Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 2
In tema di repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti, l'art. 19 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, nel prevedere che i mosti aventi una gradazione alcolica complessiva inferiore a 8 gradi devono essere sottoposti a vinificazione separata ed addizionati della sostanza rivelatrice prescritta, detta una disposizione, la cui inosservanza è configurata come illecito amministrativo e sanzionata dal successivo art. 91, non riferibile anche all'uva fresca, prima della sua trasformazione in mosto a mezzo di pigiatura o con altro mezzo. Uva e mosto costituiscono difatti beni diversi non solo fisicamente ma anche giuridicamente (a ciò alla stregua delle definizioni della legge nazionale e dell'ordinamento comunitario), sicché includere l'uva con gradazione alcolica complessiva inferiore a 8 gradi nell'ambito prescrittivo di una disposizione dettata per i mosti con quelle caratteristiche, equivarrebbe ad applicare una disciplina sanzionatoria ad un bene e ad una condotta non considerati dal legislatore, non sulla base di una interpretazione estensiva, ma attraverso una vera e propria analogia, non consentita in tema di sanzioni amministrative, operando per esse il principio di legalità ed il divieto di interpretazione analogica. (Nella specie, l'ordinanza ingiunzione era stata emessa per l'introduzione nel processo di vinificazione di un certo quantitativo di uve aventi una ricchezza zuccherina tale da non assicurare lo sviluppo della stessa gradazione alcolimetrica minima naturale prevista per i mosti; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di annullamento dell'ordinanza ingiunzione).
Poiché in tema di sanzioni amministrative vige il principio di legalità (art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689), deve escludersi che una circolare esplicativa di una legge possa estendere l'applicazione della sanzione a una condotta non prevista dalla legge della quale essa pretende costituire attuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2004, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI CHIETI, in persona del Prefetto pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CANTINA SOCIALE SANGRO S.C.A.R.L., in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso l'avvocato LUCIO MOSCARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA FANTINI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 122/99 del Pretore di LANCIANO, depositata il 17/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/04/2003 dal Consigliere Dott. Stefano PETITTI;
udito per il resistente l'Avvocato Moscarini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11 febbraio - 17 marzo 1999, il Pretore di Lanciano accoglieva l'opposizione proposta dalla NA Sociale Sangro soc. coop. a.r.l. avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Chieti per violazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 162 del 1965, consistita nell'aver introdotto in cantina uva di contenuto zuccherino tale da non assicurare al vino la gradazione alcolometrica minima naturale di 8,5% e nel non aver denaturato il mosto ottenuto con cloruro di sodio.
Nel proprio ricorso, la opponente aveva dedotto che nel corso di due controlli effettuati dall'Ispettorato dell'Ufficio Frodi di Pescara non era stato compiuto alcun accertamento tecnico sul titolo alcolometrico del vino conservato in cantina, neppure a campione, avendo gli agenti compiuto solo un controllo documentale delle bolle interne di consegna da parte dei soci di partite di uva. Tali bolle contenevano l'indicazione della gradazione zuccherina dell'uva conferita dai soci, al fine di ripartire tra di essi il netto ricavo della lavorazione in rapporto alla gradazione. L'opponente rilevava quindi che alle bolle in questione non poteva riconoscersi alcun valore di accertamento reale degli zuccheri presenti nelle uve conferite e che in ogni caso nessuna norma imponeva alle cantine di attestare con un documento obbligatorio il tenore zuccherino di ogni partita di uva introdotta;
in particolare, un simile obbligo non si rinveniva nel d.P.R. n. 165 del 1992 ne' nei regolamenti CEE n. 1769/71, 11153/75, 822/87, 986/8 e 2238/93, e ciò per la constatata inaffidabilità degli strumenti utilizzati per determinare il titolo zuccherino delle uve. Da ultimo, l'opponente rilevava che la disposizione ritenuta violata prevedeva un titolo alcolometrico non inferiore all'8% non alle uve bensì ai mosti di uva e cioè a un derivato delle uve stesse.
