Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2003, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENT” DA REGISTRAZIONE AI S D... 007-79 03 N. TAB. ALL REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA) / MATERIA TRIBUTARIA LA CORTE SUPRE Oggetto ZIO U TI IBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - R.G.N. 7149/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Cron.1623 Dott. Massimo ODDO Rel. Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI Ud. 24/05/02 Consigliere - Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: DE NT NN MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo STUDIO GUZZI, difeso dall'avvocato RUBINI GIORGIO, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
UFF II DD FRASCATI, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEItempore, PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2002 AIRTAran la sentenza n. 347/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 13/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato RUBINI, che si riporta al ricorso e sul rilievo ammissibilità; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo RT CI e NA RI De AN hanno impugnato l'avviso di accertamento emesso a loro carico dall'Ufficio Imposte Dirette di Frascati per IRPEF e ILOR relative all'anno 1991. La Commissione Tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo legittimo l'accertamento. Avverso quest'ultima decisione NA RI De AN ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. violazione e falsa applicazione dell'art.39 del D.P.R. n.600/73 e omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c. Il Ministero delle Finanze ha chiesto di partecipare alla discussione orale, ma non vi ha partecipato.. Motivi della decisione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che in tema di contenzioso tributario gli uffici periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono privi di soggettività esterna e di legittimazione quanto al giudizio di cassazione conseguente all'impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie, spettando tale soggettività e legittimazione unicamente al Ministero stesso, nella persona del Ministro, contro il quale va dunque proposto il ricorso a pena di inammissibilità (tra le altre, Cass. n.717/00; Cass. n.8714/01). Nella specie, il ricorso della contribuente è stato proposto nei confronti dell'Ufficio Imposte Dirette di Frascati, quindi nei confronti dell'ufficio periferico, e pertanto va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 24.5.2002 E N il cofis. est. O I Juo Fil Z A R G DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 GEN. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C+ Arnaldo Casand della controparte. il presidente Сятие Оля Aroot Gven IL CANCELLIERE C1 maido Casano ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA