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Sentenza 10 aprile 2026
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2026, n. 13316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13316 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS LO nato in [...] il [...] avverso l’ordinanza del 17/10/2025 del TRIBUNALE DI BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI LE AM, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per un nuovo giudizio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13316 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28 marzo 2024, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva proposta, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di OD MA. Secondo il Tribunale, infatti, «la semplice reiterazione dei reati commessi dall’istante - seppur alcuni di essi in un arco temporale relativamente ristretto (da maggio 2016 a dicembre 2016) ma anche in località diverse (tranne i primi due in loc. NA) - non» poteva «di per sé ritenersi come parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, non ravvisandosene i presupposti». 1.1. Con sentenza n. 38208 in data 28 giugno 2024, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò l’ordinanza impugnata, rilevando che il Tribunale di Bari, oltre a non aver indicato, nel provvedimento impugnato, le sentenze e i fatti di reato da porre in continuazione, aveva giustificato il rigetto dell’istanza «con una motivazione sbrigativa e, in parte, contraddittoria», in quanto, pur avendo dato atto dell’esistenza di alcuni indicatori potenzialmente sintomatici dell’unicità del disegno criminoso (omogeneità dei reati, vicinanza temporale e spaziale di alcuni di essi), aveva negato tale unicità senza, tuttavia, richiamare elementi concreti e specifici, desunti dalle decisioni allegate, capaci di superare la valenza positiva dei predetti indicatori. 1.2. Con ordinanza in data 17 ottobre 2025, il Tribunale di Bari ha nuovamente rigettato l’istanza proposta nell’interesse di MA. In primo luogo si è rilevato che i reati di cui alle sentenze sub 1), sub 2) e sub 3) sono stati commessi in tempi ravvicinati tra loro, essendo avvenuti a distanza di circa 5 mesi la prima dalla seconda e di meno di 2 mesi la seconda dalla terza, mentre i fatti di cui alla sentenza sub 4), ritenuta dall’istante il momento iniziale dell’elaborazione del disegno criminoso, sono stati commessi in epoca più risalente, ossia 2 anni prima degli altri. Per tale ragione, e tenuto conto del fatto delle differenti modalità esecutive (anche quanto al locus commissi delicti e alla diversità dei concorrenti), il Tribunale ha ritenuto che i delitti in parola siano riconducibili a una mera inclinazione a delinquere e non già a una «unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale» (v. pag. 3 della ordinanza impugnata). 2. OD MA ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen., nonché la 3 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l’ordinanza impugnata sia palesemente illogica nella parte in cui il Giudice dell’esecuzione, pur riconoscendo la presenza, in relazione ai fatti di cui alle sentenze sub 1), 2) e 3), degli indicatori già evidenziati dalla pronuncia rescindente (sovrapponibilità spaziale, unità temporale delle condotte, sistematica uniformità degli episodi), abbia negato il riconoscimento della continuazione in quanto il reato oggetto della sentenza sub 4) è stato commesso «ben 2 anni prima dei fatti commessi nel 2016». Sotto altro profilo si osserva che il giudice, in sede di giudizio di continuazione, può riconoscerla per alcuni reati e negarla per altri. E, tuttavia, il dato cronologico, inerente alla sola sentenza sub 4), verrebbe utilizzato per negare la continuazione anche tra le sentenze sub 1), 2) e 3), tutte aventi ad oggetto furti in abitazioni o pertinenze di esse e aventi analoghe modalità di commissione. Dunque, la motivazione sarebbe affetta da illogicità manifesta e violerebbe l’art. 671 cod. proc. pen., tenuto conto degli elementi indicati dallo stesso Tribunale, ritenuti dalla giurisprudenza indice di continuazione. In primis, vi sarebbe la commissione di un furto in abitazione in 3 sentenze (1, 2, 3), fermo restando che anche nel caso della sentenza sub 4), il furto sarebbe stato commesso in una panetteria allocata in una palazzina adibita ad abitazioni private, sicché sarebbe illogico escludere la continuazione per il fatto che il reato sia stato commesso in un luogo in cui si espleti attività lavorativa. In secondo luogo, sarebbe analoga la finalità di lucro e il bene protetto. Infine, nel caso delle sentenze sub 1) e 2), i reati sarebbero stati commessi nella loc. NA, mentre nella sentenza sub 3) in Barletta e in quella sub 4) in Bari;
