CASS
Sentenza 11 agosto 2023
Sentenza 11 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/08/2023, n. 24547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24547 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31425/2018 R.G. proposto da RD RI IT, nella qualità di erede di RA AR, con domicilio eletto in Roma, via dell’Elettronica n. 20, presso lo studio dell’avvocato GI IE Siviglia, rappresentata e difesa dal prof. avvocato LV MM;
– ricorrente – contro Comune di Ribera;
– intimato – avverso la sentenza n. 1366/25/18, depositata il 26 marzo 2018, della Commissione tributaria regionale della Sicilia;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 aprile 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
ICI IMU Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 24547 Anno 2023 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 11/08/2023 2 lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Anna RI Soldi, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 1366/25/18, depositata il 26 marzo 2018, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello principale proposto dal Comune di Ribera, ed ha rigettato quello spiegato in via incidentale da RA AR, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva parzialmente accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento - emesso per il recupero a tassazione, per l’anno 2005, dell’ICI dovuta dalla contribuente in relazione al possesso di aree di terreno edificabile - e che, così, aveva rideterminato la base imponibile del tributo, quantificata in € 25,00 al mq. 2. - RD RI IT, nella qualità di erede di RA AR, ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di dodici motivi. Il Comune di Ribera non ha svolto attività difensiva. Fissato all’udienza pubblica del 5 aprile 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, comma 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori della parte ricorrente, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – In via pregiudiziale di rito, la Corte deve rilevare che l'intervenuto decesso della ricorrente, così come dichiarato, e documentato, dal difensore della parte, alcun effetto produce in questa sede processuale di legittimità, posto che, secondo un consolidato, e 3 risalente, principio di diritto espresso dalla Corte, nel giudizio di legittimità, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsto dall'art. 299, e ss., cod. proc. civ. (v., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1757; Cass., 3 dicembre 2015, n. 24635; Cass., 31 ottobre 2011, n. 22624; Cass. Sez. U., 21 giugno 2007, n. 14385; v. altresì, in tema di dichiarazione di fallimento, Cass., 8 giugno 2021, n. 15928; Cass., 15 novembre 2017, n. 27143; Cass., 23 marzo 2017, n. 7477; Cass., 17 luglio 2013, n. 17450; Cass., 5 luglio 2011, n. 14786; Cass., 13 ottobre 2010, n. 21153). 1.1 - Col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, assumendo che alla disposizione posta dal d.l. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. in l. n. 248 del 2006, seppur ritenuta di interpretazione autentica, il giudice del gravame non avrebbe potuto attribuire efficacia retroattiva (a riguardo del periodo di imposta 2005, in contestazione tra le parti), una siffatta efficacia rimanendo preclusa (proprio) dalle richiamate disposizioni dello Statuto del contribuente. 1.2 – Il motivo è manifestamente destituito di fondamento. Con consolidato, e risalente, orientamento interpretativo, la Corte ha statuito che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, primo comma, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla 4 qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506 cui adde, ex plurimis, Cass., 10 marzo 2020, n. 6702; Cass., 7 agosto 2019, n. 21080; Cass., 3 aprile 2019, n. 9202; Cass., 2 marzo 2018, n. 4952; Cass., 5 agosto 2016, n. 16485; Cass., 5 marzo 2014, n. 5161; Cass., 16 novembre 2012, n. 20137; Cass., 11 aprile 2008, n. 9510). E la lettura delle citate disposizioni, in termini di interpretazione autentica, ha, poi, trovato riscontro nei rilievi svolti dallo stesso Giudice del Leggi che, per l’appunto, ne ha rimarcato la natura interpretativa in quanto disposizioni volte ad attribuire alla disposizione interpretata uno dei significati già ricompresi nell'area semantica della disposizione stessa (Corte Cost., 27 febbraio 2008, n. 41). 1.3 – Con riferimento alle disposizioni statutarie evocate (l. n. 212 del 2000, cd. Statuto del contribuente), il Giudice delle leggi ne ha escluso l’utilizzabilità quale parametro di legittimità costituzionale, rimarcando che le stesse hanno il rango di legge ordinaria e non costituiscono, neppure come norme interposte, parametro idoneo a fondare il giudizio di legittimità costituzionale di leggi statali (v., ex plurimis, Corte Cost., 29 maggio 2013, n. 112; Corte Cost., 25 luglio 2011, n. 247; Corte Cost., 15 gennaio 2010, n. 13; Corte Cost., 27 febbraio 2009, n. 58; Corte Cost., 27 febbraio 2008, n. 41); e questa Corte ha, quindi, ripetutamente rilevato che le stesse costituiscono meri criteri guida per il giudice in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici ma non rivestono, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria, così che non possono fungere da norme-parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione delle norme tributarie in asserito contrasto con le 5 stesse (v., ex plurimis, Cass., 20 febbraio 2020, n. 4411; Cass., 20 giugno 2018, n. 16227; Cass., 11 maggio 2018, n. 11520; Cass., 6 settembre 2017, n. 20812; Cass., 28 febbraio 2014, n. 4815). 