Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0265 2/0 1 LA CORTE SU RE A Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 16308/98 Dott. Francesco AMIRANTE - Rel. Consigliere Dott. Ettore MERCURIO 19812/98 Cron. 5502 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere - Ud.10/11/00 ha pronunciato la seguente 729 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio SOLE 24 ORE dal Sig. 12000 OF UI US, D'IA AR, GIANQUITTO per diritti L. 23 FEB. 2001 ROMEO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ADOLFO IL CANCELLIERE RAVA' 106, presso lo studio dell'avvocato IACOBELLI SALVATORE, che li rappresenta e difende, giusta delega CANCELLERIA in atti;
ricorrenti
contro
IT D'NO s.n.c. di D'NO AC & C ENTE FERROVIE DELLO STATO oggi FERROVIE DELLO STATO 好 Soc. SAMISF SRL;
2000 intimati e sul 2° ricorso n° 19812/98 proposto da: 4609 Emer -1- FFSS SPA- FERRIVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
OF UI US, D'IA AR, GIANQUITTO ditta ROMEO, D'NO DI D'NO AC & C, SAMISF SRL;
intimati avvers0 la sentenza n. 691/98 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 14/07/98 R.G.N. 278/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato GIANNI EMILIO IACONELLI per delega SALVATORE IACOBELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale. -2- Eme SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OF UI US, D'LO MI e UI RO convenivano in giudizio innanzi al Pretore di Benevento, con ricorsi depositati 1'11 agosto 1990, l'impresa D'IN SOC. n.c. di D'IN OM & C., l'Ente ferrovie dello Stato e l'impresa SAMISF soc. r.
1. ed esponevano di avere lavorato alle dipendenze della società D'IN - avente un organico di dieci unità lavorative ed appaltatrice dal 1980, per concessione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie manipolazione didello Stato, del servizio di 1 merci, messaggerie, bagagli, colli e giornali ed operazioni accessorie presso la stazione ferroviaria di Benevento- fino al 30 giugno 1990, alla qual data erano stati licenziati senza che la datrice di lavoro giustificasse il motivo, e che, in data 1° luglio 1990, nel suddetto appalto era subentrata la società SAMISf. Lamentavano che, nonostante la disposizione dell'art. 27 del contratto collettivo del settore, a norma del quale il nuovo assegnatario dell'appalto era tenuto ad incontrarsi con le associazioni sindacali per cercare soluzioni idonee a garantire l'occupazione dei lavoratori in servizio presso l'impresa 3 Ener cessante assumendo tra costoro la manodopera occorrente, non vi era stato alcun incontro tra i sindacati e la detta società SAMSF, dalla quale non erano stati assunti;
e che, stante varie circostanze ed un collegamento tra le anzidette due società, il passaggio dell'appalto dalla prima alla seconda aveva costituito un espediente integrante motivo illecito per operare una riduzione del personale, mentre il contenuto dei contratti d'appalto in questione aveva ad oggetto mere prestazioni di lavoro. I ricorrenti chiedevano quindi oltre alla immediata reintegrazione nel posto di lavoro con provvedimento ex art. 700 c.p.c. che in via principale fosse accertato il loro diritto ad essere inclusi nell'organico della soc. SAMISF con pagamento delle retribuzione dal 30 giugno 1990 ed il risarcimento dei danni;
in linea gradata che fossero dichiarati nulli od annullati i licenziamenti ad essi intimati, con ordine alla società D'IN, e di conseguenza alla SAMISF, di reintegrarli nel posto di lavoro, e con condanna di entrambe, e dell'Ente Ferrovie in solido, al pagamento delle retribuzioni maturate ed al risarcimento dei danni;
e che, in linea ancor più gradata, fosse riconosciuto come costituito (dal Em dal 25 agosto 1967 per il 1987 per il OF, per il UI), ai sensi D'LO e dal 1974 dell'art. 1 legge n. 1369/1960, rapporto di lavoro diretto con l'Ente Ferrovie dello Stato, con condanna di quest'ultimo a reintegrare essi ricorrenti nel posto di lavoro ed a pagare loro le retribuzioni maturate, oltre al risarcimento del danno. Costituitisi i convenuti, che si opponevano alle richieste dei ricorrenti, il Pretore respingeva la richiesta di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e pronunciava sentenza depositata il 9 luglio 1993, con la quale parimenti rigettava le domande degli stessi compensando le spese di lite. Il pretore, nel motivare la decisione, - che la società SAMISF era osservava tra l'altro nell'appalto con un corrispettivo di subentrata inferiore a quello previsto nel contratto molto della precedente appaltatrice (circa 262 milioni di lire in luogo dei circa 643 milioni) ed aveva reperendoli tutti assunto sei dipendenti dall'organico della società D'IN, e così operando una diminuzione della forza lavorativa da Ener ritenersi giustificata, oltre che dalla scelta 5 discrezionale dell'imprenditore insindacabile dal giudice, appunto dalla forte diminuzione del corrispettivo;
