Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2006, n. 34210
CASS
Sentenza 6 ottobre 2006

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Massime1

La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.

Commentario1

  • 1Legittimo investigatore privato per controllo su attività extralavorativa del lavoratore (Tr. Padova, 2/10/2019)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 ottobre 2019

    2 ottobre 2019, Tribunale di Padova Il rigoroso divieto di controllo occulto sull'attività lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali non opera nel caso in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possono configurare condotte illecite, quali ad esempio la violazione del divieto di concorrenza, fonte di danni per il datore di lavoro, ovvero l'utilizzo improprio, da parte di un dipendente, di permessi di cui all'art. 33 del legge n. 104/1992 , e a maggior ragione nel caso in cui si tratti di comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti (cosiddetti "controlli difensivi"). L'incarico ad un investigatore privato da …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2006, n. 34210
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34210
Data del deposito : 6 ottobre 2006

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