Sentenza 25 luglio 2001
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969, nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.88 del 1992, l'ultrasessantacinquenne invalido ha diritto alla pensione diretta purché il suo reddito, aumentato di quello del coniuge, non superi determinati limiti, che devono essere superiori a quelli previsti per l'ultrasessantacinquenne non invalido e che devono essere fissati dal giudice di merito in considerazione del caso concreto, cioè delle esigenze di cura e di assistenza delle relative spese imposte dalla invalidità patita. A tal fine per le fattispecie sottratte "ratione temporis" all'applicazione dell'art. 3, comma sesto, della legge n. 335 del 1995 - che ha introdotto una nuova disciplina della materia, ma priva di efficacia retroattiva e quindi inidonea a colmare per il passato il vuoto normativo creatosi per effetto della menzionata pronuncia della Corte costituzionale - un criterio applicabile, in alternativa a quello desumibile dalla disciplina dettata in materia di assegni per il nucleo familiare, è quello indicato dall'art. 545, comma quinto, cod. proc. civ..(Nella specie il giudice del merito nella sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto di trarre dal citato art. 545, comma quinto, cod. proc. civ. un principio di carattere generale secondo cui la fonte reddituale dalla quale qualsiasi soggetto trae il proprio sostentamento non può essere sacrificata oltre un certo limite per il soddisfacimento di diritti vantati da altri soggetti e aveva fatto applicazione di tale principio nel senso che, essendo la ricorrente nullatenente e dovendo quindi prendersi in considerazione esclusivamente il reddito del coniuge, tale reddito poteva avere rilievo soltanto per la metà del suo ammontare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10163 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - " -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - " -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - " -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido per procura speciale in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
ME AN, elett.te dom.ta in Roma, Via Cola di Rienzo n. 28, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cabibbo, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di La Spezia n. 303 del 21.7.1998 (R.G. n. 1820/96). Udita nella pubblica udienza del 16.5.2000 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito gli Avv. Michele Di Lullo e Salvatore Cabibbo;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 18 agosto 1995 AN ME conveniva davanti al RE del lavoro di La Spezia l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS ed esponeva che dopo il compimento del sessantacinquesimo anno era stata riconosciuta totalmente invalida dalla competente commissione di primo grado, ma che, ciò nonostante, l'ente previdenziale si era rifiutato di corrisponderle la pensione sociale a causa del superamento, nell'anno 1994, del limite massimo di reddito (per effetto del reddito percepito dal proprio coniuge, essendo essa nullatenente). La ricorrente chiedeva che, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 e successive modificazioni, dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 9 marzo 1992, l'ente convenuto fosse condannato ad erogarle la pensione sociale. Costituitosi in giudizio, l'INPS contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 12 settembre 1996 il RE accoglieva il ricorso, in base al rilievo che, dovendosi applicare il principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1992, doveva essere utilizzato, ai fini della determinazione del limite del reddito della richiedente (cumulato con quello del coniuge), il criterio desumibile dalla disciplina dettata in materia di assegno per il nucleo familiare.
Questa pronuncia, impugnata dall'INPS, veniva confermata dal Tribunale di La Spezia con sentenza del 21 luglio 1998. Il Tribunale, premesso che la Corte costituzionale con la suddetta sentenza n. 88 del 1992 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 l. 30 aprile 1969 n. 153 nella parte in cui, riguardo al limite di reddito cumulato con quello del coniuge, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi, osservava che, non essendo stato ancora individuato dal legislatore il meccanismo differenziato, era consentito al giudice di pervenire al relativo accertamento. A tal fine, secondo il giudice di appello, occorreva fare riferimento non tanto al criterio utilizzato dal primo giudice (anche se il risultato finale non mutava), ma al principio generale del diritto secondo cui la fonte reddituale dalla quale qualsiasi soggetto trae il proprio sostentamento non può essere sacrificata oltre un certo limite per il soddisfacimento dei diritti vantati da altri soggetti, limite che deve essere fissato nella metà del reddito stesso ai sensi dell'art. 545, quinto comma, c.p.c., con la conseguenza che, fermo restando che la ME era priva di redditi propri, si doveva prendere in considerazione la metà del reddito del coniuge della medesima, pari a L. 10.920.000 (essendo l'intero di L. 21.840.000), che era inferiore al limite massimo di L. 14.654.800, in caso di cumulo, indicato dalla legge per l'anno preso in considerazione. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, che ha dedotto un unico motivo.
