Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. PROPE LA CORTE0 24 88 0 1 per diritti 6000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE Oggetto IMPHENAZIOPE SEZIONE PRIMA CIVILE Lobo ARBITRALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15005/98 Presidente Dott. Alfredo ROCCHI Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Cron.5157 Rep. 783 Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Ud. 08/11/00 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richlesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. -----IL-SOLE-24-OPE per diritti L. 6000 Srl già CO.GE.MAR. SpA CO.GE.MAR. Srl INFRASTRUTTURE 11-2 FEB 2001 IL CANCELLIERE INFRASTRUTTURE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI E3000 S. MARIA MAGGIORE 112, presso l'avvocato DI LAURO A., ERIA rappresentata e difesa dall'avvocato PROCACCINI ERNESTO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente CG074011 LIRE 3000
contro
LE SC RL, AR GA Ved. AC, AC AN, AC HI, elettivamente 2000 domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 46, presso l'avvocato CG074012 2049 PROPERZI PATRIZIA, che li rappresenta e difende CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE unitamente all'avvocato LIETO MODESTINO, giusta procura UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale in calce al controricorso;
al Sig. PRO PACeimi per diritti L. 1.000+ 4B, controricorrenti il 17 APE avversO la sentenza n. 394/97 della Corte d'Appello di AL CANCELLIERUNE CORTE SUPREMA BRESCIA, depositata il 26/06/97; UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. PROPERZ udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti udienza dell' 08/11/2000 dal Consigliere Dott. Mario 09 GIU. 2001 ADAMO;
IL CANCELLIERE udito per il ricorrente, l'Avvocato Procaccini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per i resistenti, l'Avvocato Lieto, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo, LIRE 1500 LE l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. 17 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 6.11.1990 LIP 0880600 ZO CC e RL RI proponevano impugnazio- ne, avanti alla Corte di Appello di Brescia, avverso il 0880595 lodo arbitrale pronunziato per la risoluzione della 0880598 vertenza insorta fra gli impugnanti e la "CO.GE.MAR. LIRE 10000 Costruzioni Generali Marano s.p.a. " Con sentenza in data 11.3/6.4.1992 la Corte di Ap- pello di Brescia, in sede di giudizio rescindente, ac- AT938819 2 coglieva la proposta impugnazione e dichiarava la nul- lità del lodo arbitrale, rimettendo con separata ordi- del nanza la causa in istruttoria per l'espletamento giudizio rescissorio. Con atto notificato in data 3.3.1993 la "CO.GE.MAR s.p.a. Infrastrutture" (già CO.GE.MAR Costruzioni Gene- rald Marano s.p.a.) proponeva ricorso per la cassazione della sentenza rescindente pronunziata dalla Corte di Appello di Brescia e la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza in data 31.1/25.2.1995 n 2148, cassava la impugnata sentenza e rinviava nuovamente alla Corte di Appello di Brescia, diversa sezione, affinchè valutas- se, in applicazione della normativa nel frattempo en- L trata in vigore, se le varie statuizioni contenute nel am lodo arbitrale fossero fra loro connesse in modo tale i da rendere impossibile la sopravvivenza della una nel- l'ipotesi di declaratoria di nullità dell' altra. A seguito della pronunzia della Corte di Cassazione la "CO.GE.MAR. Infrastrutture s.p.a." eccepiva l'impro- cedibilità del giudizio rescissorio, iniziato a seguito della pronunzia della sentenza poi cassata. 0410341 0410337 RL RI e gli eredi di ZO CC , dece- 0410336 duto nelle more, provvedevano a loro volta a riassumere 0410332 il giudizio di rinvio conseguente alla pron unzia della 0410331 0410327Corte di Cassazione. 0410326 AY6986633 AY638662 Il giudizio rescissorio ed il giudizio rescindente venivano quindi trattati da unico Collegio e rinviati per la decisione alla medesima udienza, ma non riuniti. Con sentenza in data 8.1/26.6.1997 la Corte di Ap- giudicando in sede rescissoria, de-pello di Brescia, terminava in £ 2.619.977.436 il corrispettivo dovuto a RL RI ed agli eredi di ZO TO dalla CO.GE.MAR Infrastrutture s.r.l. che condannava a pagare la differenza fra tale somma e quanto già versato ai creditori;
