Sentenza 13 ottobre 1998
Massime • 1
Ai fini della legittimazione del sequestro preventivo non occorre un' intrinseca specifica e strutturale strumentalità della cosa rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, essendo al contrario necessario e sufficiente che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa - anche indirettamente collegata al reato - costituisca un pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato o ancora di agevolazione alla commissione di altri reati. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un'autobotte con la quale erano stati effettuati scarichi abusivi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/1998, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIOLETTI Giovanni Presidente del 13/10/98
1. Dott. POSTIGLIONE Amedeo Consigliere SENTENZA
2. " MORGIGNI NT " N.2586
3. " SI AL " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N.18725/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ER EL n. Vico Equense in data 11 luglio 1974
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 6 febbraio 1998 in sede di appello ex art.322 bis c.p.p. Sentita la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese Letta la requisitoria che ha concluso per: rigetto e con errore materiale.
Svolgimento del processo
TI LL ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in sede di appello ex art.322 bis c.p.p., emessa in data 6 febbraio 1998. la quale rigettava il gravame avverso il provvedimento del G.i.p. della Pretura di Torre Annunziata, con cui era stata respinta l'istanza di revoca del sequestro preventivo di un autobotte con la quale si procedeva a sversare alcuni scarichi senza autorizzazione, deducendo quali motivi la violazione degli artt.137 e 142 c.p.p., in quanto il verbale dell'udienza del 6 febbraio 1998 non era stato sottoscritto dal Presidente, quella degli artt.309 e 525 c.p.p., poiché il Presidente del Tribunale che risulta dal l'intestazione della sentenza è persona diversa da quella che ha partecipato all'udienza, l'erronea applicazione dell'art.321 c.p.p., poiché non sussisteva un nesso di strumentalità necessaria fra il mezzo e la commissione del reato contestato e l'illogicità manifesta della motivazione al riguardo. Motivi della decisione
I motivi addotti non appaiono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Occorre procedere ad una differente trattazione dei motivi dedotti, giacché, ove fosse fondato quello attinente al merito, intimamente connesso con l'altro relativo alla manifesta illogicità della motivazione, sarebbe inutile soffermarsi sui primi due di natura processuale.
Il Tribunale partenopeo nel discutere sul concetto di cose pertinenti al reato segue una concezione avanzata da parte della dottrina e della giurisprudenza non condivisa da questo collegio e contraddetta da un orientamento differente di questa Corte.
Infatti la nozione di cose pertinenti al reato, lasciata espressamente dal legislatore all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, è stata ritenuta più ampia di quella di corpo di reato definita nell'art.253 secondo comma c.p.p., essendosi in detta norma operata tale distinzione per fornire una "definizione sufficientemente comprensiva sul concetto di corpo del reato e per mettere in risalto che la categoria dei beni pertinenti al reato non comprende solo questo ma abbraccia tutte le cose legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa"(Rel.prog.prel. in G.U. 24 ottobre 1988 pag.68).
Si è pertanto affermato il principio secondo cui le due categorie si pongono tra loro in un rapporto di continenza, come due cerchi concentrici, nel senso che la prima è più vasta e contiene anche la seconda (cfr. Cass. sez.III 19 maggio 1995, P.M. in proc. Dearca con indicazione dei precedenti).
Il limite dell'oggetto del sequestro preventivo è costituito, quindi, dal rapporto di pertinenza al reato della res sottoposta a misura cautelare reale (cfr.Cass. sez.VI 7 settembre 1993,P.M. in proc.Schiavetto, contra Cass. sez.I 14 dicembre 1992,De Pompeis e Cass. sez.III 10 maggio 1990,Panetta). Peraltro questa Corte ha varie volte asserito che la formula "cose pertinenti al reato" è sostanzialmente identica a quella usata dall'art.337 c.p.p. 1930 (Cass. sez.V 12 luglio 1990,Marin) e che non sussistono valide ragioni ne' testuali ne' sistematiche e teleologiche per accedere ad un'esegesi restrittiva della locuzione, i cui connotati tecnici possono desumersi dalla precedente elaborazione giurisprudenziale (Cass. sez.III 21 giugno 1994, Pizzarella).
In sostanza non si accede alla tesi, avanzata da una parte della dottrina e condivisa da un orientamento di questa Corte (Cass. sez.III 23 marzo 1993,Bertelli e Cass. sez.II 22 ottobre 1993,Ferretti fra le ultime), secondo cui occorre un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità della cosa rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione (cfr. contro questa impostazione amplius Cass. sez.III 2 marzo 1996 n. 490,Morandi rv.205405). Infatti una simile interpretazione contrasta con le finalità del sequestro preventivo quali erano state elaborate dalla giurisprudenza sotto il vigore del precedente codice di rito, che non lo prevedeva espressamente e con il notevole ampliamento del raggio di azione di esso in quello vigente, varie volte riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza e dalla migliore dottrina (Cass. sez.V 15 aprile 1992,Marsiglia e Cass. sez.III 3 novembre 1994 n. 2905, Baruti rv.200725).