2. – Il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2729 cod. civ., deducendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva tratto dalla delibera comunale adottata in tema di determinazione, per zone omogenee, del valore di aree edificabili, elementi di presunzione circa la correttezza di detto valore, senza considerare che le presunzioni avrebbero potuto ammettersi solo se gravi, precise e concordanti e, in quanto tale, se corroborate da altri elementi presuntivi riferibili al medesimo periodo di imposta (2005), e non anche alla successiva attività propedeutica all’edificazione (approvazione nel 2008 del piano di lottizzazione). 2.1 – Anche questo motivo è destituito di fondamento. Con riferimento alle delibere adottate ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, la Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rimarcato che dette delibere - con le quali il Comune predetermina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili - svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. n. 69 del 1989, convertito in l. n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., 4 agosto 2022, n. 24297; Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 6 gennaio 2013, n. 1661; Cass., 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio 2005, n. 9137). Delibere, queste, che - in ragione della loro natura (non imperativa) e funzione (probatoria) - possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 7 maggio 2010, n. 11171; Cass., 3 maggio 2005, n. 9135) e che non precludono la rideterminazione della base imponibile dell'imposta «ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche» (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643). 2.2 – E’, poi, ben vero che in tema di presunzioni il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360) qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti (v. Cass., 15 novembre 2021, n. 34248; Cass., 16 novembre 2018, n. 29635; Cass., 6 luglio 2018, n. 17720; Cass., 4 agosto 2017, n. 19485; Cass., 26 giugno 2008, n. 17535; Cass., 9 agosto 2007, n. 17457) ma, nella fattispecie, il giudice del gravame ha tratto il riscontro probatorio del valore delle aree edificabili, qual delineato dalla delibera comunale, sulla base di una relazione di stima che vi era posta a fondamento ed ha rimarcato che le contestazioni («di principio o meramente astratte») della contribuente risultavano svolte sul presupposto della qualificabilità delle aree come agricole. In definitiva, dunque, la censura in trattazione, sotto il velo della denunciata violazione di legge, si risolve in una contestazione sulla concludenza dimostrativa degli elementi di prova offerti dall’ente impositore e, così, in un difetto di motivazione della gravata pronuncia, 7 in completa anomia di riferimento ai fatti (in tesi) idonei (in quanto decisivi) ad incidere sul ragionamento probatorio svolto dal giudice del gravame. 3. – Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al motivo di appello che - involgendo la decadenza dal potere impositivo - era stato dedotto in relazione all’inapplicabilità, nella fattispecie, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e 162, avendo il giudice del gravame escluso la maturata decadenza senza considerare, per l’appunto, che detta inapplicabilità conseguiva dall’entrata in vigore delle disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2007. 3.1 – Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento. In disparte che il motivo di appello in questione è stato specificamente esaminato - avendo il giudice del gravame rilevato che andavano condivise le conclusioni cui erano (già) pervenuti i giudici del primo grado circa l’applicabilità all’anno 2005 della l. n. 296 del 2006, cit., in quanto il relativo termine di decadenza non era già scaduto - la censura in esame, - in relazione al suo obiettivo contenuto, - deve essere, in effetti, riqualificata quale denuncia di violazione di legge ed è destituita di fondamento. Come, difatti, la Corte ha già avuto modo di statuire, la disposizione di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 171, nell’introdurre un (nuovo) termine di decadenza (quinquennale), qual previsto dall’art. 1, comma 161, ne ha previsto l’applicabilità «ai rapporti di imposta pendenti» (Cass., 25 maggio 2012, n. 8350); e, nella fattispecie, come ben rilevato dal giudice del gravame, erano ancora pendenti i previgenti termini di decadenza previsti dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, con riferimento tanto alla liquidazione dell’imposta 8 quanto alla rettifica delle dichiarazioni infedeli ovvero all’accertamento di ufficio. 4. – Il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello col quale si era dedotta la violazione della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 2, e art. 10, commi 1 e 2, in relazione all’omessa comunicazione dell’attribuzione della natura edificabile ai terreni in contestazione, ai sensi della l. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 20. 4.1 – Anche questo motivo di ricorso è destituito di fondamento. Nel dar conto dell’eccezione svolta dalla contribuente con riferimento alla l. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20, il giudice del gravame ha espressamente richiamato l’orientamento interpretativo della Corte alla cui stregua è stata esclusa «la natura invalidante» dell’omissione che ha ad oggetto la comunicazione al proprietario dovuta dai Comuni «quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile». E, in effetti, la Corte ha statuito che in tema di ICI, l'omessa comunicazione del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile ad un terreno, ove non sia dimostrato un conseguente pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, non incide sulla validità dell'atto, in quanto non ne è specificamente sanzionata l'inosservanza da parte dell'art. 31, comma 20, della l. n. 289 del 2002, che prevede detto obbligo di comunicazione (v., ex plurimis, Cass., 25 luglio 2019, n. 20124; Cass., 17 maggio 2017, n. 12308). Come, allora, si desume dalla stessa riproduzione del motivo di gravame operato dalla ricorrente, il giudice del gravame non ha affatto omesso di esaminare la deduzione in contestazione in quanto - 9 nell’evocare il principio di diritto formulato dalla Corte - ne ha implicitamente disatteso la condivisibilità sotto ciascuno dei profili di doglianza articolati dalla parte. E il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda o con l’eccezione di parte, nel qual caso può parlarsi di statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Cass., 11 gennaio 2022, n. 531; Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756). 