Il Pretore di Lanciano, con la impugnata sentenza, premesso che il sistema degli illeciti amministrativi è regolato dal fondamentale principio di legalità, con conseguente impossibilità di fare ricorso alla interpretazione analogica delle norme, ha rilevato che nella specie, nessuna contestazione è stata elevata alla cooperativa opponente in relazione al mosto prodotto: i verbali di accertamento e il successivo verbale di contestazione, infatti, fanno esclusivo riferimento alla introduzione nel processo di vinificazione di un certo quantitativo di uve aventi una ricchezza zuccherina tale da non assicurare lo sviluppo di una gradazione alcolometrica minima naturale di 8,5 volumi. Tuttavia, prosegue la sentenza impugnata, si tratta di contestazione del tutto estranea alla fattispecie astratta di cui sì è ipotizzata la violazione, giacché l'art. 19 prescrive che i mosti aventi una gradazione complessiva inferiore a 8^ devono essere sottoposti a vinificazione separata e addizionati della sostanza rivelatrice prescritta con decreto del ministero dell'agricoltura e le foreste, mentre il successivo art. 91 si limita a sanzionare l'inosservanza dell'art. 19. Nessun riferimento, quindi, alle uve e nessun divieto espresso di introdurre nella vinificazione uve di diverso contenuto zuccherino, purché idonee a produrre mosto con la gradazione minima suddetta, può desumersi dalle citate disposizioni.
Nè l'art. 19 potrebbe essere riferito, come sostiene l'amministrazione, come imposizione di un obbligo di introdurre nella vinificazione solo uve con una determinata gradazione zuccherina in modo da assicurare la produzione di un mosto avente le prescritte caratteristiche alcolometriche, al fine di evitare elusioni e raggiri. Una simile interpretazione infatti eccederebbe l'ambito della interpretazione estensiva e trasmoderebbe in una vera e propria interpretazione analogica, preclusa dal principio di legalità che governa la materia delle sanzioni amministrative. Il mosto infatti è un bene diverso dall'uva non solo nella accezione comune ma anche nella normativa nazionale e comunitaria, così come la gradazione alcolica è concetto diverso sia dalla gradazione alcolica potenziale, sia dalla gradazione alcolica complessiva, ed ancora mescolare uve con ricchezza zuccherina non omogenea è condotta diversa dal vinificare mosti aventi gradazione alcolica complessiva inferiore a 8^. Si tratta infatti di concetti e beni autonomi non riconducibili ad unità, collegati solo dall'esigenza di assicurare un prodotto, il vino, corrispondente ai criteri di qualità e sanità previsti dalla legge.
Avverso tale sentenza, la Prefettura di Chieti propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la NA Sociale Sangro, la quale ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, la Prefettura di Chieti denuncia il vizio di violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 162 del 1965, dell'art. 18 e dell'All. 1 al Reg. CEE 82/87 (recte: 822/87), dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981, nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
La distinzione tra uve e mosti, sulla quale il Pretore di Lanciano ha basato la propria decisione, sarebbe del tutto contraria alla legge. Sin dal giudizio di primo grado, infatti, ricorda la ricorrente, era stato rilevato che la contestazione aveva ad oggetto la introduzione in cantina di uva di contenuto zuccherino tale da non assicurare al vino una gradazione alcolometrica minima naturale dell'8,5% e la mancata denaturazione del mosto con cloruro di sodio. Ad avviso della ricorrente, la parte sostanziale dell'illecito sanzionatorio si sarebbe senz'altro concretizzata e la ratto della norma risulterebbe rispettata dalla sanzione irrogata. Infatti, contrariamene a quanto ritenuto dal Pretore, la differenza tra uva e mosto sarebbe puramente fisica, come quella fra frutto e liquido ricavato, giacché, nel ciclo produttivo, il prodotto che normalmente viene portato in cantina sarebbe un composto di uva-mosto, derivante dalla manipolazione, scuotimento, stratificazione del frutto nella raccolta, nel trasporto e nello scarico in cantina, tanto che i veicoli adibiti al trasporto sono in realtà dei contenitori di sostanza solido-liquida, che sarebbe praticamente già allo stato fisico di mosto, la cui composizione non verrebbe quindi modificata dalla successiva operazione di pigiatura. E proprio su tale composto verrebbe normalmente effettuata, da parte degli operatori, la verifica del tenore zuccherino.