Ha resistito con controricorso la ME.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'impugnazione l'Istituto ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 26 l. 30 aprile 1969 n. 153, in relazione alla sentenza n. 88 del 1992 della Corte
costituzionale e con riferimento all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. e sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere di poter colmare la lacuna che era derivata dalla pubblicazione della suddetta sentenza della Corte costituzionale, dato che, come la stessa Corte ha affermato nella successiva sentenza n. 196 del 1995, è compito esclusivo del legislatore di porre rimedio alla illegittimità del sistema dei requisiti reddituali fissati per il conseguimento, rispettivamente, dei trattamenti di invalidità e della pensione sociale e considerato che con le disposizioni di legge emanate successivamente per regolare la materia (l'art. 3, sesto comma, della legge n. 335 del 1995) non è stato previsto alcun sistema differenziato, quanto al cumulo di reddito, tra ultrasessantacinquenni invalidi e non invalidi. Aggiunge il ricorrente che il criterio concretamente adottato dal Tribunale presenta ampi margini di opinabilità, perché non tiene conto della disciplina che regola le prestazioni previdenziali e assistenziali, le quali sono collegate al reddito non solo del richiedente, ma anche dei componenti di tutto il nucleo familiare.
Questo motivo è privo di fondamento.
Con la sentenza n. 88 del 9 marzo 1992 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 l. 30 aprile 1969 n. 153, come modificato dalle disposizioni di legge successivamente emanate, "nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi". Nel motivare tale sentenza, che rientra nell'ampia tipologia di quelle che la dottrina chiama additive di prestazione, ma che si distingue da queste, come si dirà, per la particolare tecnica adottata, la Corte costituzionale non ha indicato, direttamente, il meccanismo di determinazione del reddito, ma ha rimesso "la configurazione di simile meccanismo...... alla discrezionalità del legislatore", peraltro aggiungendo che dovevano essere tenuti presenti "i criteri chiariti da questa Corte nella sentenza n. 295 del 1991". Ora, come è noto, nella sentenza da ultimo indicata la Corte costituzionale si era occupata della questione relativa alla rivalutazione dell'indennità di disoccupazione - che era stata presa in considerazione dalla precedente sentenza n. 497 del 27 aprile 1988, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 13 d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in l. 16 aprile 1974 n. 114,
nella parte in cui, prescrivendo per la generalità dei lavoratori l'indennità ordinaria di disoccupazione involontaria nella misura fissa di L. 800 giornaliere, era stato omesso di prevedere un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato - ed aveva affermato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una omissione legislativa inerente alla attuazione di un diritto costituzionalmente garantito, del quale non sia stato meccanismo idoneo ad assicurarne l'effettività, "mentre lascia al legislatore, riconoscendone l'innegabile competenza, di introdurre e di disciplinare anche retroattivamente tale meccanismo in via di normazione astratta, somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all'omissione".