5. – Il quinto motivo di ricorso, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva pronunciato, in relazione alla denunciata violazione dell’obbligo informativo a carico dell’Ente impositore (l. n. 289 del 2002, art. 31, c. 20, cit.), sotto un profilo di censura che non era stato dedotto e, dunque, in relazione agli effetti di detta omissione sulla decadenza dal potere impositivo. 5.1 – Il motivo è inammissibile. In disparte che - come anticipato con riferimento al precedente motivo di ricorso - il giudice del gravame ha pronunciato, in termini assorbenti, evocando un principio di diritto posto dalla Corte - così che la precisazione circa l’insussistenza di riflessi sulla decadenza dal potere impositivo non integra, ex se, un’extrapetizione - v’è che rispetto a detta argomentazione difetta uno specifico interesse ad impugnare. 10 A fronte, infatti, di una pronuncia che, come appena rilevato, ha esaminato le deduzioni della parte appellante, la dedotta inconferenza dei rilievi svolti - in punto di decadenza dal potere impositivo - si risolve in una mera correzione della motivazione rispetto alla quale difetta uno specifico interesse a ricorrere. Come, difatti, statuito dalla Corte, l'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza dì un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass., 11 dicembre 2020, n. 28307; Cass., 18 febbraio 2020, n. 3991; Cass. Sez. U., 19 maggio 2008, n. 12637). 6. – Il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2- bis, ed alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, deducendo la ricorrente che illegittimamente il giudice del gravame aveva disatteso il motivo di appello che involgeva il difetto di motivazione dell’atto impositivo, la stessa scheda (in sentenza) richiamata come allegata all’atto risultando inidonea a dar conto dell’oggetto, della base imponibile del tributo e dei suoi criteri di liquidazione. 6.1 – Il settimo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, sull’assunto che il prospetto riassuntivo, costituente parte dell’avviso di accertamento, richiamava un allegato C) che - costituendo atto rilevante ai fini della comprensione dell’atto impositivo, e non 11 integrando un atto a contenuto generale e normativo - non era stato allegato all’avviso di accertamento impugnato. 7. – I due motivi - che vanno congiuntamente trattati in quanto connessi, e che pur prospettano profili di inammissibilità - sono destituiti di fondamento. 7.1 – In punto di motivazione dell’avviso di accertamento, il giudice del gravame ha condiviso gli approdi ricostruttivi della sentenza di prime cure rilevando che la scheda allegata all’atto impositivo - in una alla «presupposta deliberazione consiliare» - dava compiuto conto della motivazione dell’atto impositivo cui non andavano allegati né gli atti irrilevanti ai fini della identificazione dei relativi presupposti fattuali né quelli comunque soggetti a pubblicità legale. A fronte, allora, di un siffatto conforme accertamento, nei due gradi di merito, le censure in discorso vengono articolate in mero (frontale) contrasto ed in completa anomia di riproduzione di quello che (in tesi) dovrebbe costituire il contenuto effettivo dell’atto impugnato;
contenuto, questo, per di più evocato in termini meramente ipotetici in quanto dallo stesso tenore del settimo motivo di ricorso non è dato comprendere in quali termini l’evocato allegato C) risultasse essenziale a fronte della diversa conclusione cui il giudice di merito è pervenuto. Come in più occasioni rimarcato dalla Corte, difatti, la censura involgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi della motivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786). 8. – Con l’ottavo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per 12 violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice del gravame omesso di pronunciare sulla censurata indicazione, in avviso di accertamento, di due condotte (alternative tra di loro e) riassumibili (contestualmente) nella «omessa denuncia/dichiarazione» e nello «omesso versamento». 8.1 - Il nono motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sull’assunto che - dedotta, quale motivo di ricorso riproposto in appello, l’erronea indicazione dell’estensione delle particelle di terreno sottoposte a tassazione, terreno in avviso di accertamento indicato «in 39.700 mq.» a fronte di una estensione effettiva «pari a 39.540 mq.» - il giudice del gravame - nel rilevare che si trattava «di argomentazione del tutto generica» e che, ad ogni modo, la sentenza di prime cure aveva rilevato che «il Comune ha recepito le rettifiche di estensione a suo tempo richieste dall’interessata così da ricondurre - verisimilmente - la identificazione delle particelle alla realtà dei luoghi» - aveva omesso di pronunciare sulla domanda in quanto aveva «esaminato un’eccezione diversa da quella sollevata» da essa esponente. 9. – Anche questi motivi vanno senz’altro disattesi. 