La difesa erariale osserva altresì che circolari e disposizioni amministrative espressamente stabiliscono, quanto alle caratteristiche delle uve, che occorre accertare che queste abbiano la prescritta ricchezza zuccherina, in modo da consentire la produzione di un vino avente la gradazione alcolometrica minima naturale di 8,5 gradi per la zona C. 2^., e che le uve che non possiedono il prescritto tenore zuccherino devono essere vinificate separatamente e che i mosti ottenuti devono essere denaturati. E poiché le circolari sono state diffuse agli organismi ed enti rappresentativi di agricoltori, produttori, cooperative, dovrebbe ritenersi che sussista una accettata interpretazione applicativa delle disposizioni in questione. In sede comunitaria, poi, per uve fresche si intende il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina, mentre mosto d'uva è definito il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. E l'art. 18 del regolamento n. 822 del 1987, nell'autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto d'uva, del mosto di uve parzialmente fermentate, del vino nuovo ancora in fermentazione, avrebbe posto sullo stesso piano tali prodotti. Da qui, ad avviso della difesa erariale, la conclusione che tra uve fresche e mosto la differenza sarebbe puramente di status e/o conformazione fisica, senza alcuna intrinseca o sostanziale differenza, sicché, ai fini della irrogazione della sanzione, sarebbe del tutto irrilevante che l'accertamento dell'amministrazione si sia basato sulla gradazione alcolica dell'uva ovvero del mosto, e non potrebbe quindi dedursi alcuna violazione del principio di legalità.
Da ultimo, la ricorrente Prefettura censura la sentenza impugnata per non avere dato conto delle ragioni per cui non ha ritenuto attendibili le argomentazioni con le quali si era dimostrata l'identità tra mosti e uve ai fini della determinazione del tasso alcolico minimo.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
È opportuno premettere che la sanzione amministrativa, oggetto della impugnazione proposta dalla NA Sociale Sangro, è stata adottata dalla Prefettura di Chieti ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), il quale dispone: "I mosti aventi una gradazione alcolica complessiva inferiore ad 8 gradi devono essere sottoposti a vinificazione separata ed addizionati della sostanza rivelatrice, prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanità e sentito il parere di quello per l'industria e il commercio. Essi debbono essere impiegati per la produzione di vini da destinare all'acetificazione o alla distillazione per la produzione di acquavite o alcole di vino. Con il decreto di cui al precedente comma saranno anche stabilite le modalità da osservare per l'impiego della sostanza rivelatrice. I mosti predetti sono sottoposti ai vincoli di circolazione stabiliti per i vinelli". L'art. 91 del medesimo decreto stabilisce poi che "chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 19, 34, 37, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 38 e 39 è punito con la sanzione amministrativa di lire 150.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto, ma la pena non può, in ogni caso, essere inferiore a lire 600.000".