e, dunque, sempre nel nord del barese e in provincia di Bari. Dunque, l’affermazione dell’ordinanza, secondo cui l’unicità del disegno criminoso sarebbe in contrasto con le modalità e circostanze delle condotte, non terrebbe conto dell’analogo modus operandi rispetto a una stessa tipologia di obiettivi, quali le abitazioni e pertinenze di esse, né del fatto che i luoghi di commissione del reato sarebbero vicini e tutti collocati nella provincia di Bari. Quanto, poi, al dato della diversità dei complici, la continuazione ben potrebbe sussistere anche senza la necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, potendo un singolo individuo agire in esecuzione di un piano unitario e preordinato, avvalendosi per le singole azioni di complici diversi, i quali potrebbero anche essere all’oscuro del disegno complessivo. Del resto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la nozione di continuazione non richiede che i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte. E la 4 stessa Corte costituzionale avrebbe chiarito che è sufficiente, a tal fine, che «l’interessato, prima di dare inizio alla serie criminosa, abbia avuto una rappresentazione, almeno sommaria, dei reati che si accingeva a commettere e che detti reati siano stati ispirati ad una finalità unitaria» (così Corte cost., n. 183 del 2013), escludendo che sia necessaria una precisa prefigurazione dell’azione delittuosa relativamente ai singoli episodi. 3. In data 4 febbraio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per un nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Va premesso che l’istituto della continuazione risponde alla finalità di addivenire a un più mite trattamento sanzionatorio per colui il quale si determini a commettere più violazioni della stessa o di diverse disposizioni incriminatrici in virtù di un singolo impulso, anziché in forza di spinte criminose indipendenti e reiterate, manifestando, in questo modo, una minore capacità a delinquere. Dunque, l’unico disegno criminoso, che dell’istituto in esame costituisce l’elemento identificante, deve essere inteso come un’originaria cornice deliberativa che ricomprenda, quantomeno nelle linee essenziali, i singoli episodi criminosi, di modo che ciascuna successiva manifestazione della volontà di violare la norma incriminatrice costituisca l’attuazione dell’iniziale risoluzione (Sez. 3, n. 27992 del 19/04/2021, Lorenzatto, in motivazione;
nella giurisprudenza precedente v. Sez. 6, n. 3353 del 02/12/1993, dep. 1994, Rv. 198976 - 01; Sez. 6, n. 2996 del 13/11/1992, dep. 1993, Rv. 193592 - 01). Essendosi al cospetto di processi che investono la sfera psichica dell’agente, la quale, salvi i casi infrequenti in cui l’agente dichiari ex ante i suoi propositi delittuosi, resta di regola inaccessibile all’indagine, la presenza di un unico disegno criminoso viene solitamente ricavata da indici esteriori da cui, in termini di elevata probabilità, sia possibile risalire, ex post e induttivamente, alla originaria risoluzione. Tra gli indicatori in questione, emergenti dalla consolidata esperienza giudiziaria, la giurisprudenza di legittimità ha individuato «l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita» (così Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). A tali indici, in sede 5 esecutiva, deve poi aggiungersi, a seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 49 del 2006, la eventuale condizione di tossicodipendenza del condannato, che il legislatore ha inteso valorizzare al fine di attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di soggetti tossicodipendenti (Sez. 1, n. 7190 del 14/02/2007, Bernardis, Rv. 235686 - 01), in ragione della peculiare condizione di tale categoria di autori di reato, che spesso commettono, con modalità seriali, azioni delittuose per procacciarsi la sostanza da cui sono dipendenti. Se è vero che ciascuno di tali indici, singolarmente considerati, può non essere, in sé, indicativo dell’esistenza di una cornice deliberativa comune ai singoli episodi, deve nondimeno riconoscersi che la presenza di una pluralità di essi consente in genere di formulare, alla stregua di un criterio di probabilità logica, che essi siano riconducibili a una stessa risoluzione criminosa, salvo che comunque risulti che i successivi reati risultino comunque frutto di una determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, citata). Laddove, invece, quest’ultima condizione non risulti, deve ritenersi, come anticipato, che l’identità del disegno criminoso sia apprezzabile anche in base alla constatazione di alcuni soltanto di tali elementi indicatori, purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). 3. Venendo al caso di specie, va osservato, ancora in premessa, che la richiesta di riconoscimento della continuazione ha riguardato: 1) la sentenza del Tribunale di Bari in data 6 luglio 2022, irrevocabile il 4 dicembre 2022, con cui MA è stato dichiarato colpevole degli episodi di furto in abitazione commessi in NA (Bari) in data 8 e 9 maggio 2016, venendo condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione e 1.200.00 euro di multa;
2) la sentenza del Tribunale di Bari in data 26 novembre 2020, irrevocabile il 17 febbraio 2021, con cui egli è stato ritenuto colpevole di concorso nel tentato furto aggravato commesso in NA (Bari) il 30 ottobre 2016, con condanna alla pena di 1 anno di reclusione e di 300.00 euro di multa;
3) la sentenza in data 7 luglio 2017 del Tribunale di Trani, irrevocabile il 12 settembre 2017, con cui MA è stato ritenuto colpevole di furto consumato e tentato commessi in Barletta (Bari) il 17 dicembre 2016, venendo condannato a 1 mese di reclusione e 200 euro di multa;
4) la sentenza del Tribunale di Bari in data 5 aprile 2014, definitiva il 16 luglio 2014, relativa al concorso nel tentato furto aggravato commesso in Bari il 4 aprile 2014, per cui è stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione e di 200 euro di multa. Dunque, tutti gli episodi delittuosi oggetto della richiesta originaria riguardavano il delitto di furto, comune o in abitazione, realizzata dal solo OS o in concorso con altri soggetti;
tutti erano stati commessi in provincia di Bari;
6 quelli di cui ai nn. 1), 2) e 3), inoltre, risultavano compresi in un arco temporale di 7 mesi e 8 giorni, essendo i fatti di cui al n. 1) distanti 5 mesi e 21 giorni dal fatto di cui al n. 2), a sua volta distante 1 mese e 17 giorni da quello indicato al n. 3). 4. Benché la stessa ordinanza abbia dato atto dell’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché della contiguità spazio-temporale tra i fatti oggetto delle sentenze sub 1), 2) e 3), il Giudice dell’esecuzione ha nondimeno concluso nel senso dell’insussistenza di altri indicatori, concernenti le modalità esecutive delle condotte, i luoghi di commissione dei reati, l’identità dei complici;
e ha rilevato come la prima violazione ascrivibile a MA risalisse al 2014, sicché dovesse ritenersi inverosimile che egli, all’epoca, si fosse realmente rappresentato di compiere le successive condotte. In questo modo, tuttavia, il Tribunale ha reso una motivazione contraddittoria e illogica su un duplice versante. 4.1. Sotto un primo profilo, infatti, l’ordinanza ha valorizzato il dato della distanza temporale degli episodi oggetto della sentenza indicata al n. 4) rispetto agli altri, ritenendo, non illogicamente, che essa rendesse inverosimile l’esistenza di una medesima risoluzione criminosa fin dal 2014, mantenuta per anni;
