Sentenza 8 agosto 2003
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- 2. Assegno di divorzio ed onere della provaCorbi Mariagabriella · https://www.diritto.it/ · 24 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11965 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
. ) 1 1965/03 I 4 A E 7 REPUBBLICA ITALIANA . D S n O S A 7 8 R A T 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T S T 1 S O o I A P z r G R ORTE SUPREMA DI CA a M I E T m Oggetto ' L L R 6 Sefarovince ferma.fe- L A Assepres di manteprimento I SEZIONE FRIM A e I D g D g del comiupe - Fattisfup N , e mposta dagli Ill.mi sigg. i M E L G O strati: T O g L t N . L t (A E r A O R.G.N. 23906/00 S A ( Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente D B E 883/01 Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere 25847 Cron. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Ud. 20/02/2003 Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE MA EL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA FRIGGERI 13, presso l'avvocato ARMANDO GIALLOMBARDO, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO PECORARO, giusta delega in calce al ricorso;
MAY ricorrente
contro
IS IU;
intimato - e sul 2° ricorso n° 01/01/0883 proposto da: IS IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILANGIERI 4, presso l'avvocato LUIGI MAZZEI, che 2003 454 lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO 1 LANNINO, giusta delega in calce alFILIPPO controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NE MA EL;
- intimata - avverso la sentenza n. 830/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 27/09/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Con sentenza n.270/99 del 28 gennaio 1999, il Tribunale di Palermo pronunciò la separazione dei co- niugi IU LL e AR AU NO, adde- bitando la separazione al marito;
assegnò alla moglie il diritto di abitare la casa ex coniugale;
affidò alla madre la figlia minore LE, disciplinando il di- ritto di visita del padre e ponendo a carico di quest'ultimo un assegno mensile di £.
1.300.000 mensili, aggiornabili annualmente, per il mantenimento della fi- glia stessa;
rigettò la domanda della NO, tesa ad 2 ottenere un assegno per il suo mantenimento e dispose, O ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., la cancellazione di alcune espressioni sconvenienti ed offensive, contenute nella comparsa conclusionale depositata nell'interesse della NO il 9 ottobre 1998. 1.2 Avverso tale sentenza proposero appello, di- nanzi alla Corte di Palermo, sia la NO la quale, nel chiederne la riforma parziale, tra l'altro, insi- stette nella domanda di assegno di mantenimento per sé nella misura di £.
5.000.000 mensili, rivalutabili an- nualmente e con decorrenza dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Pa- 1 lermo e sostenne che le frasi ritenute sconvenienti ed offensive non dovevano essere cancellate, in quanto ri- portate ai soli fini difensivi sia il LL, il quale, a sua volta, nel resistere al gravame, chiese, tra l'altro, che venisse ordinata la cancellazione del- le frasi offensive, nuovamente riprodotte nell'atto di appello, e che fosse riformata la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva dichiarato addebitabile a sé la pronunciata separazione. La Corte adita, con sentenza n.830/2000 del 27 settembre 2000, in parziale riforma della sentenza impugnata, che confermò per il resto, pose a carico del LL un assegno di mantenimento a favore della Ar- A 3 none di £.600.000 mensili da adeguare annualmente se- M condo gli indici ISTAT ed ordinò, ai sensi dell'art.89 cod. proc. civ., la cancellazione di alcune frasi, rite- nute sconvenienti ed offensive, contenute nel ricorso in appello della NO e nelle note difensive del 9 luglio 1999. In particolare, per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte palermitana ha così, testualmen- te, motivato: A) - "Va preliminarmente disattesa l'eccezione in rito della NO sulla inammissibili- tà delle produzioni documentali del LL nel gra- do.... Quanto alle produzioni, trattasi, infatti, di con- troversia regolata dalle norme del c.p.c. previgenti alla recente riforma, che consentono ogni più ampia produzione documentale in appello, purché tempestiva, così