Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/03/2003, n. 4257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4257 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
c.c.76346 ESENTE DA REGISTRAZIONE ai seus cut 13 quinquies REPUBBLICA ITALIANA 6.26151843.158 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Bruno SACCU042 57 /03 SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Consigliere Dott. Vincenzo DI NU Consigliere 9805 Cron. Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 08/07/2002 Dott. Antonino DI BLASI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: Irpef Esenzione SE N TENZA ex art. 13 quinques DL sul ricorso proposto da: 26/05/84, convertito in L. AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro -363/84 Calamità naturali Sospensione pro tempore, e dall'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona Recupero imponibile del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliate in Compete. n. 12, presso gli Uffici Roma, via dei Portoghesi Cika dell'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende per legge;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
CAMPIONE CIVILE Sirio SCHIANO, N. 76346 intimato avversO la sentenza n. 65/01/00 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Perugia, Sez. 1^ 3192 il 17/02/00, depositata il 19/02/00. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 08/07/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
udito l'Avv. D. Giordano, dell'Avvocatura dello Stato, per l'Amministrazione ricorrente;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sirio Schiano, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1984, convertito in Legge 24 luglic 1984 n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. ски L'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto 2 ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della Legge 13 maggio 1999 n. 133, 3, comma 2 bis, del DL 30 dicembre 1985 n. 971, 13, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, 10, della Legge 28 febbraio 1986 n. 46 e 2 del DPR 597/73. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in Legge 28 - il quale prevede che le somme febbraio 1986, n. 46 relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1984 n. chil 159, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella 3 ESENTE DA REGISTRAZIONE a n art 13 quinquies dopo la scadenza 16151843.159 rideterminazione dell'imponibile, della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001 e 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma 1'08 Luglio 2002. Il Presidente бель Bruno Saccucci 5 CANCELLIERE C Ашељ Il Consigliere Estensore Dott. Ant Blasi DEPOSITAT 2 4 MAR. 2003 CANCELLEDEK Oggi 4