9.1 – In relazione all’ottavo motivo va premesso che, per come riprodotto in ricorso il relativo contenuto, l’avviso di accertamento avrebbe indicato «la mancanza della denuncia e del versamento per l’anno 2005» mentre, nella scheda allegata, si sarebbe «rilevato … un accertamento omessa dichiarazione». In disparte, allora, che la stessa ricorrente non esplicita in funzione di quale specifica domanda una siffatta discrasia di indicazioni sarebbe stata dedotta in giudizio - peraltro a fronte dello specifico accertamento svolto dal giudice del gravame che, per l’appunto, ha rilevato che, nella 13 fattispecie, non erano state applicate sanzioni - rimane, del tutto, incomprensibile lo stesso pregiudizio che sarebbe conseguito dalle indicazioni in discorso che, in buona sostanza, altro non esplicitavano se non un difetto di dichiarazione a fini ICI e, in conseguenza, di adempimento dell’obbligazione tributaria secondo l’effettivo contenuto del presupposto impositivo in concreto accertato di ufficio. 9.2 – Analoghi rilievi vanno svolti anche in relazione al nono motivo di ricorso in quanto (anche qui) non è dato comprendere l’effettivo contenuto dell’eccezione che (in tesi) non sarebbe stata esaminata, avendo il giudice del gravame per l’appunto rilevato che l’avviso di accertamento recava erronee indicazioni sulle aree oggetto di tassazione, indicazioni che, per come già accertato dal giudice del primo grado, avevano formato oggetto di «rettifiche di estensione» da parte dell’ente impositore che, sul punto, aveva «recepito le… richieste dell’interessata». 10 – Col decimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, deducendo che il giudice del gravame non aveva esaminato la documentazione prodotta in giudizio da essa esponente nonché le argomentazioni difensive svolte in punto di concludenza degli elementi probatori offerti da controparte, essendosi, nello specifico, contestata la relazione di stima posta a fondamento dell’accertamento di valore (delle aree edificabili) con riferimento alla datazione della stima (biennio 2009/2010), alle connotazioni del mercato immobiliare (ad «andamento lento») rilevate nella stessa relazione, all’impiego di coefficienti correttivi del valore venale riferibili ad un pregresso (e distante di 13 anni) periodo temporale, all’illegittimo accorpamento (in stima) di zone omogenee, ai criteri di computo del valore venale (secondo la bipartizione valore medio sul mercato/valore medio atti notarili) e dell’incidenza del valore 14 dell’edificato, alla stessa destinazione di parte delle aree in contestazione, secondo piano di lottizzazione e convenzione urbanistica, a «strade e a verde pubblico». 10.1 – Anche l’undicesimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., reca la denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente riproponendo le argomentazioni articolate col precedente motivo di ricorso in relazione al rilievo svolto dal giudice del gravame, secondo il quale essa esponente non aveva offerto riscontro probatorio circa la dedotta natura agricola delle aree in questione. Si spiega, così, che il valore agricolo dedotto non poteva che desumersi dalle prodotte visure catastali e che in tanto avrebbe potuto esigersi da essa esponente una controprova circa l’effettivo valore delle aree in quanto l’Ente impositore avesse, a sua volta, offerto riscontro ai criteri di determinazione del valore venale dedotto (in € 44,00 al mq.) in avviso di accertamento. 11. – Anche questi motivi - che espongono una medesima quaestio iuris di fondo - sono destituiti di fondamento e vanno senz’altro disattesi. 11.1 – I due motivi, difatti, si risolvono in una (indistinta) riproposizione di argomenti, e deduzioni, di natura probatoria volti, per lo più, a contestare la concludenza della relazione di stima posta a fondamento dell’accertamento di valore, e senz’alcuna considerazione del complessivo accertamento svolto dal giudice del gravame che, tra l’altro, ha dato conto (anche) dell’applicazione di coefficienti correttivi di riduzione del valore. Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e 15 abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esame di elementi istruttori - e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomenti probatori - non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881). 12. – Con l’ultimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sull’assunto che il giudice del gravame - nel rilevare che la stima era stata «operata sulla “media dei valori” calcolati nel 2008-2009» - non aveva esaminato l’eccezione svolta da essa esponente, in ordine alla datazione dei coefficienti di riduzione utilizzati nella relazione di stima, ovvero aveva ritenuto infondata un’eccezione diversa da quella effettivamente svolta. 12.1 – Questo motivo è inammissibile. Il motivo sottopone alla Corte una censura di omesso esame di un’eccezione quando ciò che, nella fattispecie, viene in considerazione è, più propriamente, la censura di omesso esame di dati fattuali che, se per l’appunto considerati, avrebbero potuto (in tesi) determinare una diversa decisione sui fatti costitutivi della domanda (quanto alla distinzione tra i motivi di ricorso incentrati sul difetto di motivazione ovvero sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. v., ex plurimis, Cass., 27 ottobre 2020, n. 23525; Cass., 22 gennaio 2018, n. 1539; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25761; Cass., 4 dicembre 2014, n. 25714; Cass., 14 marzo 2006, n. 5444). 16 Anche qui, dunque, la censura si risolve in una contestazione sulla concludenza dimostrativa della relazione di stima i cui contenuti il giudice del gravame ha riscontrato come condivisibili, e devolve, pertanto, alla Corte un non consentito riesame dell’accertamento svolto dai giudici del merito, alla stregua delle ragioni (già) articolate in relazione ai precedenti motivi di ricorso. 13. – In conclusione il ricorso va disatteso nella sua integralità. Le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate, tra le parti, in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata, mentre sussistono nei confronti della ricorrente i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c.