come avvenuto (senza che, come invece opina l'appellante principale, siano ravvisabili nullità nel- le concrete formalità di deposito dei documenti dell'appellato, essendo assorbente la circostanza che controparte dimostra di averne avuto piena e tempestiva conoscenza)". B)- "Passando quindi all'appello princi- pale, dalla documentazione in atti emerge chiaramente un marcato dislivello tra i redditi della NO e quelli del LL. Ed infatti, la NO, che non svolge attività lavorativa, negli anni dal 1994 al 1998 4 risulta (dalle informative della Guardia di finanza, in esito agli accertamenti all'uopo disposti) aver avuto redditi in fascia compresa tra ca. 18 e ca. 11 milioni;
a tali redditi (che, oltre tutto, comprendono gli asse- gni mensili del marito) vanno aggiunti quelli (non di- chiarati) provenienti dalla locazione a tale TI NA AR di mini alloggio in centro a Palermo (cfr. pag. 5 del rapporto, da correlare con gli altri dati in atti sull'esistenza, allo stesso civico n.4 di via Sam- martino, di due alloggi di proprietà, uno molto grande, in cui pacificamente vive la NO con la madre ed i due figli, e uno, invece, asseritamene non abitato, circostanza, questa, ora smentita dalla denuncia ammi- nistrativa della stessa NO di avere dato 'in loca- zione unità immobiliare ivi sita). Occorre altresì te- ner conto della disponibilità (che ormai è certa, come da sentenza civile prodotta) da parte della NO di un consistente fondo titoli obbligazionari, dell'importo capitale di ben 500 milioni. Sia pure, quindi, con criteri prudenziali e in via presuntiva, deve ritenersi che, per quanto di piccole dimensioni, l'unità immobiliare, in pieno centro, frutti alla Arno- ne (secondo quelli che sono le nozioni di comune espe- rienza sugli attuali canoni di locazione urbani) non meno di 800-900.000 lire al mese, pari a ca. 10 milioni 5 annui;
alla stessa stregua, secondo gli (ormai) noto- riamente contenuti tassi delle obbligazioni, deve rite- nersi nell'ordine del cinque per cento annuo il reddito derivante dai titoli, pari a Lit 25 milioni. Pertanto, il reddito complessivo della NO può così ritenersi nell'ordine di 46-53 milioni annui lordi. Il LL, invece, risulta aver percepito redditi (almeno da ulti- mo, essenzialmente solo dalla sua attività di professo- re universitario), compresi nella fascia di anni consi- derata per la moglie, da un minimo di Lit. 100 milioni a un massimo di Lit. 183 milioni lordi, pari una vol- ta dedotti gli assegni corrisposti per il mantenimento : - a ca. Lit.158-75 milioni lordi. Ai fini del dei figli diritto all'assegno di mantenimento occorre peraltro considerare non solo la situazione economica di ciascun coniuge, ma anche il tenore di vita pregresso, goduto in costanza di matrimonio, paragonandolo con quello è vero chesuccessivo. Sotto quest'ultimo profilo, se attualmente la NO abita in appartamento di proprie- tà, di grandi dimensioni, è pur vero che in tale appar- tamento l'appellante abitava anche in costanza di ma- trimonio, sicché è erroneo ed arbitrario l'assunto del LL che vorrebbe dalla disponibilità ed utilizzo di tale proprietà a fini abitativi far derivare la con- clusione di un alto tenore di vita della NO, in quanto è semplicemente dimostrato che la stessa si tro- va nello stesso status quo ante solo dal punto di vista abitativo. Per quanto concerne invece le altre necessi- tà di vita, non pare dimostrato che la NO (che non ha concreta e attuale capacità lavorativa, attese anche le condizioni di salute) con una somma pari a meno di tre milioni netti al mese, comprensiva si badi dell'assegno percepito per la figlia minore possa mantenere il tenore di vita precedente, che si potrebbe definire in sintesi 'alto borghese'. In questi termini, appare dunque sussistente il presupposto per la conces- sione di assegno, il cui ammontare va peraltro determi- nato in [...] ben diverso e drasticamente inferiore a quanto prospettato dalla NO, non potendosi neppure pretendere che il LL (i cui introiti, come rile- vato dal Tribunale, sono certamente diminuiti negli ul- timi anni), tra l'altro attualmente non proprietario di alcun appartamento, sia tenuto a mantenere inalterato il tenore di vita della moglie, quando egli stesso ha subito rispetto ai tempi