CASS
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 10067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10067 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - PA MA CO IA MO NT RA NO ES RI SENTENZA sul ricorso proposto da: CH CL (CUI 01C3SBU), nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/07/2025 della Corte di appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha accolto la richiesta formulata dal pubblico ministero, rivolta alla revoca dell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, concesso a CL CH nella misura di anni tre di reclusione ed euro 2.500,00 di multa con ordinanza del Tribunale di Firenze del 27 giugno 2007. La richiesta era fondata sulla commissione, in data 23 aprile 2008, di un nuovo reato per il quale era intervenuta condanna alla pena detentiva di anni due di reclusione, irrogata con sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze del 5 febbraio 2013. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso CL CH, deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 666, commi 3 e 4, e 674 cod. proc. pen., integrante una nullità di ordine generale assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., per essere stato il provvedimento impugnato emesso de plano, senza previa fissazione dell’udienza camerale e senza avviso alle parti e al difensore.
3. Con memoria del 26 gennaio 2026 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento ordinario del giudice dell'esecuzione si deve osservare quanto stabilito dall’art. 666 cod. proc. pen. che, inserito tra le disposizioni generali sull’esecuzione, ha la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice, eccezion fatta nei casi in cui la Penale Sent. Sez. 1 Num. 10067 Anno 2026 Presidente: BO MO Relatore: NO NT RA Data Udienza: 29/01/2026 procedura de plano sia specificamente prevista quale fase preliminare dell’ordinario procedimento camerale (così, in parte motiva, Sez. 1, n. 41344 del 15/10/2009, Ascone, n.m, che richiama Sez. 1, n. 5859 del 06/12/1994, Daniele, Rv. 200246; Sez. 3, 17 novembre 1999, Esposito, Rv. 216349; Sez. 1, 5 marzo 1996, Verde, Rv. 204311). Come sancito da indirizzo risalente e costante, «in materia di esecuzione, per i provvedimenti concernenti la revoca dei benefici applicati ai condannati deve osservarsi la procedura di cui all’art. 666 cod. proc. pen. (fissazione di udienza camerale con avviso alle parti interessate e presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore), mentre la procedura "de plano" è applicabile ai soli provvedimenti concernenti l’adozione di amnistia ed indulto nei confronti dei medesimi (art. 672 cod. proc. pen.). La revoca dell’indulto senza il ricorso alla procedura prevista dal predetto art. 666 comporta nullità assoluta ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa del destinatario del provvedimento» (Sez. 1, n. 3873 del 05/10/1993, Lattari, Rv. 196730 – 01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, Tozzi, Rv. 245574; Sez. 1, n. 46704 del 08/11/2013, Anzaloni, Rv. 257477 – 01). Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione ha revocato l’indulto con procedura de plano, senza dare avviso alle parti e senza fissare l’udienza di comparizione. Ne consegue la nullità assoluta del giudizio e del provvedimento conclusivo, che può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
3. S’impone pertanto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NT RA NO MO BO 2
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha accolto la richiesta formulata dal pubblico ministero, rivolta alla revoca dell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, concesso a CL CH nella misura di anni tre di reclusione ed euro 2.500,00 di multa con ordinanza del Tribunale di Firenze del 27 giugno 2007. La richiesta era fondata sulla commissione, in data 23 aprile 2008, di un nuovo reato per il quale era intervenuta condanna alla pena detentiva di anni due di reclusione, irrogata con sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze del 5 febbraio 2013. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso CL CH, deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 666, commi 3 e 4, e 674 cod. proc. pen., integrante una nullità di ordine generale assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., per essere stato il provvedimento impugnato emesso de plano, senza previa fissazione dell’udienza camerale e senza avviso alle parti e al difensore.
3. Con memoria del 26 gennaio 2026 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento ordinario del giudice dell'esecuzione si deve osservare quanto stabilito dall’art. 666 cod. proc. pen. che, inserito tra le disposizioni generali sull’esecuzione, ha la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice, eccezion fatta nei casi in cui la Penale Sent. Sez. 1 Num. 10067 Anno 2026 Presidente: BO MO Relatore: NO NT RA Data Udienza: 29/01/2026 procedura de plano sia specificamente prevista quale fase preliminare dell’ordinario procedimento camerale (così, in parte motiva, Sez. 1, n. 41344 del 15/10/2009, Ascone, n.m, che richiama Sez. 1, n. 5859 del 06/12/1994, Daniele, Rv. 200246; Sez. 3, 17 novembre 1999, Esposito, Rv. 216349; Sez. 1, 5 marzo 1996, Verde, Rv. 204311). Come sancito da indirizzo risalente e costante, «in materia di esecuzione, per i provvedimenti concernenti la revoca dei benefici applicati ai condannati deve osservarsi la procedura di cui all’art. 666 cod. proc. pen. (fissazione di udienza camerale con avviso alle parti interessate e presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore), mentre la procedura "de plano" è applicabile ai soli provvedimenti concernenti l’adozione di amnistia ed indulto nei confronti dei medesimi (art. 672 cod. proc. pen.). La revoca dell’indulto senza il ricorso alla procedura prevista dal predetto art. 666 comporta nullità assoluta ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa del destinatario del provvedimento» (Sez. 1, n. 3873 del 05/10/1993, Lattari, Rv. 196730 – 01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, Tozzi, Rv. 245574; Sez. 1, n. 46704 del 08/11/2013, Anzaloni, Rv. 257477 – 01). Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione ha revocato l’indulto con procedura de plano, senza dare avviso alle parti e senza fissare l’udienza di comparizione. Ne consegue la nullità assoluta del giudizio e del provvedimento conclusivo, che può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
3. S’impone pertanto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NT RA NO MO BO 2