1-quater).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2023.
– ricorrente – contro Comune di Ribera;
– intimato – avverso la sentenza n. 1366/25/18, depositata il 26 marzo 2018, della Commissione tributaria regionale della Sicilia;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 aprile 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
ICI IMU Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 24547 Anno 2023 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 11/08/2023 2 lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Anna RI Soldi, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 1366/25/18, depositata il 26 marzo 2018, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello principale proposto dal Comune di Ribera, ed ha rigettato quello spiegato in via incidentale da RA AR, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva parzialmente accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento - emesso per il recupero a tassazione, per l’anno 2005, dell’ICI dovuta dalla contribuente in relazione al possesso di aree di terreno edificabile - e che, così, aveva rideterminato la base imponibile del tributo, quantificata in € 25,00 al mq. 2. - RD RI IT, nella qualità di erede di RA AR, ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di dodici motivi. Il Comune di Ribera non ha svolto attività difensiva. Fissato all’udienza pubblica del 5 aprile 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, comma 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori della parte ricorrente, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – In via pregiudiziale di rito, la Corte deve rilevare che l'intervenuto decesso della ricorrente, così come dichiarato, e documentato, dal difensore della parte, alcun effetto produce in questa sede processuale di legittimità, posto che, secondo un consolidato, e 3 risalente, principio di diritto espresso dalla Corte, nel giudizio di legittimità, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsto dall'art. 299, e ss., cod. proc. civ. (v., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1757; Cass., 3 dicembre 2015, n. 24635; Cass., 31 ottobre 2011, n. 22624; Cass. Sez. U., 21 giugno 2007, n. 14385; v. altresì, in tema di dichiarazione di fallimento, Cass., 8 giugno 2021, n. 15928; Cass., 15 novembre 2017, n. 27143; Cass., 23 marzo 2017, n. 7477; Cass., 17 luglio 2013, n. 17450; Cass., 5 luglio 2011, n. 14786; Cass., 13 ottobre 2010, n. 21153). 1.1 - Col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, assumendo che alla disposizione posta dal d.l. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. in l. n. 248 del 2006, seppur ritenuta di interpretazione autentica, il giudice del gravame non avrebbe potuto attribuire efficacia retroattiva (a riguardo del periodo di imposta 2005, in contestazione tra le parti), una siffatta efficacia rimanendo preclusa (proprio) dalle richiamate disposizioni dello Statuto del contribuente. 1.2 – Il motivo è manifestamente destituito di fondamento. Con consolidato, e risalente, orientamento interpretativo, la Corte ha statuito che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, primo comma, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla 4 qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506 cui adde, ex plurimis, Cass., 10 marzo 2020, n. 6702; Cass., 7 agosto 2019, n. 21080; Cass., 3 aprile 2019, n. 9202; Cass., 2 marzo 2018, n. 4952; Cass., 5 agosto 2016, n. 16485; Cass., 5 marzo 2014, n. 5161; Cass., 16 novembre 2012, n. 20137; Cass., 11 aprile 2008, n. 9510). E la lettura delle citate disposizioni, in termini di interpretazione autentica, ha, poi, trovato riscontro nei rilievi svolti dallo stesso Giudice del Leggi che, per l’appunto, ne ha rimarcato la natura interpretativa in quanto disposizioni volte ad attribuire alla disposizione interpretata uno dei significati già ricompresi nell'area semantica della disposizione stessa (Corte Cost., 27 febbraio 2008, n. 41). 1.3 – Con riferimento alle disposizioni statutarie evocate (l. n. 212 del 2000, cd. Statuto del contribuente), il Giudice delle leggi ne ha escluso l’utilizzabilità quale parametro di legittimità costituzionale, rimarcando che le stesse hanno il rango di legge ordinaria e non costituiscono, neppure come norme interposte, parametro idoneo a fondare il giudizio di legittimità costituzionale di leggi statali (v., ex plurimis, Corte Cost., 29 maggio 2013, n. 112; Corte Cost., 25 luglio 2011, n. 247; Corte Cost., 15 gennaio 2010, n. 13; Corte Cost., 27 febbraio 2009, n. 58; Corte Cost., 27 febbraio 2008, n. 41); e questa Corte ha, quindi, ripetutamente rilevato che le stesse costituiscono meri criteri guida per il giudice in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici ma non rivestono, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria, così che non possono fungere da norme-parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione delle norme tributarie in asserito contrasto con le 5 stesse (v., ex plurimis, Cass., 20 febbraio 2020, n. 4411; Cass., 20 giugno 2018, n. 16227; Cass., 11 maggio 2018, n. 11520; Cass., 6 settembre 2017, n. 20812; Cass., 28 febbraio 2014, n. 4815). 2. – Il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2729 cod. civ., deducendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva tratto dalla delibera comunale adottata in tema di determinazione, per zone omogenee, del valore di aree edificabili, elementi di presunzione circa la correttezza di detto valore, senza considerare che le presunzioni avrebbero potuto ammettersi solo se gravi, precise e concordanti e, in quanto tale, se corroborate da altri elementi presuntivi riferibili al medesimo periodo di imposta (2005), e non anche alla successiva attività propedeutica all’edificazione (approvazione nel 2008 del piano di lottizzazione). 