del matrimonio una notevo- le contrazione del reddito proprio. In definitiva, pare conforme alle risultanze di causa, in un'ottica di bi- lanciamento delle rispettive e contrapposte situazioni economiche, concedere l'assegno in misura pari a lire 600.000....". C) - "Resta così da esaminare solo la do- 1 [ 7 glianza in ordine alla cancellazione di frasi, di cui, ° invece, l'appellante principale nega il carattere scon- veniente ed offensivo, assumendone in ogni caso la per- tinenza con l'oggetto del giudizio....le doglianze in punto cancellazione sono destituite di qualsiasi menomo fondamento: raramente succede, infatti, di trovare in una controversia civile, un così grande numero e varie- tà di parole ed apprezzamenti volgari, offensivi anche della dignità di terzi. Nella comparsa conclusionale di primo grado....il procuratore della NO si è lasciato andare, tra l'altro, a ineleganti reminiscenze postri- bolari, a inopportuni ed offensivi sarcasmi sulle pre- stazioni sessuali possibili ad una donna operata alle trombe uterine ed infine a pesanti battute polemiche nei confronti di un avvocato facente parte del Consi- glio dell'Ordine, nominativamente individuabile sulla base dei documenti in atti, definito un ragazzaccio' e accusato di un comportamento di parte nell'ambito di procedimento disciplinare contro il predetto procurato- re. E' evidente l'assoluta estraneità alla presente controversia di tutti i riferimenti a questo procedi- mento disciplinare, originato da esposti del LL e della Livreri: la pendenza di tale procedura costitui- sce il probabile 'movente' del comportamento processua- 13 le del procuratore della NO, ma non lo giustifica + 8 affatto, così che appare corretta la disposta cancella- zione degli apprezzamenti, espressi in termini offensi- vi, su questo membro del Consiglio dell'Ordine, avvoca- to che mai ha avuto una qualsiasi veste nel presente giudizio. Ma anche le restanti frasi non possono rite- nersi giustificate da necessità processuali, in quanto il collegamento con la materia del contendere è in realtà pretestuoso, e comunque in conseguenza dell'uso compiaciuto del turpiloquio e dell'offensivo sarcasmo stato spezzato....ogni rapporto di proporzionalità e di congruità rispetto ad eventuali legittime esigenze di- 1 fensive, tanto più che il vero destinatario delle scon- venienti ed offensive affermazioni non è neppure una terza.... Respinto così sul punto ilparte, ma persona gravame, poiché le stesse espressioni sconvenienti ed offensive, cui altre ne sono state aggiunte, sono state testualmente riportate nell'atto di appello, occorre, per le stesse ragioni, disporne la cancellazione come in dispositivo....”.
1.3 Avverso tale sentenza AR AU NO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria. Resiste, con controricorso, IU Grisel- il quale ha anche proposto ricorso incidentale, la, r fondato su un solo motivo ed ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi nn.23906 del 2000 (principale) e 883 2.1 • (incidentale), in quanto proposti contro la del 2001 stessa sentenza, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.
2.2 Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione del disposto di cui all'art.345 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.3 e 5 c.p.c."), la ricorrente principale critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione (cfr., supra, n.
1.2 lett.A), sostenendo, contrariamente a quanto affermato dai Giudici a quibus, che siccome le norme processua- li hanno applicazione immediata e siccome non v'è alcu- na disposizione transitoria sull'applicazione del nuovo testo dell'art. 345 cod. proc. civ. tale nuova disposi- zione sarebbe applicabile nel caso di specie, con con- seguente preclusione alla produzione di nuovi documenti in grado d'appello; e che mai la stessa avrebbe accet- tato il contraddittorio sulle nuove produzioni, che sa- rebbero state, in ogni caso, effettuate a sua insaputa. Con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2727 e 2729 c.c. Contraddittorietà della moti- vazione, in relazione all'art. 360 n.3 e 5 c.p.c."), la 1 ricorrente principale critica, ancora, la sentenza im- 10 pugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione (cfr., supra, n.