condannava altresì RL RI e gli eredi alla s.r.l. di ZO TO a corrispondere Infrastrutture gli interessi di legge sulla CO.GE.MAR somma di £ 35.245.776; regolava quindi i compensi dovu- ti agli arbitri e provvedeva in ordine a tutte le spese di giudizio. Ricorre per cassazione di tale sentenza la s.r.l. con ricorso fondato su CO.GE.MAR Infrastrutture cinque motivi. Resistono con controricorso GA GA, Anna e AR TO e RL RI. Motivi della decisione Con il primo motivo la CO.GE.MAR Infrastrutture s.r.l. lamenta. in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonchè insufficiente e contrad- 4 dittoria motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia. Rileva al riguardo che la Corte di merito ha pro- nunziato nella fase rescissoria, conseguente all'annul- lamento del lodo arbitrale, sulla base di una sentenza deliberata in pari data dalla Corte stessa , non ancora pubblicata e non allegata agli atti del giudizio dalle parti, in palese violazione dell'art. 115 c.p.c. che stabilisce che le decisioni del giudice devono essere documentazione prodotta dalle prese sulla base della parti. Nè nella specie può trovare applicazione, così come ritenuto dalla società ricorrente, il principio del fat- Albany to notorio, non potendosi qualificare come fatto noto- rio la conoscenza di una pronunzia non ancora pubblica- ta, tenuto altresì conto che è sempre in facoltà del giudicante procedere alla eventuale modifica della de- cisione, fino alla sua pubblicazione. Con il secondo motivo censura l'impugnata sentenza, in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c., per viola- zione e falsa applicazione dell'art. 336 c.p.c. nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Osserva al riguardo la società ricorrente che nono- stante avesse eccepito nel corso del giudizio di merito 5 che la sentenza della Corte di Cassazione che aveva cassato la sentenza dichiarativa della nullità del lodo arbitrale avesse travolto anche l'ordinanza che dava ingresso al giudizio rescissorio, la Corte di merito ha disatteso l'eccezione stessa, sul presupposto che la sentenza rescindente non era stata riformata, con sen- tenza passata in giudicato, in quanto la Corte di Cassa- zione aveva "operato una cassazione con rinvio dispo- nendo che quella sentenza rescindente fosse sostituita con altra che risaminasse la causa alla luce del prin- cipio di diritto imposto dall'applicazione dello ius superveniens". Decisione assolutamente errata in base al contenuto letterale dell'art. 336 c.p.c. che estende gli effetti della sentenza di cassazione ai provvedimenti ed atti dalla stessa dipendenti. Con il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 C.C. nonchè omessa insufficiente e con- traddittoria motivazione su un punto rilevante della controversia. Rileva la società ricorrente che la Corte di meri- to, violando i principi di ermeneutica previsti dallo art. 1362 c.c., ha ritenuto che i crediti previsti dal- l'allegato 3° non dovessero essere esclusi dalle atti- vità patrimoniali, in contrasto con il significato let- terale delle parole usate dalle parti contraenti che rendeva manifesta una volontà di segno contrario. Con il quarto motivo lamenta, in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 829 e 830 c.p.c., nonchè omessa insuffi- ciente e contraddittoria motivazione su un punto deci- sivo della controversia. Deduce, per quanto attiene alle posizioni DA, AN ed OS nonchè "alla questione dei loco- motori ordinati presso la S.N.C.B. e relative provvi- gioni" che tali questioni erano state ritenute non rie- saminabili dalla Corte di Appello di Brescia, nella fa- se rescindente del giudizio, in quanto non dedotte qua- li motivi di nullità del lodo arbitrale, talchè la Cor- te di merito non avrebbe dovuto più prenderle in consi- derazione nella successiva fase rescissoria. Con il quinto ed ultimo motivo censura l'impugnata sentenza, in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 829 e 830 c.p.c. nonchè per omessa inufficiente e contraddit- toria motivazione su un punto decisivo della controver- sia. Assume che la Corte di merito, dopo avere ritenuto nella fase rescidente del giudizio che la pronunzia de- 7 gli AA. in relazione alla regolarità degli impianti della Gleismac s.p.a. era stata emessa al di fuori del- la loro competenza, ha poi, nella fase rescissoria, pronunziato sul punto, esorbitando così dai limiti del giudizio. Il primo motivo di ricorso è fondato e va pertanto accolto. Al riguardo si osserva, in relazione alla prima \morn censura contenuta nel primo motivo che questa Corte Su- prema ha più volte precisato che il giudice deve deci- dere iusta alligata et probata e non può porre a fonda- mento della propria decisione documenti non prodotti in giudizio dalle parti, benchè alle stesse noti, posto che la decisione fondata su documenti non prodotti im- pedisce alle parti stesse di difendersi adeguatamente, in violazione dello ineludibile principio del contrad- dittorio. ( Cass. civ. sez. II 