Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2011, n. 25011
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Sentenza 23 marzo 2011

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L'errore consistente nell'omessa confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, al momento della pronuncia della sentenza di condanna, non è, di regola, emendabile con il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, integrando un "vitium in iudicando" rettificabile solo dal giudice dell'impugnazione a seguito di apposito gravame del P.M. (In motivazione la Corte ha, tuttavia, precisato che il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. è ammesso quando la motivazione della sentenza sia estesa ai profili oggettivi e soggettivi della vicenda lottizzatoria e configuri la partecipazione, quanto meno colpevole, dei soggetti sui quali incombe il provvedimento ablatorio: solo in tal caso, secondo la Corte, la correzione integrativa non comporta la modifica essenziale o la sostituzione della decisione già assunta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2011, n. 25011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25011
    Data del deposito : 23 marzo 2011

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