2.1 – Anche questo motivo è destituito di fondamento. Con riferimento alle delibere adottate ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, la Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rimarcato che dette delibere - con le quali il Comune predetermina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili - svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. n. 69 del 1989, convertito in l. n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., 4 agosto 2022, n. 24297; Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 6 gennaio 2013, n. 1661; Cass., 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio 2005, n. 9137). Delibere, queste, che - in ragione della loro natura (non imperativa) e funzione (probatoria) - possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 7 maggio 2010, n. 11171; Cass., 3 maggio 2005, n. 9135) e che non precludono la rideterminazione della base imponibile dell'imposta «ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche» (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643). 2.2 – E’, poi, ben vero che in tema di presunzioni il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360) qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti (v. Cass., 15 novembre 2021, n. 34248; Cass., 16 novembre 2018, n. 29635; Cass., 6 luglio 2018, n. 17720; Cass., 4 agosto 2017, n. 19485; Cass., 26 giugno 2008, n. 17535; Cass., 9 agosto 2007, n. 17457) ma, nella fattispecie, il giudice del gravame ha tratto il riscontro probatorio del valore delle aree edificabili, qual delineato dalla delibera comunale, sulla base di una relazione di stima che vi era posta a fondamento ed ha rimarcato che le contestazioni («di principio o meramente astratte») della contribuente risultavano svolte sul presupposto della qualificabilità delle aree come agricole. In definitiva, dunque, la censura in trattazione, sotto il velo della denunciata violazione di legge, si risolve in una contestazione sulla concludenza dimostrativa degli elementi di prova offerti dall’ente impositore e, così, in un difetto di motivazione della gravata pronuncia, 7 in completa anomia di riferimento ai fatti (in tesi) idonei (in quanto decisivi) ad incidere sul ragionamento probatorio svolto dal giudice del gravame. 3. – Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al motivo di appello che - involgendo la decadenza dal potere impositivo - era stato dedotto in relazione all’inapplicabilità, nella fattispecie, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e 162, avendo il giudice del gravame escluso la maturata decadenza senza considerare, per l’appunto, che detta inapplicabilità conseguiva dall’entrata in vigore delle disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2007. 3.1 – Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento. In disparte che il motivo di appello in questione è stato specificamente esaminato - avendo il giudice del gravame rilevato che andavano condivise le conclusioni cui erano (già) pervenuti i giudici del primo grado circa l’applicabilità all’anno 2005 della l. n. 296 del 2006, cit., in quanto il relativo termine di decadenza non era già scaduto - la censura in esame, - in relazione al suo obiettivo contenuto, - deve essere, in effetti, riqualificata quale denuncia di violazione di legge ed è destituita di fondamento. Come, difatti, la Corte ha già avuto modo di statuire, la disposizione di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 171, nell’introdurre un (nuovo) termine di decadenza (quinquennale), qual previsto dall’art. 1, comma 161, ne ha previsto l’applicabilità «ai rapporti di imposta pendenti» (Cass., 25 maggio 2012, n. 8350); e, nella fattispecie, come ben rilevato dal giudice del gravame, erano ancora pendenti i previgenti termini di decadenza previsti dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, con riferimento tanto alla liquidazione dell’imposta 8 quanto alla rettifica delle dichiarazioni infedeli ovvero all’accertamento di ufficio. 4. – Il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello col quale si era dedotta la violazione della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 2, e art. 10, commi 1 e 2, in relazione all’omessa comunicazione dell’attribuzione della natura edificabile ai terreni in contestazione, ai sensi della l. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 20. 4.1 – Anche questo motivo di ricorso è destituito di fondamento. Nel dar conto dell’eccezione svolta dalla contribuente con riferimento alla l. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20, il giudice del gravame ha espressamente richiamato l’orientamento interpretativo della Corte alla cui stregua è stata esclusa «la natura invalidante» dell’omissione che ha ad oggetto la comunicazione al proprietario dovuta dai Comuni «quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile». E, in effetti, la Corte ha statuito che in tema di ICI, l'omessa comunicazione del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile ad un terreno, ove non sia dimostrato un conseguente pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, non incide sulla validità dell'atto, in quanto non ne è specificamente sanzionata l'inosservanza da parte dell'art. 31, comma 20, della l. n. 289 del 2002, che prevede detto obbligo di comunicazione (v., ex plurimis, Cass., 25 luglio 2019, n. 20124; Cass., 17 maggio 2017, n. 12308). Come, allora, si desume dalla stessa riproduzione del motivo di gravame operato dalla ricorrente, il giudice del gravame non ha affatto omesso di esaminare la deduzione in contestazione in quanto - 9 nell’evocare il principio di diritto formulato dalla Corte - ne ha implicitamente disatteso la condivisibilità sotto ciascuno dei profili di doglianza articolati dalla parte. E il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda o con l’eccezione di parte, nel qual caso può parlarsi di statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Cass., 11 gennaio 2022, n. 531; Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756). 