 123 c.p.p. (certamente valida e, del resto, in caso contrario, comportante la nullità del giudizio di appello, per il quale la notifica della citazione a giudizio fu fatta solo ai detti due difensori): omissione non sanabile per la sua mancata deduzione in udienza, nella contumacia dell'imputato, da parte del difensore d'ufficio, ne' per un presunto concorso dell'imputato per avere egli indirizzato la nomina al GIP;
b)- l'illegittima dichiarazione di contumacia dell'imputato, che si trovava detenuto agli arresti domiciliari, come il giudice avrebbe ben potuto e dovuto accertare.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi di cui appresso.
Risulta, invero, dagli atti (e dalla stessa sentenza impugnata) che il decreto di citazione per il giudizio di primo grado fu notificato all'avv. Girolamo Catena, nominato difensore di fiducia in data 13.05.2002, e non invece agli avvocati Diego Pedicini e Sergio Pisani, nominati con dichiarazione a sensi dell'art. 123 cpp. resa il 28.06.2002 (sulla cui validità formale non può assolutamente influire l'erronea indicazione dell'Autorità competente: v. Cass.25.01.2000, Cuccurullo).
Secondo la Corte napoletana tale seconda nomina non ha effetto, in quanto non accompagnata dalla contestuale revoca del precedente difensore avv. Catena. Anche poi a voler considerare efficace la nomina di uno solo dei due difensori nominati il 28.06.2002, il vizio derivante dall'omesso avviso allo stesso sarebbe stato sanato sia dal fatto che l'imputato vi avrebbe dato causa con l'indirizzare la nomina stessa al GIP anziché al procedente P.M., sia dalla circostanza che non fu eccepito in dibattimento.
Ad avviso del Collegio, nella specie non v'è spazio applicativo per la norma di cui all'art. 24 disp. att. c.p.p., secondo la quale "la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto" (che, per l'imputato, è quello di due, ex art. 96 c.p.p.). Tale norma infatti si riferisce logicamente al caso in cui, essendo già stato raggiunto il numero massimo previsto, vengano nominati uno o più ulteriori difensori, e regola il conflitto fra le nomine numericamente incompatibili a favore di quelle cronologicamente anteriori fino ad espressa loro revoca. Nel caso invece in cui - come nella specie - sussista ancora spazio numerico per ulteriori nomine, l'esercizio del relativo diritto in modo tale da esaurire, con un unico atto di nomina successiva, il numero massimo previsto, senza possibilità di sceverare quale di esse possa considerarsi prioritaria e di individuare conseguentemente quella "eccedente" (destinata in ipotesi a cedere rispetto a quella anteriormente compiuta e non formalmente revocata), rende impossibile l'operatività della particolare regola succitata e non può quindi che comportare l'applicazione dei normali principi negoziali, secondo cui la volontà successivamente espressa prevale su quella anteriore incompatibile.
Alla stregua di tanto, la nomina fatta il 28.06.2002 deve considerarsi valida ed efficace per entrambi i difensori nominati, con contestuale caducazione della nomina anteriore. Ne consegue che il mancato avviso anche ad uno solo dei predetti nuovi difensori ha comportato l'assenza della difesa di fiducia per l'imputato, integrante nullità assoluta e non sanabile (v., fra le tante, Cass.24.09.2002, Moscatiello;
29.04.1998, Pepitoni;
25.05.1994, Ortolan)
del giudizio di primo grado e di tutti gli atti conseguenti.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza 21.03.2003 del Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2007