Per comprendere a quale prodotto si riferisca la prescrizione contenuta nell'art. 19 è sufficiente ricordare che l'art. 1 del d.P.R. n. 162 del 1965, dispone che "per mosto o mosto d'uva si intende il prodotto che si ricava dall'uva fresca o ammostata mediante pigiatura e sgrondatura o torchiatura, avente una gradazione complessiva naturale non inferiore a 8 gradi". Ai sensi della medesima disposizione, per "uva fresca si intende il frutto maturo della vite come pure l'uva stramatura o leggermente appassita a condizione che queste uve siano suscettibili di essere pigiate con i mezzi ordinari di cantina e di fermentare spontaneamente". Dalle definizioni contenute nella legislazione nazionale non si discostano, nella sostanza, quelle poste dalla normativa comunitaria. Il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, definisce infatti uve fresche "il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea" e mosto di uve "il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo o pari a 1% voi.". Il regolamento comunitario contiene anche altre definizioni dei mosti, che, peraltro, non rilevano ai fini della decisione del presente giudizio. Sempre a fini definitori, si deve tenere presente che l'art. 19 del d.P.R. n. 162 del 1965, nel prescrivere il divieto di impiego nella vinificazione dei mosti, li individua con riferimento alla gradazione alcolica complessiva. Questa è definita dall'art. 1 dello stesso d.P.R. come la gradazione alcolica, e cioè la quantità percentuale in volume di alcole effettivamente presente, determinata secondo i metodi ufficiali di analisi, più l'alcole potenziale, e cioè quello ottenibile dalla fermentazione degli zuccheri presenti, calcolati come zucchero invertito (grammi per cento ml a 20^ C) e adottando, come coefficiente di trasformazione zucchero in peso-alcole in volume, il fattore 0,6.
Alla luce delle definizioni ora ricordate, appare dunque evidente che, allorquando il legislatore, in un testo che detta norme per la repressione delle frodi nel commercio dei mosti, vini ed aceti, usa l'espressione "mosto", si riferisce al prodotto le cui caratteristiche fisiche corrispondono a quelle descritte, e cioè ad un prodotto che costituisce il frutto della pigiatura dell'uva fresca e che, in quanto tale non può identificarsi con quest'ultima, pur costituendone una trasformazione. Nel passaggio dall'uva fresca al mosto, infatti, vengono meno quelle parti dell'uva fresca che non possono essere trasformate e ridotte allo stato liquido, che caratterizza il mosto. Se dunque il legislatore ha inteso prescrivere che i mosti che abbiano una gradazione alcolica complessiva inferiore a 8 gradi devono essere sottoposti a vinificazione separata e addizionati con la sostanza rivelatrice prescritta, una interpretazione letterale, logica e sistematica della disposizione stessa impone di ritenere che la prescrizione concernente i mosti non possa riguardare l'uva fresca, prima della sua trasformazione in mosto a mezzo di pigiatura o con altro mezzo.
Ciò chiarito sul piano della interpretazione del precetto che la Prefettura di Chieti ha ritenuto violato dalla NA Sociale Sangro, appare evidente come la sentenza impugnata sia immune dal denunciato vizio di violazione di legge e di omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Il giudice dell'opposizione alla ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Chieti ha infatti correttamente affermato che il precetto suddetto non potesse essere in via interpretativa applicato all'uva fresca conferita dal produttore alla NA. Anzi, il Pretore ha rilevato che, nella impostazione 'accusatoria', le uve utilizzate "non avrebbero avuto una gradazione alcolica potenziale (o alcole potenziale o alcole da svolgere) tale da assicurare una gradazione complessiva naturale del mosto pari a 8,5^ e, perciò stesso, non avrebbero dovuto essere mescolate con uve aventi una ricchezza naturale zuccherina capace di sviluppare - anche, eventualmente, mescolate con quelle di gradazione inferiore - la predetta gradazione alcolica". In sostanza, ha osservato il giudice del merito, "la fattispecie concreta contestata alla NA Sociale Sangro è del tutto estranea alla fattispecie astratta di cui si è ipotizzata la violazione"; e ciò in quanto nessun riferimento alle uve è contenuto nell'art. 19 d.P.R. n. 165 del 1962, ne' alcun divieto espresso di introdurre nella vinificazione uve di diverso contenuto zuccherino - purché idonee a produrre mosto con la gradazione minima suddetta, appare desumibile dalla medesima disposizione. Del resto, si osserva ancora nella sentenza impugnata, non "è possibile interpretare le citate disposizioni come obbligo di introdurre nella vinificazione solo uve contenenti una gradazione zuccherina tale da assicurare la produzione di un mosto avente caratteristiche alcoliche volumetriche pari a 8^, al fine di evitare" - come sostenuto dall'amministrazione - "facili elusioni", "numerosi raggiri" e "possibili tentazioni".