ma anche, e stavolta irragionevolmente, che tale iato temporale assumesse rilevanza anche rispetto agli episodi, invece del tutto prossimi, oggetto delle sentenze di cui ai nn. 1), 2) e 3). 4.2. Sotto altro aspetto, il Tribunale non ha spiegato in che modo la presenza degli indicatori sintomatici dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso in relazione ai reati oggetto delle sentenze indicate ai nn. 1), 2) e 3) potesse essere inficiata da elementi di segno opposto, solo vagamente richiamati, come nel caso della diversa identità dei concorrenti o della non perfetta corrispondenza dei luoghi di commissione dei reati. Infatti, così come il variare della composizione dei compartecipi non può certo essere significativa rispetto al proposito criminoso di colui il quale abbia invece partecipato a tutti gli episodi, il dato della diversità del locus commissi delicti oblitera completamente che i singoli episodi erano, comunque, collocabili in una circoscritta area territoriale, ossia la provincia di Bari. E ciò anche a prescindere dall’ovvia considerazione che l’applicazione della continuazione non può essere limitata a episodi che si caratterizzino per la assoluta identità dei reati, delle relative modalità esecutive, del contesto spazio-temporale, della composizione soggettiva degli eventuali concorrenti, tanto più ove si consideri che gli episodi de quibus possono riguardare, secondo la chiara indicazione testuale dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., fattispecie incriminatrici differenti realizzate in momenti anche diversi. 7 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla continuazione dei reati di cui ai punti 1), 2) e 3) del provvedimento, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio in relazione a tali reati, al Tribunale di Bari, che a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 183 del 9 luglio 2013, deve essere individuato in diversa persona fisica. Nel resto, ovvero con riferimento ai reati oggetto della sentenza sub 4), il ricorso deve essere, invece, rigettato, avendo il Tribunale adeguatamente motivato la propria valutazione in ordine alla insussistenza del medesimo disegno criminoso attraverso il riferimento all’eccessiva distanza temporale di tali reati rispetto a quelli oggetto delle altre sentenze.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione dei reati di cui ai punti 1), 2) e 3) del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 4/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RL NO LU LI
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI LE AM, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per un nuovo giudizio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13316 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28 marzo 2024, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva proposta, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di OD MA. Secondo il Tribunale, infatti, «la semplice reiterazione dei reati commessi dall’istante - seppur alcuni di essi in un arco temporale relativamente ristretto (da maggio 2016 a dicembre 2016) ma anche in località diverse (tranne i primi due in loc. NA) - non» poteva «di per sé ritenersi come parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, non ravvisandosene i presupposti». 1.1. Con sentenza n. 38208 in data 28 giugno 2024, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò l’ordinanza impugnata, rilevando che il Tribunale di Bari, oltre a non aver indicato, nel provvedimento impugnato, le sentenze e i fatti di reato da porre in continuazione, aveva giustificato il rigetto dell’istanza «con una motivazione sbrigativa e, in parte, contraddittoria», in quanto, pur avendo dato atto dell’esistenza di alcuni indicatori potenzialmente sintomatici dell’unicità del disegno criminoso (omogeneità dei reati, vicinanza temporale e spaziale di alcuni di essi), aveva negato tale unicità senza, tuttavia, richiamare elementi concreti e specifici, desunti dalle decisioni allegate, capaci di superare la valenza positiva dei predetti indicatori. 