Sentenza 10 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/2001, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2001 |
Testo completo
O 0 I T 1 A R . T E 1 I S 1 N A . O R T L L T R S E A D E 8 N O 9 O - I C I UBBLICA ITALIANA019 8 0 1 3 S - L R 6 A U P C L S A E E : NOM DEL D E A I S 0 R 4 E T * LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A M Oggetto espulsione SEZIONE PRIMA CIVILE straniers Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO R.G.N. 8169/00 Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere Cron.4093 き - Consigliere Dott. Mario ADAMO Rep. Consigliere Dott. Walter CELENTANO Ud.11/10/00 Rel. Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta SENTENZA IL SOLE 24 dal Sig. per diritti L.Tres sul ricorso proposto da: 12 FEB. 2001 SALIU JETI, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA IL CANCELLIERE CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DARIO NAPOLITANO, CANCELLERIA giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente :
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo Rich studio rappresenta e difende ope legis;
dals NE par 7500 controricorrente2000 2001 ANCELLIERE contro1795 -1- PREFETTURA DI FROSINONE;
- intimata Tribunale di avversO l'ordinanza del INONE, 10/03/00 (N- 295 T/2020).- FROS depositata il udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/10/2000 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AN HI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 3-2-2000 ai sensi dell'art. 13,ottavo comma, della 1.n.286/98, Saliu Jeti, cittadino albanese, chiedeva al Tribunale di Frosinone l'annullamento del decreto di espulsione, emesso nei suoi confronti dalla Prefettura di Frosinone in data 28-2-2000, con cui gli si intimava di lasciare il territorio italiano entro quindici giorni dalla notifica. L'adito Tribunale, in persona di giudice unico, con decreto del 10-3-2000, emesso a seguito di procedura camerale, rigettava il ricorso;
affermava, in particolare, il Tribunale “che l'espulsione del cittadino albanese trova ragione nella lettera b) dell'art. 13 T.U. citato (n.286/98), e cioè nella revoca del permesso di soggiorno (comunque scaduto lo stesso giorno dell'emanazione del provvedimento di espulsione) del Questore di Frosinone del 25-9-1999, e non sull'appartenenza del medesimo alle categorie di cui alla lett.c) del medesimo art.13” e “che, peraltro, avverso il decreto di revoca risulta proposta impugnativa innanzi al TAR Lazio e non si documenta alcun provvedimento di sospensione del G.A. adito”. Ricorre per cassazione, con un unico articolato motivo, il Saliu;
resiste con controricorso il Ministero il Ministero dell'Interno. Motivi della decisione Con l'unico motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell'art. 13, secondo comma, lett. b) e c) T.U. n.286/98 in relazione all'art.5 L.A.C. n.2248/1865 all.E” e la “violazione dell'art. 1 c.p.c. nonché dell'art.2697 c.c.” oltre all' “insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa". Si sostiene, in proposito, che “il Giudice di prime cure erroneamente ha ritenuto di non potere incidentalmente sindacare la legittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Frosinone e, comunque, sul punto assai carente risulta la motivazione”. Il ricorso è infondato. Dalla più che sufficiente e logica motivazione dell'impugnata decisione emerge che l'adito giudice, investito della piena cognizione sul “fatto dell'espulsione", ai sensi dell'art. 13, nono comma, del citato T.U., ha, nell'ambito dei propri poteri discrezionali, dapprima accertato che detta espulsione è stata correttamente sancita dal Prefetto competente sulla base della revoca del permesso di soggiorno da parte della Questura di Frosinone, ed, in seguito, ha ritenuto superfluo ogni ulteriore accertamento su tale revoca, essendo scaduto, così come ben evidenziato, il relativo permesso di soggiorno. Non ricorre quindi nella vicenda in esame alcun vizio di “omesso esame” da parte del Tribunale, che ha ritenuto l'odierno ricorrente sprovvisto di titoli atti a legittimarne la presenza nel territorio italiano sulla base delle revoca di un permesso di soggiorno non rinnovato, con conseguente assenza di lesione all'interesse (diritto soggettivo) del Saliu a soggiornare in Italia. Non, altresì, esaminabile nella presente sede di legittimità, oltre che superflua per quanto già esposto, è la doglianza relativa all'infondatezza della revoca del permesso in questione stante l'assenza di pericolosità sociale dello stesso ricorrente. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. In Roma, il giorno 11-10-2000. Il Presidente L'estensore losavio IL CANCELLIERE Domenico Markely Domenico piazzalapi STATO 11.10 STRANIERI DELLO CORTE SUPREMA DE SATIONS T. AR Prima Sezio CARICO 8-3-98 MAILRIA: ESPULSIONE Depositato in A DEL SPERE 11 10 FEB. 2001 49 L. IL ERE