1.2 lett.B), sostenendo, contrariamen- te a quanto affermato dai Giudici d'appello, che dal rapporto della Guardia di finanza risulterebbe che suoi redditi ammonterebbero a 18-11 milioni annui e sa- rebbero costituiti dal solo ammontare degli assegni corrispostile dal marito a seguito dei provvedimenti provvisori, adottati dal presidente e dal giudice istruttore nel corso del procedimento di primo grado;
che dal rapporto stesso risulterebbe che 1'appartamentino in centro di sua proprietà sarebbe oc- cupato da una giovane infermiera senza corresponsione di alcun canone ma verso prestazioni di tipo infermie- ristico a favore della madre anziana ed allettata. Ag- giunge, in particolare, che l'affermazione dei Giudici a quibus secondo cui essa sarebbe proprietaria di un fondo titolo obbligazionari di 500.000.000 milioni di lire sarebbe smentita dalla stessa sentenza citata dai Giudici stessi: infatti, dalle risultanze probato- rie della relativa causa emergerebbe che il fondo tito- li predetto ammonterebbe eventualmente, secondo una SO- la deposizione testimoniale, soltanto a 200 milioni. Critica, infine, la parte di motivazione dedicata alla ricostruzione dei redditi del LL e sostiene che 1 da varie circostanze (costosi viaggi all'estero; cam- 11 biamento dello studio professionale;
dichiarazioni fi- scali non attendibili;
acquisto di immobili intestati fiduciariamente alla convivente e/o a parenti della stessa), omesse dai Giudici d'appello, emergerebbe il possesso di redditi di molto superiori. Infine, con il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione dell'art. 89 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c."), la ricorrente principale critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione (cfr., supra, n.
1.2 lett. C), sostenendo che i Giudici d'appello come già Giudici di primo grado - avrebbero disposto la cancellazione delle frasi rite- nute sconvenienti ed offensive, senza indagare e moti- vare se le stesse riguardassero l'oggetto della causa O, comunque, fossero dettate da esigenze difensive 0 esemplificative o di esecrazione vero il Grisella che le aveva pronunciate. Con l'unico motivo (con cui deduce:2.3 "Violazione dell'art.156 cod. civ. in relazione all'art.360 n. 3 e 5 c.p.c."), il ricorrente incidentale critica, a sua volta, la sentenza impugnata, anche sot- to il profilo della sua motivazione (cfr., supra, n.
1.2 sostenendo, innanzitutto, che i Giudicilett.B), d'appello avrebbero erroneamente calcolato sia il tasso - di rendimento annuo dei titoli di Stato posseduti dalla 12 NO fin dal 1991, che dovrebbe essere correttamente commisurato, nei sei anni di durata dei primi due gradi della causa, al 12,50%, sia il reddito mensile da quel- lo, annuale, fissato dalla stessa Corte a 46-53 milioni annui;
aggiungendo, poi, che l'attribuzione di un asse- gno di mantenimento di £.600.000 mensili consentirebbe alla moglie di condurre un tenore di vita ben superiore a quello possibile ove la convivenza coniugale fosse continuata, tenuto conto della drastica riduzione dei suoi redditi;
e sottolinea, infine, che la Corte paler- mitana non avrebbe tenuto conto, nella valutazione com- parativa dei redditi dei coniugi, e delle proprietà im- mobiliari della moglie e del fatto che il diritto di abitare nella casa ex coniugale era stato alla stessa attribuito in un immobile di sua proprietà.
2.4 Per respingere il primo motivo del ricorso 1principale tenuto conto che il giudizio di primo gra- do è stato promosso con ricorso del 25 febbraio 1994; e che quello d'appello è stato instaurato con ricorso del 15 aprile 1999 - è sufficiente rammentare che l'art.90 comma 1 della legge n.353 del 1990, nel testo sostitui- to dall'art. 9 del d.l. n.238 del 1995, conv., con mod., nella legge n.534 del 1995 (che reca la disciplina transitoria relativa alla Novella del 1990), dispone, tra l'altro, che "ai giudizi pendenti alla data del 30 13 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti ante- riormente a tale data"; e che questa Corte, con orien- tamento costante (cfr., da ultime, sentt. nn. 15303 del 2000, 9810, 15936 e 18223 del 2002), integralmente con- diviso dal Collegio, ha affermato il principio, secondo cui, in forza della predetta disposizione transitoria (nel testo dianzi riprodotto), ai giudizi d'appello in- -staurati dopo il 30 aprile 1995 quale quello di spe- cie deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 345 cod. proc. civ. nel testo previgente alla so- stituzione operata dall'art.52 della legge n.353 del 1990, a condizione, sussistente nella specie, che il giudizio di primo grado sia stato, ovviamente, instau- rato anteriormente alla predetta data. Sicché, la "nuova" produzione documentale, effettuata dall'odierno ricorrente incidentale in grado d'appello, come corret- tamente osservato dai Giudici a quibus (cfr., supra, n.