Come è stato rilevato in dottrina, quindi, con tale sentenza e con la successiva (quella n. 88 del 1992 che riguarda la presente controversia e che, come si è detto, alla prima fa espresso rinvio quanto al criterio da applicare), la Corte costituzionale ha introdotto una tecnica particolare, evitando, per un verso, che la pronuncia di incostituzionalità potesse avere diretta incidenza nel sistema mediante un'azione di supplenza - e, per questa ragione, il legislatore è stato invitato a porre rimedio alla situazione derivante dalla pronuncia medesima (invito in altre occasioni rivolto con decisioni di inammissibilità o di rigetto contenenti un semplice monito) - e garantendo, per altro verso, l'applicazione immediata nell'ordinamento del principio enunciato non già per mezzo di un'operazione generalizzata e, quindi, efficace per tutti i soggetti che si trovino in quella determinata posizione, ma tramite l'operato del giudice, che giova unicamente a quegli interessati che ad esso si rivolgono per ottenere la tutela del proprio diritto. Ne deriva che, come questa Corte ha di recente affermato nell'affrontare la medesima questione ora posta all'esame del Collegio, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969, nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale sopra indicata, l'ultrasessantacinquenne che sia stato riconosciuto invalido dalla competente commissione sanitaria ha diritto alla pensione purché il suo reddito, cumulato con quello del coniuge, non superi determinati limiti, che debbono essere superiori a quelli previsti per l'ultrasessantacinquenne non invalido e che debbono essere determinati dal giudice in considerazione del caso concreto, tenendo conto delle esigenze di cura e di assistenza nonché delle relative spese imposte dalla invalidità (Cass. 4 aprile 2001 n. 5010; cfr., più o meno negli stessi termini, Cass. 17 febbraio 2000 n. 1760 e Cass. 24 maggio 1994 n. 5046). Vanno in proposito richiamate, adeguandole alla fattispecie ora esaminata, le argomentazioni svolte da questa Corte in una non recente sentenza quella n. 7506 del 18 giugno 1992 - con la quale era stata decisa una questione derivante dalla applicazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 497 del 27 aprile 1988, sopra indicata, avente la medesima natura di quella che ha dato luogo alla presente controversia.
Va innanzi tutto rilevato che la sentenza n. 88 del 1992 (alla pari di quella n. 497 del 1988), proprio perché non ha provveduto a determinare il parametro cui occorre fare riferimento nel caso concreto, solo in senso lato può essere compresa nel novero delle sentenze che sono state definite dalla dottrina "additive di prestazione" e che sono quelle che fanno immediatamente sorgere in capo a particolari categorie di soggetti, da un lato, un diritto a contenuto patrimoniale di ammontare determinato e, dall'altro, il corrispondente obbligo di prestazione, di analogo contenuto, consistente in un facere o in un dare a carico dello Stato o di un altro ente pubblico.
La sentenza in questione, peraltro, al contrario di quanto sostiene l'Istituto controricorrente, non può essere considerata come meramente esortativa (o paralegislativa), perché la Corte, pur affermando che è compito del legislatore di provvedere al momento ricostruttivo della fattispecie, non si è limitata a dare suggerimenti sul modo di disciplinare la materia, adeguandola ai precetti costituzionali, ma ha compiuto un intervento manipolatorio e, addirittura, ablativo sulla norma di legge, facendo venir meno l'operatività della disposizione (implicita) che stabiliva l'equiparazione, quanto al limite reddituale, fra soggetti vertenti in situazioni del tutto diverse. Di tal che, essendo stata emessa una pronuncia di accoglimento e non di inammissibilità (della dedotta questione di legittimità costituzionale), la pronuncia stessa deve farsi rientrare in quella categoria di sentenze che da parte della dottrina sono state definite manipolative di rinvio o additive di principio.
Ora, non è dubbio che tali sentenze, per il fatto stesso che contengano una pronuncia di accoglimento e non di inammissibilità, hanno, come tutte le decisioni di annullamento, efficacia su tutti i rapporti ancora pendenti;
e si deve, quindi, affermare che, ai sensi degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3, l. 11 marzo 1953 n. 87, la disposizione di legge dichiarata costituzionalmente illegittima, pur avendo ormai spiegato i suoi effetti sui rapporti già definiti - tali essendo quelli che hanno formato oggetto di una sentenza passata in giudicato o riguardo ai quali sia decorso un termine di prescrizione o di decadenza ritualmente eccepito e dichiarato (cfr., su quest'ultimo punto, Corte Cost. 7 maggio 1984 n. 139) - non può tuttavia più trovare applicazione riguardo ai rapporti che non si sono ancora esauriti.