che i recessi della soc. D'IN erano stati da questa comunicati per iscritto e motivati con la cessazione dell'appalto, e dovevano pertanto ritenersi giustificati e validi;
che era da escludere che dal mancato incontro tra l'impresa subentrante ed il sindacato fossero derivate lesioni di diritto ai danni dei ricorrenti anche perché l'inosservanza del citato art. 27 del contratto collettivo non era sanzionata e non comportava l'assunzione di ulteriori obblighi da imprenditori;
che, pur potendo parte degli ravvisarsi un collegamento tra le due società appaltatrici, era logicamente inaccettabile che la seconda fosse stata costituita per potersi liberare dei tre dipendenti;
che non era nella specie invocabile, data la consistenza dell'organico, la reintegrazione nel posto di lavoro, ma solo la riassunzione, peraltro di fatto non richiesta, ed anche le domande subordinate erano conseguentemente da respingere, così come pure infondata era la richiesta basata sulla legge n. 1369 del 1960. L'appello proposto dai lavoratori soccombenti è 6 Emer stato rigettato dal Tribunale di Benevento con sentenza depositata il 14 luglio 1998, che compensava tra le parti le spese del grado. Il giudice d'appello - dopo avere dichiarato la contumacia della appellata Ferrovie dello Stato, società di trasporti e servizi per azioni, ritenendo la invalidità della procura ai difensori ha escluso la sussistenza di alcun obbligo a carico delle imprese appaltatrici discendente dalla disposizione dell'art. 27 del contratto collettivo, giacchè questa prevedeva semplicemente l'incontro delle parti dopo la cessazione dell'appalto e prima del passaggio dello stesse ad altra impresa al fine idonee a garantiredi ricercare soluzioni l'occupazione dei lavoratori in forza presso l'impresa cessante, senza peraltro la previsione di alcuna nullità formale per la mancata adozione di tale procedura. На inoltre ritenuto, richiamando pure la valutazione del Pretore, che il motivo illecito ipotizzato dai ricorrenti non era sostenuto dalle circostanze evidenziate dagli stessi lavoratori, le quali non apparivano univoche al fine indicato, in quanto l'impresa aveva comunque la possibilità di operare la riduzione della manodopera in virtù della riduzione del costo 7 Emer dell'appalto, in considerazione anche delle prospettate dimensioni aziendali e della non necessità del ricorso alla procedura dei licenziamenti collettivi. Il Tribunale ha poi ravvisato mancanza di prova della dedotta illiceità H del motivo di licenziamento, ritenendo nel contempo tituito di un valido motivo del recesso del datore sussistenza dalla cessazione dell'appaltola e dalla cessazione della attività nella quale il lavoratore veniva impiegato, ed affermando quindi che il licenziamento doveva essere considerato valido. Da ultimo, ha escluso la configurabilità nella specie di una violazione dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 ritenendo non provata la circostanza che il dedotto intermediario fosse imprenditore solo apparente, e neppure accertato se l'apporto dell'appaltante nella fornitura degli attrezzi e dei materiali fosse stato prevalente e tale da rendere marginale ed accessorio quello dell'appaltatore, mentre dallo stesso contratto risultava la sussistenza in capo ad entrambe le società appaltatrici di un concreto rischio di impresa, essendo pure ipotizzabile la disponibilità e l'impegno di un proprio capitale da parte delle società stesse. Il Tribunale ha altresì ritenuto inaccoglibile la richiesta di prova formulata dai ricorrenti per Emer. 8 la sua genericità siccome dedotta ad oggetto delle circostanze di cui alla "parte in fatto della premessa", quando la premessa conteneva anche valutazioni, deduzioni ed ipotesi sulle quali non era ammissibile alcuna prova;