1.2. Con ordinanza in data 17 ottobre 2025, il Tribunale di Bari ha nuovamente rigettato l’istanza proposta nell’interesse di MA. In primo luogo si è rilevato che i reati di cui alle sentenze sub 1), sub 2) e sub 3) sono stati commessi in tempi ravvicinati tra loro, essendo avvenuti a distanza di circa 5 mesi la prima dalla seconda e di meno di 2 mesi la seconda dalla terza, mentre i fatti di cui alla sentenza sub 4), ritenuta dall’istante il momento iniziale dell’elaborazione del disegno criminoso, sono stati commessi in epoca più risalente, ossia 2 anni prima degli altri. Per tale ragione, e tenuto conto del fatto delle differenti modalità esecutive (anche quanto al locus commissi delicti e alla diversità dei concorrenti), il Tribunale ha ritenuto che i delitti in parola siano riconducibili a una mera inclinazione a delinquere e non già a una «unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale» (v. pag. 3 della ordinanza impugnata). 2. OD MA ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen., nonché la 3 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l’ordinanza impugnata sia palesemente illogica nella parte in cui il Giudice dell’esecuzione, pur riconoscendo la presenza, in relazione ai fatti di cui alle sentenze sub 1), 2) e 3), degli indicatori già evidenziati dalla pronuncia rescindente (sovrapponibilità spaziale, unità temporale delle condotte, sistematica uniformità degli episodi), abbia negato il riconoscimento della continuazione in quanto il reato oggetto della sentenza sub 4) è stato commesso «ben 2 anni prima dei fatti commessi nel 2016». Sotto altro profilo si osserva che il giudice, in sede di giudizio di continuazione, può riconoscerla per alcuni reati e negarla per altri. E, tuttavia, il dato cronologico, inerente alla sola sentenza sub 4), verrebbe utilizzato per negare la continuazione anche tra le sentenze sub 1), 2) e 3), tutte aventi ad oggetto furti in abitazioni o pertinenze di esse e aventi analoghe modalità di commissione. Dunque, la motivazione sarebbe affetta da illogicità manifesta e violerebbe l’art. 671 cod. proc. pen., tenuto conto degli elementi indicati dallo stesso Tribunale, ritenuti dalla giurisprudenza indice di continuazione. In primis, vi sarebbe la commissione di un furto in abitazione in 3 sentenze (1, 2, 3), fermo restando che anche nel caso della sentenza sub 4), il furto sarebbe stato commesso in una panetteria allocata in una palazzina adibita ad abitazioni private, sicché sarebbe illogico escludere la continuazione per il fatto che il reato sia stato commesso in un luogo in cui si espleti attività lavorativa. In secondo luogo, sarebbe analoga la finalità di lucro e il bene protetto. Infine, nel caso delle sentenze sub 1) e 2), i reati sarebbero stati commessi nella loc. NA, mentre nella sentenza sub 3) in Barletta e in quella sub 4) in Bari;
e, dunque, sempre nel nord del barese e in provincia di Bari. Dunque, l’affermazione dell’ordinanza, secondo cui l’unicità del disegno criminoso sarebbe in contrasto con le modalità e circostanze delle condotte, non terrebbe conto dell’analogo modus operandi rispetto a una stessa tipologia di obiettivi, quali le abitazioni e pertinenze di esse, né del fatto che i luoghi di commissione del reato sarebbero vicini e tutti collocati nella provincia di Bari. Quanto, poi, al dato della diversità dei complici, la continuazione ben potrebbe sussistere anche senza la necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, potendo un singolo individuo agire in esecuzione di un piano unitario e preordinato, avvalendosi per le singole azioni di complici diversi, i quali potrebbero anche essere all’oscuro del disegno complessivo. Del resto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la nozione di continuazione non richiede che i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte. E la 4 stessa Corte costituzionale avrebbe chiarito che è sufficiente, a tal fine, che «l’interessato, prima di dare inizio alla serie criminosa, abbia avuto una rappresentazione, almeno sommaria, dei reati che si accingeva a commettere e che detti reati siano stati ispirati ad una finalità unitaria» (così Corte cost., n. 183 del 2013), escludendo che sia necessaria una precisa prefigurazione dell’azione delittuosa relativamente ai singoli episodi. 