1.2 lett.A), risulta legittimamente operata in forza della previgente disposizione, che, come noto, preve- tra l'altro, che "le parti possono.... produrrede (va), nuovi documenti".
2.5 Il secondo motivo del ricorso principale e -l'unico di quello incidentale che possono essere esa- minati congiuntamente, tenuto conto che entrambi criti- : cano, da distinti punti di vista, la parte della sen- 14 latenza impugnata, avente ad oggetto la spettanza e determinazione dell'assegno di mantenimento, stabilite dalla Corte d'Appello palermitana a favore della NO (cfr., supra, n.
1.2 lett.B) - sono privi di fondamento. Esiste un consolidato orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.5916 del 1996, 5762 e 7630 del 1997, 3490 e 4543 del 1998, 3291 e 12136 del 2001, 4800 del 2002), integralmente condiviso dal Col- legio, secondo cui condizioni, per il sorgere del di- ritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, sono la non titolari- tà, da parte di quest'ultimo, di adeguati redditi pro- pri e cioè, di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio e la disparità economica tra le parti;
secondo cui, ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del soggetto che chiede l'assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente;
e, secondo cui, una volta accer- tato il diritto del richiedente all'assegno di manteni- mento, il giudice, per determinarne il quantum, deve 1 tener conto anche degli elementi fattuali di ordine 15 economico o comunque apprezzabili in temini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di inci- denza sulle condizioni delle parti. Orbene, ciò premesso, la Corte di Palermo ha fatto corretta applicazione di tali principi, come emerge chiaramente dal testo della motivazione dianzi (cfr., supra, n.
1.2 lett.B) integralmente riprodotto, sia per quanto riguarda l'an debeatur, sia per ciò che attiene al quantum. Infatti, relativamente alle condizioni per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento alla Ar- none, i Giudici d'appello hanno, innanzitutto, sottoli- neato "un marcato dislivello tra i redditi dell'NO e quelli del LL", comparando analiticamente e compiutamente anche sulla base di appositi accerta- menti della Guardia di Finanza, officiata dai Giudici stessi le rispettive fonti di reddito. Le critiche mosse a questa parte di sentenza dalla ricorrente principale sono da questa formulate ai limiti della loro ammissibilità, nella misura in cui, con specifico riferimento alla locazione ed al canone di uno degli appartamenti siti nel Centro di Palermo di proprietà della NO, si affermano circostanze in pa- lese contrasto con gli accertamenti in fatto esplicita- ti dai Giudici a quibus e, con riferimento alla pro- 16 prietà del fondo titoli obbligazionari, si citano squarci di una sentenza (che si è pronunciata, ad ini- ziativa del LL, in materia di pretesa intesta- zione meramente "fiduciaria" alla NO dei titoli stessi), avulsi dal suo contesto e dai quali, in ogni caso, parrebbe soltanto escludersi il raggiungimento della dimostrazione, da parte del LL, non già della consistenza del fondo, bensì soltanto della sua intestazione fiduciaria alla NO. Analoghe considerazioni debbono farsi per ciò che attiene ai redditi posseduti dal LL, re- lativamente alle critiche formulate dalla ricorrente principale, posto che queste si risolvono in una serie indimostrata di allegazioni, che non trovano alcun ri- scontro negli accertamenti compiuti dalla Corte paler- mitana. Le critiche formulate dal ricorrente inci- dentale e relative ai redditi della NO ed ai propri appaiono parimenti infondate: in primo luogo, laddove vengono addebitati alla Corte palermitana errori di calcolo sulla sola base dell'arbitraria attribuzione al predetto fondo obbligazionario di un tasso di redditi- vità (12,50%), diverso da quello motivatamente e pru- denzialmente attribuito dai Giudici d'appello (5%); in secondo luogo, laddove dai predetti errori di calcolo 17 si pretende far derivare l'assenza tout court di dispa- rità economica tra i coniugi, senza tener conto della circostanza, sottolineata per due volte dai Giudici stessi, secondo cui la NO "non ha concreta e attua- le capacità lavorativa, attese anche le condizioni di salute"; ed infine, laddove si omette di considerare che i redditi del LL, accertati di entità maggio- re