ed ha disatteso perché irrilevante la prova formulata nella memoria autorizzata in primo grado. I lavoratori soccombenti chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a quattro motivi. - La società Ferrovie dello Stato resiste con controricorso, nel quale propone ricorso incidentale condizionato. Le altre società intimate non sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi (principale e incidentale) perché proposti avverso la medesima sentenza. 2. - Con il primo motivo i ricorrenti principali denunziano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'art, 27. del C.C.N.L. 2 luglio 1988 per gli addetti ai servizi di appalto dell'Ente Ferrovie dello Stato, in relazione all'art. 8 del capitolato generale Ene d'appalto, nonché violazione e falsa applicazione 盒 degli artt. 1362 e segg., 1175 e 1375 cod. civ. e 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Sostengono tra l'altro - ripetendo anche considerazioni e d'appello - rilievi già svolti nell'atto il carattere vincolante della citata norma collettiva e l'illegittimità degli atti compiuti in difetto di ottemperanza, e propongono la nullità O la annullabilità degli atti di recesso anche per la mancata preventiva consultazione sindacale da parte della società subentrante nell'appalto, censurando altresì la condotta di questa e dell'Ente Ferrovie perché in violazione dei più elementari principi di correttezza e buona fede. Lamentano su questi punti l'omessa motivazione da parte del Tribunale e l'erronea interpretazione della norma contrattuale da parte dello stesso. Con il secondo motivo i medesimi ricorrenti denunziano contraddittoria motivazione in ordine al motivo illecito del licenziamento, e per omessa valutazione degli elementi documentali, nonché violazione degli artt. 1345 cod. civ. e 420 cod. proc. civ.. Riportano il contenuto di deposizione testimoniale (teste Puzella) e lamentano che i giudici di merito nulla abbiano osservato circa la illiceità del comportamento della società SAMISF né ° 10 sul fatto che era del tutto inverosimile e incomprensibile come tre società apparentemente tra loro concorrenti, ma facenti capo al D'IN OM, avessero trasmesso le loro offerte di partecipazione alla gara d'appalto servendosi dello stesso "fax" e nel medesimo momento. Ribadiscono il loro diritto alla ammissione dei mezzi istruttori volti a dimostrare il disegno illecito perseguito dalle società convenute, ed assumono che ingiustamente i giudici di merito non abbiano ammesso tali mezzi e neppure ordinato la esibizione di atti e documenti né richiesto informative sindacali ed assunto ulteriori informazioni. Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 8 della legge n. 604 del 1966 in relazione all'art. 2 della legge n. 108 del 1990 e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lamentano i ricorrenti che i giudici di merito non abbiano tenuto contro della richiesta di annullamento del licenziamento intimato dalla società D'IN perché illegittimo sostenendo l'insufficienza al riguardo della motivazione della cessazione dell'appalto, e 11 Came ripropongono sul punto le stesse considerazioni già L svolte nell'atto di appello. Assumono che il Tribunale avrebbe escluso in sostanza, un obbligo di prova a carico della stessa ditta D'IN stante il numero, inferiore a quindici, dei dipendenti occupati;
e che, in mancanza di qualsiasi prova da parte della stessa, i licenziamenti avrebbero dovuto essere annullati con gli effetti di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966 in tema di tutela obbligatoria del rapporto di lavoro. Con il quarto motivo gli stessi ricorrenti violazione e falsa applicazione degli denunziano artt. 1 e 3 della legge n. 1369/1960, degli artt. 1362 e segg. e dell'art. 2697 in relaz. Agli artt. 2727 e 2728 cod. civ. nonché degli artt. 420 e 421 cod. proc. civ.. Censurano la valutazione operata dai giudici di merito nell'escludere la ricorrenza, nel caso di specie, dell'ipotesi dell'appalto di mere prestazioni di manodopera;
sostengono invece, facendo riferimento anche alle dedotte modalità di svolgimento del rapporto, la violazione dell'art. 1 della citata legge n. 1369/1960; e lamentano ancora la mancata ammissione dei mezzi di prova capitolati nel ricorso di primo grado o da ritenersi comunque 12 Emi ammissibili ai sensi dei citati artt. 420 e 421 del codice di rito.