Del resto l'art.253 c.p.p. definisce corpo di reato "le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo", sicché la nozione di cose pertinenti al reato, oltre a comprendere dette cose, deve riguardare anche quelle, mobili o immobili che anche in via indiretta, secondo l'espresso riconoscimento della Relazione al progetto preliminare, sono collegate in vario modo al reato. Il sequestro preventivo. invero, può essere adottato in funzione sia della confisca sia della prevenzione di un pericolo e la relativa normativa è stata pensata e formulata ponendo "l'accento sui fini della misura cautelare più che sulla caratteristica delle cose materiali su cui essa è destinata ad incidere"
(rel.prog.prel.1988,80), sicché l'espressione "cose pertinenti al reato" assume un significato "scarsamente delimitativo" (loc.ult. cit.).
Pertanto, secondo quanto rilevato dal consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. sez.III 21 giugno 1994,Pizzarella cui adde Cass. sez.III 6 settembre 1995,Le Rose), il problema della delimitazione dell'applicazione del sequestro preventivo perché non si risolva in un'indiscriminata ed esasperata compressione dei diritti individuali di proprietà e di libera iniziativa economica privata, in un necessario bilanciamento di interessi. avuta comunque presente, in una gerarchia dei valori costituzionali, la natura di diritti le condizionati" di quelli su indicati. si risolve nelle sue peculiarità e quindi nella possibilità che la libera disponibilità della cosa costituisca un pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato o dell'agevolazione della commissione di altri.
Il concetto di protrazione del comportamento illecito è proprio del reato permanente mentre la reiterazione della condotta criminosa richiama le caratteristiche del reato abituale e l'agevolazione della commissione di altri reati quello continuato, ma le espressioni utilizzate non si limitano ad individuare solo dette figure di reati, ma tutti quelli che producono alcune delle conseguenze su evidenziate (ex.gr. istantanei con effetti permanenti e delitto tentato per rimanere alla enucleazione di alcune categorie generali). Il pericolo va inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa e può derivare non solo dalla potenzialità della res oggetto del sequestro preventivo di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale, ma anche dalla semplice possibilità di contribuire al perfezionamento del reato. In sostanza l'ambito oggettivo, in senso quantitativo e qualitativo, della misura cautelare reale in parola viene calibrato sulla necessità di inibire attività illecite attraverso un vincolo di indisponibilità su cose, direttamente o in via indiretta, implicate dall'agire vietato. Tale finalità interdittiva è confermata e rafforzata da uno specifico riscontro normativo (art.85 disp. att. c.p.p.), il quale consente la restituzione della cosa mediante l'adempimento di alcune prescrizioni imposte con il consenso del l'interessato, giacché tale disposizione non avrebbe alcun senso ove fra la res ed il reato contestato dovesse sussistere un rapporto di specifica e strutturale strumentalità necessaria rispetto anche ai probabili futuri reati, in quanto le prescrizioni da impartire sarebbero inutili, poiché non consentirebbero di eliminare tale nesso "indissolubile". Il precetto trova, invece, una sua logica spiegazione ed un suo sistematico collegamento, qualora si ritenga di dover avere riguardo ai presupposti ed ai requisiti propri del sequestro preventivo e si reputi possibile apporre un vincolo di indisponibilità ad una cosa implicata, in via diretta o mediata, nell'agire vietato, giacché, in tal caso, le prescrizioni impartite servono ad escludere la possibilità di reiterazione del reato o di commissione di probabili futuri reati, onde vien meno la ragione del sequestro. Pertanto spetta al giudice di merito con adeguata motivazione una valutazione rigorosa della sussistenza del cennato pericolo derivante dalla libera disponibilità della cosa attraverso la considerazione , con riguardo alla molteplicità dei casi concreti, di una pluralità di elementi oggettivi e soggettivi (quali la natura della cosa, la sua connessione con il reato, la sua destinazione alla commissione dell'illecito e le circostanze del suo impiego), onde l'apprezzamento del compendio di detti elementi, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
Le caratteristiche di questo tipo di sequestro escludono che possa assumere rilievo l'espressa previsione normativa della possibilità di applicare detta misura cautelare ad alcune cose collegate solo in via indiretta con la commissione del reato (ex.gr. sequestro dell'immobile sede di enti, associazioni o gruppi la cui pratica politica sia degenerata in lotta armata (art.3 l. 8 agosto 1977 n.533) ed il sequestro del mezzo di trasporto utilizzato da chi esercita la mediazione di manodopera in agricoltura (art.27 l. n. 56 del 1987) c.d. caporalato), giacché queste norme, lungi dal costituire un'eccezione ad una differente regola, sono applicazione della funzione già illustrata del sequestro preventivo. Le superiori considerazioni spiegano l'intervenuto mutamento di indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in ordine alla sequestrabilità di un immobile in cui si svolgevano giuochi d'azzardo (Cass. sez.III 28 aprile 1993,Occhineri e Cass. sez.III 20 maggio 1993,Guerrieri cui adde Cass. sez.III 21 giugno 1994.Pizzardi e Cass. sez.III 10 novembre 1994.Parisi contra Cass. sez.III 10 aprile 1990,Panetta) o l'imputato esercitava abusivamente la professione medica (Cass. sez.VI 7 settembre 1993,P.M. in proc. Schiavetto) ovvero di un bene appartenente ad una società fallita e sottratto alle ragioni creditorie (Cass. sez.V 27 gennaio 1993 in Riv. dir. e proc.pen. 1993,645) oppure di un edificio eseguito in virtù della commissione di reati di falso e/o di delitti contro la P.A.