rispetto a quelli della NO, sono stati determi- nati "una volta dedotti gli assegni corrisposti per il mantenimento dei figli". Relativamente, poi, all'inadeguatezza dei redditi di quest'ultima - ai fini del mantenimento di un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio - non è esatto, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente incidentale, che i Giudici d'appello non abbiano tenuto conto del diritto di abi- tare la casa ex coniugale attribuito alla stessa, in quanto essi hanno soltanto, correttamente, escluso che siffatto diritto soddisfacesse, di per se solo, il man- tenimento del predetto tenore di vita, aggiungendo, im- mediatamente dopo, che questo non può dirsi assicurato "per quanto concerne le altre necessità di vita". Infine, per ciò che attiene alla concreta determinazione dell'assegno riconosciuto alla NO, deve essere sottolineato, come giustamente Osservato 18 dalla Corte palermitana, che l'entità dello stesso è stata fissata “in un'ottica di bilanciamento delle ri- spettive e contrapposte situazioni economiche" ed in misura radicalmente inferiore rispetto a quella richie- sta (£.600.000, a fronte di £.5.000.000, domandate nel giudizio d'appello).
2.6 Il terzo motivo del ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile. Costituisce, infatti, costante orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus e tra le ultime, sentt. nn. 10801 del 2000, 143 e 4742 del 2001, 2188 e 15503 del 2002, 73 del 2003), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione rivolto contro quella parte del- la sentenza impugnata, che ha disposto, con motivazione congrua ed adeguata, la cancellazione negli scritti di- fensivi delle espressioni ritenute sconvenienti e/o of- fensive, in quanto l'ordine di cancellazione costitui- sce esercizio di un potere discrezionale ed officioso del giudice ed implica un giudizio valutativo su fatti, che, se congruamente ed adeguatamente motivati appunto, sono sottratti a sindacato in sede di legittimità. Nella specie come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, dianzi (cfr., su- n.
1.2 lett.C) integralmente riprodotta i Giudici pra, 19 d'appello hanno ampiamente giustificato le ragioni del- la disposta cancellazione, sottolineando, in particola- re, la radicale estraneità del discorso, in cui sono inserite le espressioni ritenute sconvenienti ed offen- sive, rispetto alle esigenze difensive ed all'oggetto del giudizio di impugnazione, nonché la circostanza che le espressioni stesse si riferiscono, oltretutto, а persone che non sono parti del processo.
2.7 Per le medesime ragioni da ultimo esposte, la Corte ritiene di dover esercitare, anche in questa se- de, il potere attribuito dall'art.89 comma 2 applicabile anche nel giudizio di le- cod. proc. civ. gittimità con riferimento alle espressioni contenute negli scritti difensivi ivi depositati (cfr., e pluri- bus e da ultima, Cass. n. 3032 del 1999) - ordinando la cancellazione della pag.18 del ricorso principale della NO dal quarto rigo al quartultimo rigo compreso, nonché delle pagg. 1 e 2 e dei primi cinque righi della pag.3 della memoria del 3 febbraio 2003, depositata nell'interesse della medesima NO, ove sono ripetute le medesime espressioni sconvenienti ed offensive già contenute negli scritti difensivi del giudizio di primo grado e di quello d'appello: espressioni, che il Colle- gio ritiene irrilevanti rispetto all'esercizio del di- ritto di difesa della ricorrente principale in questa 20 sede e rivolte, per di più, a persone estranee al pro- cesso, le quali, perciò stesso, non hanno, salvo l'esercizio di altri facoltà e/o diritti, nemmeno la possibilità di replica immediata.
2.8 La reciproca soccombenza sul nucleo essenziale dei contrapposti ricorsi legittima la compensazione in- tegrale tra le parti delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. Ordina la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nel ricorso principale e nella memoria redatti dal difensore di AR AU NO, nelle parti specificamente indicate in motivazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Prima Civile, il 20 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Losavio Di Parma CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLIESE Andrea Blanchi Prime S ivile Cancelleria Depositato 58 AGO 2003 11 IL CANCELINERE 21