Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2002, n. 2736
CASS
Sentenza 25 febbraio 2002

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In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore, non è configurabile la fattispecie dell'errore materiale della sentenza, emendabile mediante un provvedimento di rettificazione, verificandosi, invece, un vero e proprio vizio della pronuncia, in violazione del disposto dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 93 stesso codice, suscettibile di doglianza dinanzi al giudice del grado successivo per effetto dell'impugnazione, "in parte qua", della sentenza viziata (nella specie, trattandosi di omissione da parte del giudice d'appello, mediante ricorso per cassazione, proponibile dallo stesso difensore).

Per la richiesta di distrazione delle spese giudiziali di primo grado, domanda autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla, e, pertanto, essa può essere formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale ed anche in appello, non operando, in quest'ultimo caso, in relazione ad essa il divieto dello "ius novorum", sancito dall'art.345 cod. proc. civ., perché tale norma, mirando al rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, si riferisce alle domande delle parti sulle quali il giudice non può decidere senza la previa instaurazione del contraddittorio.

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  • 1Legal blog
    Gioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 28 febbraio 2012

    Con ordinanza interlocutoria n. 2476 del 21 febbraio 2012, la 2^ sezione civile della Corte di Cassazione (Presidente O. Schettino, Relatore E. Bucciante), ha rimesso alle Sezioni Unite la questione – su cui si è ravvisato un contrasto fra le sezioni semplici, ove la domanda sia stata proposta in via monitoria – se il ricorso proposto dall'avvocato per la liquidazione del suo onorario debba essere deciso dal tribunale in composizione collegiale, come dispone la lettera dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e discende dalla natura camerale del procedimento, oppure dal giudice monocratico, atteso che la controversia non rientra fra i giudizi con riserva di collegialità, di cui …

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  • 2Legal blog - Part 2
    Gioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 28 febbraio 2012

    Termini a ritroso, nuova pronuncia della Cassazione Sui criteri di calcolo delle scadenze processuali la giurisprudenza di legittimità è stata costantemente orientata nel senso di ritenere che la previsione della proroga al primo giorno non festivo di cui all'art. 155, 4° comma, c.p.c. non si applicasse... Equa riparazione, il termine per la notifica del ricorso non è perentorio Le Sezioni unite (Presidente G. Santacroce, Relatore M. R. San Giorgio), con la sentenza n. 5700 del 12 marzo 2014, hanno enunciato il principio secondo il quale in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine per la... Opposizione a Decreto Ingiuntivo e termine di …

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  • 3spese giudiziali
    Gioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 21 febbraio 2012

    In vigore da oggi le modifiche al codice di procedura civile introdotte dal Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 212 (convertito con Legge 17 febbraio 2012, n. 10, pubbl. G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2012) recante “Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile“. Tra le novità, la facoltà per le parti di stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non superi € 1.100,00 e la previsione che, in tali cause, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda. Per disporre la distrazione delle spese di giudizio è sufficiente che il procuratore della parte vittoriosa dichiari di avere anticipato le spese di di non aver …

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  • 4Legal blog - Part 9
    Gioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 10 novembre 2009

    Emendamento Pini L'approvazione alla Camera, con il parere contrario del Governo, dell'emendamento Pini sulla responsabilità civile dei Magistrati ha suscitato polemiche che, di certo, saranno destinate ad acuirsi nei prossimi giorni, rendendo incerto l'esito del passaggio al Senato.... Avvocati in sciopero il 23 e 24 febbraio Proclamata l'astensione dalle udienze ed altre iniziative di protesta per contrastare le “liberalizzazioni selvagge” e la “rottamazione della giustizia” il 23 e 24 Febbraio 2012 con occupazione simbolica degli uffici giudiziari in oltre... Ischia, avvocati contro la soppressione della Sezione Distaccata Gli avvocati del foro di Ischia intraprendono una nuova …

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  • 5Mese: Ottobre 2009
    Gioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 28 ottobre 2009

    Con sentenza n. 21840 del 21 ottobre 2009, la Corte di Cassazione (Sezione Prima Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore L. Salvato) è ritornata sul criterio di quantificazione del danno non patrimoniale, precisando e modificando quanto aveva affermato con la sentenza n. 16086 del 2009; in particolare ha confermato che la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo, ma ha aggiunto che tale cifra debba valere in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e debba, invece, essere non inferiore a euro 1000 per quelli successivi, in quanto l'irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2002, n. 2736
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2736
Data del deposito : 25 febbraio 2002

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