Sentenza 6 ottobre 2006
Massime • 1
La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.
Commentario • 1
- 1. Legittimo investigatore privato per controllo su attività extralavorativa del lavoratore (Tr. Padova, 2/10/2019)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 ottobre 2019
2 ottobre 2019, Tribunale di Padova Il rigoroso divieto di controllo occulto sull'attività lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali non opera nel caso in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possono configurare condotte illecite, quali ad esempio la violazione del divieto di concorrenza, fonte di danni per il datore di lavoro, ovvero l'utilizzo improprio, da parte di un dipendente, di permessi di cui all'art. 33 del legge n. 104/1992 , e a maggior ragione nel caso in cui si tratti di comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti (cosiddetti "controlli difensivi"). L'incarico ad un investigatore privato da …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2006, n. 34210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34210 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 06/10/2006
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 889
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 005176/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ER DOMENICO, N. IL 06/06/1951;
avverso SENTENZA del 22/06/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 22 giugno 2005, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della medesima città il 6 febbraio 2004, con la quale UT NI era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa, quale imputato del delitto di truffa, perché, nella sua qualità di dipendente della Comunità montana Fossa del Lupo di Chiaravalle, con artifici e raggiri consistiti nel firmare il foglio di presenza alle ore 7,45, così da attestare falsamente la propria presenza in ufficio, salvo poi allontanarsi immediatamente dopo, non venendo rinvenuto all'interno dello stesso alle ore 7,45 e alle ore 10,10, induceva in errore l'amministrazione di appartenenza, procurandosi così un ingiusto vantaggio patrimoniale pari alla retribuzione indebitamente percepita dal medesimo per il periodo di tempo durante il quale si era allontanato.
Propone ricorso per cassazione il difensore, deducendo vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello non avrebbe adeguatamente risposo ai rilievi posti a base del gravame. Si osserva, in particolare, che, nella specie, la condotta contestata all'imputato sarebbe di mera omissione, giacché il medesimo non avrebbe indicato sul foglio di presenza le assenze intermedie;
tale condotta omissiva, peraltro, non integrerebbe una falsa rappresentazione ma, piuttosto, una carenza di rappresentazione;
cosicché risulterebbe venuto meno il nesso causale tra la condotta del reo e l'induzione in errore. Inoltre, deve reputarsi del tutto indimostrata l'esistenza di un danno effettivo per l'amministrazione essendosi nella specie trattato di una durata minima, rientrante nella fascia di tollerabilità amministrativa, non senza rilevare - soggiunge il ricorrente - che non si sarebbe valutato se l'allontanamento dall'ufficio - accertato attraverso una "indagine frettolosa e superficiale" - fosse abusivo o giustificato dal compimento di un atto di servizio, attese le mansioni svolte dallo stesso imputato.
Il ricorso non è fondato. Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, nel risolvere il precedente contrasto registratosi sul punto, hanno di recente avuto modo di affermare che non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica;
documenti che, peraltro,non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione (Cass., Sez. un., 11 aprile 2006, Sepe). Ma dalla non riconducibilità del fatto nello schema del delitto di falso ideologico, non deriva affatto il venir meno del carattere fraudolento della condotta, non essendo revocabile in dubbio che - proprio in considerazione della funzione attestativa ed "autocertificativa"che la sottoscrizione del "foglio di presenza" assume agli effetti del rispetto dell'orario di lavoro e dell'espletamento in concreto delle proprie mansioni - qualsiasi condotta "manipolativa" delle risultanze di quella attestazione è di per se - ed ontologicamente - idonea a trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio circa il "fatto" che quella attestazione è volta a dimostrare (la presenza sul luogo di lavoro). In questa prospettiva, dunque, la tesi del ricorrente, secondo la quale mancherebbe il nesso eziologico, giacché all'imputato non sarebbe addebitabile una falsa attestazione, giacché, in realtà, lo stesso si sarebbe limitato a omettere di indicare le assenze intermedie, perde qualsiasi capacità suggestiva, giacché è proprio la firma di ingresso e quella di uscita (con i corrispondenti orari) a rappresentare il dato di "verità non manipolarle", pena la ravvisabilità di un evidente "artificio".
Quanto, poi, all'esistenza del danno, questa Corte, proprio in una vicenda analoga alla specie, ha affermato che la funzione dei cartellini segnatempo (o dei corrispondenti strumenti o procedure di attestazione degli stessi dati, quali, appunto, i fogli di presenza), di costituire prova della continuativa presenza del dipendente sul luogo di lavoro nel tempo compreso tra l'ora di ingresso e quella di uscita, deve ritenersi che, indipendentemente dalla configurabilità o meno del falso ideologico, costituisca comunque condotta suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata quella del pubblico dipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi, conglobati nell'arco del periodo retributivo, siano da considerare economicamente apprezzabili (Cass., Sez. 2^, 16 marzo 2004, Nisco). Al riguardo, peraltro, il palese ingiustificato protrarsi della assenza dal posto di lavoro dell'imputato, ha realizzato una sospensione di fatto del rapporto di impiego che ha necessariamente prodotto - avuto anche riguardo alle dimensioni circoscritte della unità produttiva, rappresentata da una comunità montana - un danno patrimoniale per l'ente, chiamato a retribuire una "frazione" della prestazione giornaliere non effettuata, e con l'ulteriore danno (patrimoniale e di immagine) correlato alla mancata presenza del dipendente nel presidio lavorativo, rimasto così sguarnito della corrispondente unità di lavoro. Circostanze tutte, quelle esposte, al cui risalto, agli effetti della configurazione del reato contestato, non può certo far velo la eventuale difficoltà di quantificazione del danno, considerato che, nella specie, la relativa sussistenza ed apprezzabilità in termini economici è da reputarsi sussistente al di la di ogni ragionevole dubbio.
Le restanti doglianze esposte dal ricorrente integrano profili inammissibili in questa sede, in quanto esse finiscono per refluire in apprezzamenti e considerazioni di merito, del tutto estranei agli effetti del circoscritto perimetro entro il quale può svolgersi l'odierno sindacato di legittimità.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2006