15.2.1983 n 1165 ) Questa Corte Suprema ha altresì precisato che CO- stituisce fatto notorio, che consente di derogare al principio dispositivo e del contraddittorio, non il fatto oggetto della conoscenza del singolo giudice ma il fatto di comune conoscenza, anche se limitato ad una zona determinata, sia perchè appartenga alla cultura media della collettività, sia perchè le sue ripercus- sioni siano tanto ampie ed immediate che la collettivi- 8 tà ne abbia fatto esperienza comune. ( Cass. civ. sez. I 9.7.1999 n 7181 Consegue che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto di poter porre a fondamento della sua decisio- ne la statuizione contenuta in altra sua sentenza, de- liberata in pari data, senza che il documento fosse stato prodotto in giudizio dalle parti, o quanto meno acquisito d'ufficio, se consentito dalla legge, onde permettere che sul documento si radicasse il contrad- dittorio, dovendosi certamente escludere che una sen- tenza, non oggetto di pubblico dominio, per avere for- mato oggetto di dibattito sui midia, possa costituire fatto notorio, nel senso su indicato. Il primo motivo va quindi accolto. Parimenti fondato deve poi ritenersi il secondo mo- tivo, in relazione al quale si Osserva che in base al "disposto dell'art. 336 c.p.c. la riforma о la cassa- zione parziale ha effetto anche sulle parti della sen- P tenza diendenti dalla sentenza riformata o cassata" Nella specie si evince dagli scritti difensivi che la Corte di Cassazione con la sentenza 25.2.1995 n 2148, ha cassato la sentenza della Corte di Brescia che aveva dichiarato la nullità dell'intero lodo arbitrale a seguito dell'accoglimento di alcune censure proposta dalla parte impugnante, rimettendo la causa alla stessa 9 Corte territoriale, diversa sezione, affinchè accertas- se alla luce dello ius superveniens, ritenuto applica- bile al caso dedotto in giudizio, se fosse possibile pervenire ad una decisione che non comportasse l'annul- lamento totale del lodo, annullamento, al contrario previsto ex lege, in base alla normativa previgente. Consegue che avendo la Corte di Cassazione cassato la intera sentenza impugnata, sia pure al fine indica- to, gli effetti della pronunzia si sono necessariamente estesi all'ordinanza che, preso atto della sentenza re- scindente, disponeva per l'inizio del conseguente giu- dizio rescissorio. Ulteriore conseguenza è che il giudizio rescisso- rio, conclusosi con la sentenza in esame è stato ini- ziato sulla base di una sentenza rescindente ed è pro- seguito sulla base di altra e diversa sentenza rescin- dente, in contrasto con lo art. 830 comma 2 c.p.c., che stabilisce che la sentenza rescindente debba precedere il giudizio rescissorio e non seguirlo, come avvenuto nella specie. Anche il secondo motivo va quindi accolto. Va a questo punto rilevato che nelle more del pre- sente giudizio la Corte Suprema ha esaminato il ricorso proposto avverso la seconda sentenza rescindente, acco- gliendolo per quanto di ragione e cassando in relazione 10 al punto accolto l'impugnata sentenza, come risulta dal dispositivo della sentenza di questa Corte Suprema al- legato in fotocopie di identico contenuto alle memorie depositate dalle parti. Da ciò consegue che la Corte territoriale dovrà procedere, sulla base del principio di diritto contenu- to nella testè indicata sentenza della Corte suprema, successivamente, inad un nuovo giudizio rescindente e base e in conseguenza dell'amananda pronunzia rescin- dente, ad un nuovo giudizio rescissorio, non sussisten- do più, a seguito della presente sentenza, alcuna deci- sione rescissoria. L'impugnata sentenza va quindi, interamente cassata con rinvio alla Corte di appello di Brescia, diversa sezione, che, tenuti presenti i su indicati punti di diritto, proceda ad un regolare giudizio rescissorio, sulla base della sentenza rescindente, da ultimo pro- nunziata, ritualmente prodotta in giudizio, dalla parte più diligente, in modo che sul contenuto ed i limiti della sentenza stessa si possa radicare il contraddit- torio delle parti. La Corte territoriale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Tenuto conto delle argomentazioni che precedono le censure di cui ai motivi tre quattro e cinque vanno di- 11 chiarati assorbiti.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Brescia, diversa sezione, an- che per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 8. novembre.2000 Il Consigliere relatore Il Presidente Mario Adamo IA EB. 2001 R E L L E C N A F C . USITATA 21 IN E A R T IL CANCELLIERE IE A IT L Maria Di биого izzo L E C ia Di M N A C IL Mag 60000 310000 15 MAR. 2001 12588 5 0 0 2 円 A 5 2 M