(Cass. sez.VI 4 gennaio 1995,Gariazzo e Cass. sez.III 29 settembre 1994,Troisi). Pertanto, alla luce dell'indirizzo condiviso, non sussiste il vizio denunciato di violazione dell'art.321 c.p.p., nel quale resta assorbito quello di manifesta illogicità della motivazione. Peraltro detta censura relativa alla motivazione dell'ordinanza del Tribunale della città del Vesuvio non sussiste, poiché il dissequestro del deposito è stato pronunciato in quanto la ricorrente "ha provveduto ad eliminare le tubazioni di scarico che si collegano alla rete fognaria comunale, in tal modo precludendo la reiterazione dell'illecito utilizzo del locale", secondo quanto, del resto, avanzato nell'istanza al G.i.p. dall'impugnante, che accedeva pure ad una restituzione con prescrizioni a norma dell'art.85 disp. att. c.p.p.. Inoltre il sequestro preventivo dell'automezzo è stato mantenuto, poiché il suo possesso senza la prova di "un contratto di prelievo e smaltimento attraverso automezzi specializzati ed in luoghi opportuni"non elimina" il pericolo di reiterazione del reato o, di commissione di altri reati", ben potendo proseguire nell'illecito sversamento del siero e dei residui di lavorazione "in luoghi a tanto non abilitati" oltre che ad eseguire "lecite" operazioni di $t raccolta, trasporto e consegna del siero alla società acquirente". Pertanto, nonostante si sconosca se il veicolo sia autorizzato al trasporto di rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997 e successive modificazioni, onde neppure detta attività sarebbe lecita, il nucleo centrale della motivazione non è il nesso strumentale tra la cosa ed il reato contestato, bensì la carenza o la presenza dei presupposti e dei requisiti su cui si fonda il sequestro preventivo già su illustrati, sicché, semmai, la contraddizione sussiste tra l'indirizzo giurisprudenziale, che si asserisce di seguire, e l'effettiva pratica attuazione di questi principi, operata, invece, sulla base del differente orientamento condiviso da questo collegio.
Tuttavia una simile aporia è ininfluente, poiché l'iter logico motivazionale è coerente e congruo, avuto riguardo alla tesi accolta.
Esclusa la fondatezza di dette censure, gli altri due motivi processuali addotti sono manifestamente infondati, perché in contrasto con costante giurisprudenza di questa, Corte ed uno basato su una difforme rappresentazione dell'effettiva realtà fattuale. Ed invero, secondo quanto affermato da questa Corte (Cass. sez.I 2 dicembre 1993 n. 11077,Chitis rv.197550), la nullità del verbale di udienza deriva dall'omessa sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha compilato e non del magistrato o del Presidente del collegio, sicché non è invocabile nella fattispecie tale nullità, poiché il verbale del 6 febbraio 1998 è sottoscritto dal segretario, cui competeva la redazione.
Inoltre la violazione del principio di immutabilità del giudice ovvero la sottoscrizione dell'ordinanza impugnata da parte di un Presidente diverso da quello che ha partecipato all'udienza non sussistono, giacché si è verificata soltanto un'erronea indicazione del dott. Gianpaolo Guglielmo nell'epigrafe del provvedimento, in quanto la sottoscrizione apposta in calce all'ordinanza impugnata si appartiene al dott. Alfonso Varone, che, anche a detta della ricorrente, ha presieduto il collegio all'udienza del 6 febbraio 1998.
Infatti, poiché è stato denunciato un vizio procedurale, è consentito a questa Corte prendere visione degli atti, dai quali risulta in maniera incontrovertibile che il Presidente Guglielmo appone una sottoscrizione leggibile e con l'indicazione del cognome per intero, mentre il Presidente Varone presenta un segno grafico. sempre identico, ma più complesso quasi fosse una sigla (cfr. fll.36 e 41 e 72 per il dott. Guglielmo e fll.714 e 76 per il dott. Varone). Pertanto si versa in un'ipotesi di errore materiale da correggere in base all'art.130 c.p.p. (cfr.in termini Cass. sez.un. 16 ottobre 1995 n. 28,Ricci rv.202402),disponendosi che nell'epigrafe della sentenza in luogo dell'indicazione del dott. Gianpaolo Guglielmo quale Presidente del collegio deve essere apposta quella del dott. Alfonso Varone.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone correggersi l'epigrafe dell'ordinanza impugnata nel senso che in luogo del dott. Gianpaolo Guglielmo deve essere indicato quale Presidente del collegio il dott. Alfonso Varone.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 ottobre 1998. Depositato in cancelleria il 11 dicembre 1998