Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/1998, n. 2586
CASS
Sentenza 13 ottobre 1998

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Ai fini della legittimazione del sequestro preventivo non occorre un' intrinseca specifica e strutturale strumentalità della cosa rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, essendo al contrario necessario e sufficiente che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa - anche indirettamente collegata al reato - costituisca un pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato o ancora di agevolazione alla commissione di altri reati. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un'autobotte con la quale erano stati effettuati scarichi abusivi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/1998, n. 2586
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2586
    Data del deposito : 13 ottobre 1998

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