L'interpretazione delle disposizioni di rango legislativo, posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio impugnato, risulta quindi estranea alla portata prescrittiva del precetto normativo e si sostanzia in una sorta di anticipazione della tutela avverso possibili frodi nella produzione e nella commercializzazione dei mosti, del vino e degli aceti. Interpretazione, questa, recepita dalla circolare indicata in ricorso, nella quale, in relazione alle caratteristiche delle uve, si afferma che "occorre accertare che le uve abbiano la prescritta ricchezza zuccherina, in modo da consentire la produzione di vino avente la gradazione alcolometrica minima naturale di ... gradi 8,5 ... per la zona C. 2^." e che "le uve che non possiedono il prescritto tenore zuccherino devono essere vinificate separatamente ed i mosti ottenuti devono essere denaturati (art. 19 d.P.R. 162/65) con 50 g/Q.le di sale raffinato. I vini ottenuti dalla vinificazione di dette uve possono circolare soltanto se destinati ad una distilleria ad uso aceti fico". In effetti, solo da tale circolare potrebbe desumersi che il precetto contenuto nell'art. 19 si riferisca non solo ai mosti, come definiti nell'art. 1 del d.P.R. n. 162 del 1965, ma anche alle uve fresche, come del pari definite dallo stesso articolo 1.
Tuttavia, poiché in tema di sanzioni amministrative vige il principio di legalità (art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689), deve escludersi che una circolare applicativa di una legge possa estendere l'applicabilità della sanzione a una condotta non prevista dalla legge della quale essa pretende ricostituire attuazione. Nè, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, potrebbe ritenersi che il ricondurre nella condotta sanzionata dagli artt. 19 e 91 del d.P.R. n. 162 del 1965 quella contestata alla NA Sociale resistente costituisca frutto di interpretazione estensiva, rivolta ad identificare l'esatto significato delle espressioni aventi più di un significato tecnico giuridico (Cass., 3 luglio 1967, n. 1621), sì da comprendere nella disposizione tutti i casi oggettivamente considerati dal legislatore (Cass., 4 giugno 1968, n. 1688; Cass., 6 maggio 1969, n. 1540; Cass., 26 gennaio 1971, n. 179;
Cass. 29 maggio 1971, n. 1612 e n. 1614; Cass., 7 dicembre 1972, n. 3538; Cass., 22 gennaio 1975, n. 250; Cass., 3 giugno 1976, n. 2004), e non anche di una vera e propria interpretazione analogica, la quale mira a ricomprendere nella sfera di applicazione di una disposizione casi non considerati dal legislatore (Cass. n. 1540 del 1969, cit.). Uva e mosto, infatti, costituiscono beni diversi non solo fisicamente ma anche giuridicamente (in proposito, si richiamano le definizioni della legge nazionale e dell'ordinamento comunitario), sicché applicare all'uva con una gradazione alcolica complessiva inferiore a 8 le medesime prescrizioni imposte per i mosti con quelle caratteristiche, equivarrebbe applicare una disciplina sanzionatoria ad un bene e ad una condotta non considerati dal legislatore, non sulla base di un'interpretazione estensiva, ma, appunto, attraverso una vera e propria analogia. Il che non è consentito in tema di sanzioni amministrative, operando per esse il principio di legalità e il divieto di interpretazione analogica (di recente, v. Cass., 26 novembre 2002, n. 16699; Cass., 4 luglio 3003, n. 10582; Cass., 5 luglio 2003, n. 10631). Il ricorso deve quindi essere rigettato. In considerazione della novità della questione trattata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004