3. In data 4 febbraio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per un nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Va premesso che l’istituto della continuazione risponde alla finalità di addivenire a un più mite trattamento sanzionatorio per colui il quale si determini a commettere più violazioni della stessa o di diverse disposizioni incriminatrici in virtù di un singolo impulso, anziché in forza di spinte criminose indipendenti e reiterate, manifestando, in questo modo, una minore capacità a delinquere. Dunque, l’unico disegno criminoso, che dell’istituto in esame costituisce l’elemento identificante, deve essere inteso come un’originaria cornice deliberativa che ricomprenda, quantomeno nelle linee essenziali, i singoli episodi criminosi, di modo che ciascuna successiva manifestazione della volontà di violare la norma incriminatrice costituisca l’attuazione dell’iniziale risoluzione (Sez. 3, n. 27992 del 19/04/2021, Lorenzatto, in motivazione;
nella giurisprudenza precedente v. Sez. 6, n. 3353 del 02/12/1993, dep. 1994, Rv. 198976 - 01; Sez. 6, n. 2996 del 13/11/1992, dep. 1993, Rv. 193592 - 01). Essendosi al cospetto di processi che investono la sfera psichica dell’agente, la quale, salvi i casi infrequenti in cui l’agente dichiari ex ante i suoi propositi delittuosi, resta di regola inaccessibile all’indagine, la presenza di un unico disegno criminoso viene solitamente ricavata da indici esteriori da cui, in termini di elevata probabilità, sia possibile risalire, ex post e induttivamente, alla originaria risoluzione. Tra gli indicatori in questione, emergenti dalla consolidata esperienza giudiziaria, la giurisprudenza di legittimità ha individuato «l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita» (così Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). A tali indici, in sede 5 esecutiva, deve poi aggiungersi, a seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 49 del 2006, la eventuale condizione di tossicodipendenza del condannato, che il legislatore ha inteso valorizzare al fine di attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di soggetti tossicodipendenti (Sez. 1, n. 7190 del 14/02/2007, Bernardis, Rv. 235686 - 01), in ragione della peculiare condizione di tale categoria di autori di reato, che spesso commettono, con modalità seriali, azioni delittuose per procacciarsi la sostanza da cui sono dipendenti. Se è vero che ciascuno di tali indici, singolarmente considerati, può non essere, in sé, indicativo dell’esistenza di una cornice deliberativa comune ai singoli episodi, deve nondimeno riconoscersi che la presenza di una pluralità di essi consente in genere di formulare, alla stregua di un criterio di probabilità logica, che essi siano riconducibili a una stessa risoluzione criminosa, salvo che comunque risulti che i successivi reati risultino comunque frutto di una determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, citata). Laddove, invece, quest’ultima condizione non risulti, deve ritenersi, come anticipato, che l’identità del disegno criminoso sia apprezzabile anche in base alla constatazione di alcuni soltanto di tali elementi indicatori, purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). 3. Venendo al caso di specie, va osservato, ancora in premessa, che la richiesta di riconoscimento della continuazione ha riguardato: 1) la sentenza del Tribunale di Bari in data 6 luglio 2022, irrevocabile il 4 dicembre 2022, con cui MA è stato dichiarato colpevole degli episodi di furto in abitazione commessi in NA (Bari) in data 8 e 9 maggio 2016, venendo condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione e 1.200.00 euro di multa;
2) la sentenza del Tribunale di Bari in data 26 novembre 2020, irrevocabile il 17 febbraio 2021, con cui egli è stato ritenuto colpevole di concorso nel tentato furto aggravato commesso in NA (Bari) il 30 ottobre 2016, con condanna alla pena di 1 anno di reclusione e di 300.00 euro di multa;
3) la sentenza in data 7 luglio 2017 del Tribunale di Trani, irrevocabile il 12 settembre 2017, con cui MA è stato ritenuto colpevole di furto consumato e tentato commessi in Barletta (Bari) il 17 dicembre 2016, venendo condannato a 1 mese di reclusione e 200 euro di multa;
