Sentenza 25 febbraio 2002
Massime • 2
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore, non è configurabile la fattispecie dell'errore materiale della sentenza, emendabile mediante un provvedimento di rettificazione, verificandosi, invece, un vero e proprio vizio della pronuncia, in violazione del disposto dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 93 stesso codice, suscettibile di doglianza dinanzi al giudice del grado successivo per effetto dell'impugnazione, "in parte qua", della sentenza viziata (nella specie, trattandosi di omissione da parte del giudice d'appello, mediante ricorso per cassazione, proponibile dallo stesso difensore).
Per la richiesta di distrazione delle spese giudiziali di primo grado, domanda autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla, e, pertanto, essa può essere formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale ed anche in appello, non operando, in quest'ultimo caso, in relazione ad essa il divieto dello "ius novorum", sancito dall'art.345 cod. proc. civ., perché tale norma, mirando al rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, si riferisce alle domande delle parti sulle quali il giudice non può decidere senza la previa instaurazione del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2002, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ALFONSO ARATUCCI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PO ER, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio dell'avvocato RICCIULLI ANTONIO, difeso dall'avvocato PO MARILENA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IS DI IM IM IO & C SAS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 135/98 del Tribunale di FERRARA, SEZIONE CIVILE emessa il 10/12/1997,depositata il 04/03/98; RG.130/1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La I.S.E. di MA MO e RI & C. sas conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Ferrara, AB MA e OR TI, per sentirli condannare, eventualmente in via solidale tra loro, al pagamento di lire 3.855.243, per forniture di materiale idrotermosanitario commissionato e ritirato dal AB, che, affermava l'attrice, agiva nell'interesse della F.T. Impianti di OR TI, alla quale erano state inviate le relative fatture. Si costituiva il AB, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. restava contumace la F.T. Impianti.
Con sentenza del 19 febbraio 1996 il giudice adito condannava la OR al pagamento, in favore della I.S.E., della somma richiesta, oltre agli interessi legali fino al saldo, e alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in lire 2.290.000, nel mentre dichiarava compensate le spese tra le parti costituite. Appellava il AB, dolendosi della compensazione delle spese di lite, operata dal giudice di pace nonostante egli fosse stato ritenuto estraneo alla vicenda, per cui nessuna condanna era stata pronunciata nei suoi confronti;
e chiedeva pertanto che il Tribunale, in riforma della sentenza, condannasse la società I.S.E. alla rifusione delle spese del doppio grado. Quest'ultima proponeva appello incidentale, chiedendo che fosse condannato al pagamento, in solido, anche il AB.
Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 4 marzo 1998, ha rigettato l'appello incidentale e, in accoglimento del gravame principale, ha condannato la società I.S.E. a rimborsare al AB, di cui è stata confermata l'estraneità all'affare, le spese di lite del primo grado, liquidate in lire 1.500.000.
Ha condannato, infine, la società appellata a rifondere all'appellante le spese del grado, liquidate d'ufficio in lire 2.000.000.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'avvocato Roberto Poddi, difensore, nel giudizio di appello, del AB. Non ha svolto difese l'intimata società I.S.E.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 93 c.p.c. nonché omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che il Tribunale, accogliendo l'appello proposto dal AB, non si sia pronunciato sulla istanza, ritualmente formulata, di distrazione delle spese di lite a favore di esso procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario;
omissione che concreta non già un errore materiale correggibile con la procedura dell'art. 287 c.p.c., ma un vizio di omessa pronuncia, denunciabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato. il ricorso è fondato.
Si premette, in punto di fatto, che l'avvocato Poddi, difensore con procura del AB, nella comparsa conclusionale di appello chiese la "distrazione delle spese di lite" a suo favore, in quanto antistatario, in tal modo reiterando l'istanza di distrazione già proposta nelle conclusioni dell'atto di appello con riferimento ad "entrambe" dette spese, quelle di primo e secondo grado, da porsi, secondo l'appellante, a carico dell'I.S.E.
Il Tribunale, accogliendo l'appello del AB, ha condannato l'I.S.E. a rimborsare al AB le spese di primo grado, perché ingiustamente compensate dal giudice di pace, e, in forza della soccombenza, ha condannato la stessa I.S.E. a rimborsare al AB le spese del giudizio di secondo grado;
ma non ha provveduto sulla distrazione a favore dell'avvocato Poddi, il quale, coerentemente con le sue precedenti istanze, oggi reclama "la distrazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio (...) con conseguente condanna della I.S.E. (...) al pagamento (...) delle spese, competenze ed onorari di primo e secondo grado del giudizio, nella misura già liquidata dal Tribunale di Ferrara".
Come è noto, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore, non è configurabile la fattispecie dell'errore materiale della sentenza, emendabile mediante un provvedimento di rettificazione, verificandosi, per converso, un vero e proprio vizio della pronuncia, in violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 93 dello stesso codice, suscettibile di doglianza dinanzi al giudice del grado successivo per effetto dell'impugnazione, "in parte qua", della sentenza viziata, e, trattandosi di omissione da parte del giudice di appello, mediante il ricorso per cassazione, proponibile dallo stesso difensore, cui compete, per effetto dell'omessa pronuncia, la qualità di parte dello specifico rapporto processuale (Cass. 7 aprile 1999 n. 3356). Occorre osservare, altresì, che la distrazione delle spese del primo grado ben può essere chiesta dal difensore per la prima volta in appello, non operando, in relazione ad essa, il divieto dello "jus novum" sancito dall'art. 345 c.p.c. Questo, infatti, mirando al rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, si riferisce alle domande delle parti, sulle quali il giudice non può decidere senza la previa instaurazione del contraddittorio (art. 101 c.p.c.); mentre per l'istanza di distrazione delle spese, autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla, di guisa che, per questa ragione, si è ritenuto possa essere formulata, per la prima volta, anche nella comparsa conclusionale (Cass. 17 febbraio 1994 n. 1526). Anche la dottrina ha risolto affermativamente la questione, riconoscendo che, se la causa viene portata al giudice di appello, il procuratore possa valersi, "melius re perpensa", del diritto non esercitato prima: e ciò è tanto più vero quando il giudice di appello, come nel caso in esame è accaduto, riformando la sentenza del giudice di primo grado, pronuncia per la prima volta la condanna alle spese di quella fase.
Se da un lato, dunque, nessun problema si pone per le spese del grado di appello, non può dubitarsi nemmeno della ritualità dell'istanza di distrazione delle spese di prime cure, proposta per la prima volta in appello dall'avvocato Poddi, onde il giudice del gravame avrebbe dovuto provvedere anche su di essa.
All'omissione può ripararsi, in questa sede, con la cassazione, limitatamente alle statuizioni sulle spese, della sentenza impugnata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con una decisione di merito, adottata ai sensi dell'art. 384 lo comma c.p.c., e cioè (ferma naturalmente la duplice condanna pronunciata a carico della I.S.E.) con la distrazione, a favore dell'avvocato R. Poddi, antistatario, delle spese di primo e secondo grado, nella misura liquidata dal Tribunale.
Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni sulle spese, e, decidendo nel merito, distrae le spese di entrambi i gradi di merito, nella misura liquidata dal Tribunale di Ferrara, a favore dell'avv. Roberto Poddi, antistatario;
compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, il 10 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2002