3. Tutti i motivi ora sinteticamente riportati - che possono congiuntamente essere esaminati in quanto importano considerazioni e rilievi sostanzialmente analoghi per tutti o ad essi unitariamente riferibili - devono essere disattesi. La prevalenza delle censure in essi formulate è, invero, da ritenere inammissibile in sede di questioni di fatt ed legittimità, involgendo accertamenti di merito oggetto della decisione impugnata, e consistendo del resto, in più parti, nella mera riproposizione delle stesse deduzioni ed argomentazioni svolte dalla medesima parte nel ricorso in appello (ed in alcuni punti facenti infatti diretto - ed inammissibile - riferimento alla sentenza del Pretore). Così è a dirsi per i rilievi con i quali si censura l'interpretazione data dal giudice del merito ad una norma contrattuale collettiva di natura privatistica (quale il citato art. 27 del c.c.n.
1. applicabile) richiamando apoditticamente nella titolazione del motivo gli artt. 1362 e seguenti cod. civ., ma non sviluppando né svolgendo censure contenenti la Eur. adeguatamente specifiche 13 indicazione dei singoli canoni legali ermeneutici che sarebbero stati violati né il modo con il quale, od il profilo sotto il quale, il Tribunale sarebbe incorso nella asserita violazione di legge, non osservandoli. I ricorrenti principali si limitano, in sostanza, a lamentare che il giudice del merito abbia "male interpretato la norma contrattuale" (V. pag. 12 ricorso), svolgendo rilievi che attengono al merito della causa senza formulare denunzie di veri e propri vizi di legittimità riconducibili alla previsione dell'art. 360 c.p.c.. Del pari non è consentita nella presente sede la valutazione di risultanze della prova testimoniale e neppure la critica dell'apprezzamento in fatto, operato dal giudice del precedente grado d'appello su quelle risultanze о sul comportamento tenuto dalle società attuali intimate in relazione alla assunzione dell'appalto in questione. Deve invero ricordarsi, come pure viene costantemente ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, che "è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio 14 Eur. convincimento e pertanto anche la valutazione delle . prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, e la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, previligiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini della corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente. le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stess e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. 6 settembre 1995 n. 9384; cfr. Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Sicchè i rilievi consistenti in obiezioni ed osservazioni critiche mosse avverso la valutazione e l'apprezzamento operati dal Tribunale in ordine - come Ener ai singoli elementi istruttori acquisiti 15 quelli attinenti, tra gli altri, alla partecipazione delle società alla gara d'appalto od il loro comportamento in relazione alla scelta del personale da parte della società subentrante od agli obblighi delle stesse con riguardo alle clausole del contratto d'appalto non valgono ad integrare idoneo e specifico motivo di ricorso per cassazione ai sensi del cit. art. 360. Detti rilievi i risolvono, in vera sostanza, unitamente alle deduzioni e considerazioni cui si accompagnano, in censure essenzialmente dirette ad ottenere un nuovo e non consentito esame del merito della controversia mediante riproposizione di circostanze ed elementi di fatto già oggetto del vaglio del giudice del merito, e che, nella presente sede di legittimità appaiono inammissibilmente prospettate al fine di ottenere una nuova valutazione da parte della Suprema Corte, con involgimento così di un sindacato di merito non consentito nel giudizio di cassazione. E non è idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che consista sostanzialmente -AY come si verifica nel caso di specie nella contrapposizione, mel. 16 enunciata dal detto giudice, all'interpretazione della diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (cfr. Cass. 4 luglio 1994 n. 6321; 4 febbraio 1993 n. 1375). Al riguardo giova altresì ribadire, circa le doglianze per vizi di motivazione, che "ai fini della configurabilità del vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. non rileva, sotto il profilo della contraddittorietà, il mero contrasto tra segmenti logici della motivazione ed elementi о dati ad essa esterni, recuperati dal materiale istruttorio, né è significativo il diverso, anche se più plausibile, significato che quel materiale può esprimere alla luce della diversa lettura proposta dal ricorrente, occorrendo viceversa (perché la motivazione sia definita apparente, tamquam non esset) un contrasto interno all'iter logico, tale da non consentire la identificazione del procedimento argomentativo che ha condotto alla decisione. Parallelamente, perché