4) la sentenza del Tribunale di Bari in data 5 aprile 2014, definitiva il 16 luglio 2014, relativa al concorso nel tentato furto aggravato commesso in Bari il 4 aprile 2014, per cui è stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione e di 200 euro di multa. Dunque, tutti gli episodi delittuosi oggetto della richiesta originaria riguardavano il delitto di furto, comune o in abitazione, realizzata dal solo OS o in concorso con altri soggetti;
tutti erano stati commessi in provincia di Bari;
6 quelli di cui ai nn. 1), 2) e 3), inoltre, risultavano compresi in un arco temporale di 7 mesi e 8 giorni, essendo i fatti di cui al n. 1) distanti 5 mesi e 21 giorni dal fatto di cui al n. 2), a sua volta distante 1 mese e 17 giorni da quello indicato al n. 3). 4. Benché la stessa ordinanza abbia dato atto dell’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché della contiguità spazio-temporale tra i fatti oggetto delle sentenze sub 1), 2) e 3), il Giudice dell’esecuzione ha nondimeno concluso nel senso dell’insussistenza di altri indicatori, concernenti le modalità esecutive delle condotte, i luoghi di commissione dei reati, l’identità dei complici;
e ha rilevato come la prima violazione ascrivibile a MA risalisse al 2014, sicché dovesse ritenersi inverosimile che egli, all’epoca, si fosse realmente rappresentato di compiere le successive condotte. In questo modo, tuttavia, il Tribunale ha reso una motivazione contraddittoria e illogica su un duplice versante. 4.1. Sotto un primo profilo, infatti, l’ordinanza ha valorizzato il dato della distanza temporale degli episodi oggetto della sentenza indicata al n. 4) rispetto agli altri, ritenendo, non illogicamente, che essa rendesse inverosimile l’esistenza di una medesima risoluzione criminosa fin dal 2014, mantenuta per anni;
ma anche, e stavolta irragionevolmente, che tale iato temporale assumesse rilevanza anche rispetto agli episodi, invece del tutto prossimi, oggetto delle sentenze di cui ai nn. 1), 2) e 3). 4.2. Sotto altro aspetto, il Tribunale non ha spiegato in che modo la presenza degli indicatori sintomatici dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso in relazione ai reati oggetto delle sentenze indicate ai nn. 1), 2) e 3) potesse essere inficiata da elementi di segno opposto, solo vagamente richiamati, come nel caso della diversa identità dei concorrenti o della non perfetta corrispondenza dei luoghi di commissione dei reati. Infatti, così come il variare della composizione dei compartecipi non può certo essere significativa rispetto al proposito criminoso di colui il quale abbia invece partecipato a tutti gli episodi, il dato della diversità del locus commissi delicti oblitera completamente che i singoli episodi erano, comunque, collocabili in una circoscritta area territoriale, ossia la provincia di Bari. E ciò anche a prescindere dall’ovvia considerazione che l’applicazione della continuazione non può essere limitata a episodi che si caratterizzino per la assoluta identità dei reati, delle relative modalità esecutive, del contesto spazio-temporale, della composizione soggettiva degli eventuali concorrenti, tanto più ove si consideri che gli episodi de quibus possono riguardare, secondo la chiara indicazione testuale dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., fattispecie incriminatrici differenti realizzate in momenti anche diversi. 7 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla continuazione dei reati di cui ai punti 1), 2) e 3) del provvedimento, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio in relazione a tali reati, al Tribunale di Bari, che a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 183 del 9 luglio 2013, deve essere individuato in diversa persona fisica. Nel resto, ovvero con riferimento ai reati oggetto della sentenza sub 4), il ricorso deve essere, invece, rigettato, avendo il Tribunale adeguatamente motivato la propria valutazione in ordine alla insussistenza del medesimo disegno criminoso attraverso il riferimento all’eccessiva distanza temporale di tali reati rispetto a quelli oggetto delle altre sentenze.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione dei reati di cui ai punti 1), 2) e 3) del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 4/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RL NO LU LI