5. – Il quinto motivo di ricorso, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva pronunciato, in relazione alla denunciata violazione dell’obbligo informativo a carico dell’Ente impositore (l. n. 289 del 2002, art. 31, c. 20, cit.), sotto un profilo di censura che non era stato dedotto e, dunque, in relazione agli effetti di detta omissione sulla decadenza dal potere impositivo. 5.1 – Il motivo è inammissibile. In disparte che - come anticipato con riferimento al precedente motivo di ricorso - il giudice del gravame ha pronunciato, in termini assorbenti, evocando un principio di diritto posto dalla Corte - così che la precisazione circa l’insussistenza di riflessi sulla decadenza dal potere impositivo non integra, ex se, un’extrapetizione - v’è che rispetto a detta argomentazione difetta uno specifico interesse ad impugnare. 10 A fronte, infatti, di una pronuncia che, come appena rilevato, ha esaminato le deduzioni della parte appellante, la dedotta inconferenza dei rilievi svolti - in punto di decadenza dal potere impositivo - si risolve in una mera correzione della motivazione rispetto alla quale difetta uno specifico interesse a ricorrere. Come, difatti, statuito dalla Corte, l'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza dì un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass., 11 dicembre 2020, n. 28307; Cass., 18 febbraio 2020, n. 3991; Cass. Sez. U., 19 maggio 2008, n. 12637). 6. – Il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2- bis, ed alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, deducendo la ricorrente che illegittimamente il giudice del gravame aveva disatteso il motivo di appello che involgeva il difetto di motivazione dell’atto impositivo, la stessa scheda (in sentenza) richiamata come allegata all’atto risultando inidonea a dar conto dell’oggetto, della base imponibile del tributo e dei suoi criteri di liquidazione. 6.1 – Il settimo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, sull’assunto che il prospetto riassuntivo, costituente parte dell’avviso di accertamento, richiamava un allegato C) che - costituendo atto rilevante ai fini della comprensione dell’atto impositivo, e non 11 integrando un atto a contenuto generale e normativo - non era stato allegato all’avviso di accertamento impugnato. 7. – I due motivi - che vanno congiuntamente trattati in quanto connessi, e che pur prospettano profili di inammissibilità - sono destituiti di fondamento. 7.1 – In punto di motivazione dell’avviso di accertamento, il giudice del gravame ha condiviso gli approdi ricostruttivi della sentenza di prime cure rilevando che la scheda allegata all’atto impositivo - in una alla «presupposta deliberazione consiliare» - dava compiuto conto della motivazione dell’atto impositivo cui non andavano allegati né gli atti irrilevanti ai fini della identificazione dei relativi presupposti fattuali né quelli comunque soggetti a pubblicità legale. A fronte, allora, di un siffatto conforme accertamento, nei due gradi di merito, le censure in discorso vengono articolate in mero (frontale) contrasto ed in completa anomia di riproduzione di quello che (in tesi) dovrebbe costituire il contenuto effettivo dell’atto impugnato;
contenuto, questo, per di più evocato in termini meramente ipotetici in quanto dallo stesso tenore del settimo motivo di ricorso non è dato comprendere in quali termini l’evocato allegato C) risultasse essenziale a fronte della diversa conclusione cui il giudice di merito è pervenuto. Come in più occasioni rimarcato dalla Corte, difatti, la censura involgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi della motivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786). 8. – Con l’ottavo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per 12 violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice del gravame omesso di pronunciare sulla censurata indicazione, in avviso di accertamento, di due condotte (alternative tra di loro e) riassumibili (contestualmente) nella «omessa denuncia/dichiarazione» e nello «omesso versamento». 8.1 - Il nono motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sull’assunto che - dedotta, quale motivo di ricorso riproposto in appello, l’erronea indicazione dell’estensione delle particelle di terreno sottoposte a tassazione, terreno in avviso di accertamento indicato «in 39.700 mq.» a fronte di una estensione effettiva «pari a 39.540 mq.» - il giudice del gravame - nel rilevare che si trattava «di argomentazione del tutto generica» e che, ad ogni modo, la sentenza di prime cure aveva rilevato che «il Comune ha recepito le rettifiche di estensione a suo tempo richieste dall’interessata così da ricondurre - verisimilmente - la identificazione delle particelle alla realtà dei luoghi» - aveva omesso di pronunciare sulla domanda in quanto aveva «esaminato un’eccezione diversa da quella sollevata» da essa esponente. 9. – Anche questi motivi vanno senz’altro disattesi. 