si configuri il deficit di motivazione, censurabile ai sensi della norma stessa, non basta che un fatto dibattuto tra le parti sia stato ignorato dal giudice, occorrendo anche che esso per la sua 17 Games diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi od estintivi del rapporto in contestazione, sia tale da non poter essere tacitamente escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per la soluzione della lite" (tra le molte, Cass. 7 ottobre 1996 n. 8767). Vizi di questo genere, che invero nel significato ora precisato neppure appaiono specificamente dedotti ed evidenziati nel contesto dei motivi in esame nonostante la apodittica titolazione degli stessi non sono comunque ravvisabili nella motivazione enunciata dal Tribunale (quale è stata concisamente riportata nella parte narrativa della presente sentenza) che contiene ampie ed approfondite argomentazioni concernenti le varie e molteplici questioni poste dalle parti, in ordine, tra l'altro, all'interpretazione del già citato art. 27 del contratto collettivo, all'ipotizzato motivo illecito dei licenziamenti, alla sussistenza di un giustificato motivo di questi provvedimenti, ed alla insussistenza, invece, di una ipotesi di illecita intermediazione nelle prestazioni di manodopera ai sensi della legge n. 1369 del 1960. Non è poi sindacabile nella presente sede di 18 Gam legittimità l'esercizio, da parte del giudice, di poteri discrezionali a lui conferito dalla legge per l'esercizio d'ufficio di poteri istruttori. Mentre non risulta oggetto di una precisa e specifica, e quindi idonea, impugnazione la motivata statuizione emessa dal tribunale nel dichiarare inammissibile la richiesta di prova testimoniale della parte istante in base al rilievo (cui pure s'è fatto cenno in narrativa) che, avendo detta parte richiamato semplicemente le premesse introduttivo, stante tale genericadel ricorso formulazione era "del tutto impossibile accertare circostanza il teste avrebbe dovutosu quale deporre, risultando nella premessa, oltre che circostanze di fatto, anche valutazioni, deduzioni, ipotesi, sulle quali non potrebbe essere ammessa alcuna prova" (pag. 9 e 10 sent. Trib). Del resto su tale punto il motivo di ricorso va disatteso anche sotto un ulteriore profilo: cioè perché nel contesto del ricorso stesso non è stato riportato il capitolato oggetto della richiesta istruttoria onde consentire al giudice di legittimità il riscontro di eventuali vizi ex art. 360, e perché dunque la parte non ha osservato il principio della c.d. "autosufficienza" del ricorso per cassazione costantemente affermato da questa 19 Corte con riferimento al requisito della specificità dei motivi. Giova infatti al riguardo ricordare che "il requisito dell'esposizione dei motivi d'impugnazione (stabilito a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366 n. 4 c.p.c.), che non consente di ricercare i motivi medesimi fuori del contesto del ricorso di desumerli aliunde о per relationem dai precedenti atti del processo, è previsto al fine di rendere possibile, attraverso la specifica individuazione dell'oggetto delle censure mosse alla decisione impugnata, il concreto esercizio della funzione giurisdizionale di legittimità da parte della Corte di cassazione il cui svolgimento resta pertanto impedito ove i motivi di censura, per la loro genericità, lascino del tutto indeterminati i limiti dell'impugnativa" (Cass. 21 gennaio 1981 n. 512; cfr., tra le molte, Cass. 17 giugno 1995 n. 25 maggio 1995 n. 5742, 12 agosto 1994 n.6863, 7392). 4. - In conclusione, per quanto sin qui detto il ricorso principale deve essere rigettato. Resta conseguentemente assorbito il ricorso incidentale in quanto proposto dalla società жвти 2 20 0 Ferrovie dello Stato soltanto in via condizionata (ed avente ad oggetto la pronuncia di contumacia emessa dal Tribunale per la ritenuta invalidità della procura al difensore). I soccombenti ricorrenti principali sono tenuti rimborsare alla parte costituita, società a Ferrovie dello Stato, le spese del presente giudizio (art. 385 primo comma c.p.c.). Non si deve provvedere sulle spese in relazione alle altre parte intimate, siccome non costituite.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna i ricorrenti principali a rimborsare alla società Ferrovie dello Stato le spese del giudizio di cassazione liquidate in lire 33.000/ oltre a lire 3.000.000 (tremilioni) per onorario. Nulla per le spese nei confronti degli altri intimati. Così deciso, in Roma, il 10 novembre 2000. Arsenate пон II Presidente: 3 3 0 5 1 A . II Cons. estensore: . I S T S D N R A , IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA A T ' 3 O , L L 7 - L R L Depositata in Cancelleria S E 8 O E - D B P 1 I I S 1 S 23 FEB. 2001 I D N N E E A G Oggi, S G T O S I G O A A E CA IL COLLABORATORE P D L O M E I T DI CANCELLERIA , A T O I L A R R L D I T E E S 21 D I D T G O N E E R S E