Da questi rilievi deriva, come necessario corollario, il principio secondo cui, emessa da parte della Corte costituzionale una sentenza manipolativa di rinvio - con la quale, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge, è assegnato al legislatore il compito specifico di colmare la lacuna che è sorta nell'ordinamento - a fronte dell'inerzia del legislatore il giudice ordinario non può sottrarsi, nel rispetto degli artt. 24 e 101 della Costituzione, al suo dovere primario di colmare la suddetta lacuna, mediante ricerca nell'ordinamento della disposizione che deve essere applicata al caso concreto. Diversamente argomentando, infatti, si determinerebbe nell'ordinamento stesso, in attesa dell'intervento del legislatore e per il caso che tale intervento non sia effettuato, un inammissibile vuoto legislativo, di fronte al quale il giudice non può emettere una decisione di non liquet.
Dai rilievi che precedono risulta pure l'inconsistenza delle ulteriori censure formulate dalla difesa del ricorrente. Non vale asserire, in primo luogo, che con la legge n. 335 del 1995 e, in particolare, con l'art. 3, sesto comma, di tale legge è stata introdotta una nuova disciplina relativa alla materia in esame, dal momento che nemmeno il ricorrente sostiene che la nuova regolamentazione ha il carattere della retroattività: la stessa, per conseguenza, non deve essere esaminata dalla Corte, giacché, non potendo essere applicata al rapporto oggetto del presente giudizio, semmai conferma il vuoto legislativo esistente per il passato. Del resto, il fatto stesso che il legislatore, come finisce per ammettere la difesa dell'Istituto, abbia disciplinato la materia per l'avvenire indica che un identico intervento non è stato effettuato per il passato, con il conseguenziale potere-dovere del giudice ordinario di colmare la lacuna esistente nell'ordinamento: se si ritenesse il contrario, infatti, la pronuncia della Corte costituzionale rimarrebbe, per ciò solo, svuotata di ogni contenuto, in contrasto con la stessa funzione accordata dalla Costituzione al giudice delle leggi (v., oltre tutto, il suddetto richiamo operato nella sentenza della Corte costituzionale alla motivazione contenuta nella precedente sentenza n. 295 del 26 giugno 1991, nella quale, come è stato sopra precisato, era stato asserito che "la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una omissione legislativa ..... somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all'omissione in via di individuazione della regola del caso concreto").
In secondo luogo, alla stregua del principio di diritto enunciato dalle sentenze di questa Corte sopra indicate (Cass. 4 aprile 2001 n. 5010 e le altre che l'hanno preceduta), del tutto priva di consistenza è la censura rivolta alla decisione con la quale il giudice del merito, dalla disposizione contenuta nel penultimo comma nell'art. 545 c.p.c. (la quale, come limite massimo, impedisce di pignorare oltre la metà le somme ricevute dal debitore a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità collegate a un rapporto di lavoro o di impiego), ha ritenuto di dover trarre un principio di carattere generale, applicandolo per colmare la lacuna esistente nell'ordinamento a seguito della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale per cui è causa. Basta al riguardo rilevare che il giudice dell'appello ha fatto ricorso ad un criterio - complementare, del resto, a quello cui aveva fatto riferimento il primo giudice - che va considerato razionale in relazione al caso concreto, tenuto conto del fatto che la ME era priva di redditi propri e che al reddito del coniuge era da riconoscersi la natura di un "reddito cumulato". Il criterio adottato, pertanto, deve essere ritenuto del tutto legittimo.
Le argomentazioni che precedono dimostrano la conformità al diritto della pronuncia emessa dal Tribunale di La Spezia. Il ricorso proposto dall'INPS deve essere, quindi, rigettato e l'Istituto, rimasto soccombente, deve essere condannato a pagare alla ME le spese e gli onorari di questo giudizio, da distrarsi a favore dell'Avv. Salvatore Cabibbo, il quale ha dichiarato di avere anticipato le une e di non avere riscosso gli altri (art. 93, comma 1, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPS a pagare alla ME le spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 12.000, oltre a L. 6.000.000 (seimilioni) per onorari e che distrae a favore dell'Avv. Salvatore Cabibbo.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2001