9.1 – In relazione all’ottavo motivo va premesso che, per come riprodotto in ricorso il relativo contenuto, l’avviso di accertamento avrebbe indicato «la mancanza della denuncia e del versamento per l’anno 2005» mentre, nella scheda allegata, si sarebbe «rilevato … un accertamento omessa dichiarazione». In disparte, allora, che la stessa ricorrente non esplicita in funzione di quale specifica domanda una siffatta discrasia di indicazioni sarebbe stata dedotta in giudizio - peraltro a fronte dello specifico accertamento svolto dal giudice del gravame che, per l’appunto, ha rilevato che, nella 13 fattispecie, non erano state applicate sanzioni - rimane, del tutto, incomprensibile lo stesso pregiudizio che sarebbe conseguito dalle indicazioni in discorso che, in buona sostanza, altro non esplicitavano se non un difetto di dichiarazione a fini ICI e, in conseguenza, di adempimento dell’obbligazione tributaria secondo l’effettivo contenuto del presupposto impositivo in concreto accertato di ufficio. 9.2 – Analoghi rilievi vanno svolti anche in relazione al nono motivo di ricorso in quanto (anche qui) non è dato comprendere l’effettivo contenuto dell’eccezione che (in tesi) non sarebbe stata esaminata, avendo il giudice del gravame per l’appunto rilevato che l’avviso di accertamento recava erronee indicazioni sulle aree oggetto di tassazione, indicazioni che, per come già accertato dal giudice del primo grado, avevano formato oggetto di «rettifiche di estensione» da parte dell’ente impositore che, sul punto, aveva «recepito le… richieste dell’interessata». 10 – Col decimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, deducendo che il giudice del gravame non aveva esaminato la documentazione prodotta in giudizio da essa esponente nonché le argomentazioni difensive svolte in punto di concludenza degli elementi probatori offerti da controparte, essendosi, nello specifico, contestata la relazione di stima posta a fondamento dell’accertamento di valore (delle aree edificabili) con riferimento alla datazione della stima (biennio 2009/2010), alle connotazioni del mercato immobiliare (ad «andamento lento») rilevate nella stessa relazione, all’impiego di coefficienti correttivi del valore venale riferibili ad un pregresso (e distante di 13 anni) periodo temporale, all’illegittimo accorpamento (in stima) di zone omogenee, ai criteri di computo del valore venale (secondo la bipartizione valore medio sul mercato/valore medio atti notarili) e dell’incidenza del valore 14 dell’edificato, alla stessa destinazione di parte delle aree in contestazione, secondo piano di lottizzazione e convenzione urbanistica, a «strade e a verde pubblico». 10.1 – Anche l’undicesimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., reca la denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente riproponendo le argomentazioni articolate col precedente motivo di ricorso in relazione al rilievo svolto dal giudice del gravame, secondo il quale essa esponente non aveva offerto riscontro probatorio circa la dedotta natura agricola delle aree in questione. Si spiega, così, che il valore agricolo dedotto non poteva che desumersi dalle prodotte visure catastali e che in tanto avrebbe potuto esigersi da essa esponente una controprova circa l’effettivo valore delle aree in quanto l’Ente impositore avesse, a sua volta, offerto riscontro ai criteri di determinazione del valore venale dedotto (in € 44,00 al mq.) in avviso di accertamento. 11. – Anche questi motivi - che espongono una medesima quaestio iuris di fondo - sono destituiti di fondamento e vanno senz’altro disattesi. 11.1 – I due motivi, difatti, si risolvono in una (indistinta) riproposizione di argomenti, e deduzioni, di natura probatoria volti, per lo più, a contestare la concludenza della relazione di stima posta a fondamento dell’accertamento di valore, e senz’alcuna considerazione del complessivo accertamento svolto dal giudice del gravame che, tra l’altro, ha dato conto (anche) dell’applicazione di coefficienti correttivi di riduzione del valore. Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e 15 abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esame di elementi istruttori - e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomenti probatori - non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881). 12. – Con l’ultimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sull’assunto che il giudice del gravame - nel rilevare che la stima era stata «operata sulla “media dei valori” calcolati nel 2008-2009» - non aveva esaminato l’eccezione svolta da essa esponente, in ordine alla datazione dei coefficienti di riduzione utilizzati nella relazione di stima, ovvero aveva ritenuto infondata un’eccezione diversa da quella effettivamente svolta. 12.1 – Questo motivo è inammissibile. Il motivo sottopone alla Corte una censura di omesso esame di un’eccezione quando ciò che, nella fattispecie, viene in considerazione è, più propriamente, la censura di omesso esame di dati fattuali che, se per l’appunto considerati, avrebbero potuto (in tesi) determinare una diversa decisione sui fatti costitutivi della domanda (quanto alla distinzione tra i motivi di ricorso incentrati sul difetto di motivazione ovvero sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. v., ex plurimis, Cass., 27 ottobre 2020, n. 23525; Cass., 22 gennaio 2018, n. 1539; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25761; Cass., 4 dicembre 2014, n. 25714; Cass., 14 marzo 2006, n. 5444). 16 Anche qui, dunque, la censura si risolve in una contestazione sulla concludenza dimostrativa della relazione di stima i cui contenuti il giudice del gravame ha riscontrato come condivisibili, e devolve, pertanto, alla Corte un non consentito riesame dell’accertamento svolto dai giudici del merito, alla stregua delle ragioni (già) articolate in relazione ai precedenti motivi di ricorso. 13. – In conclusione il ricorso va disatteso nella sua integralità. Le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate, tra le parti, in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata, mentre sussistono nei confronti della ricorrente i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c.
1-quater).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2023.