Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2014, n. 2441
CASS
Sentenza 9 ottobre 2014

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In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dei DD.LL. 23 dicembre 2013, n. 146, e 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle leggi 21 febbraio 2014, n. 10, e 16 maggio 2014, n. 79 - che hanno trasformato il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ipotesi autonoma di reato, attenuandone anche il trattamento sanzionatorio - la pena inflitta utilizzando i parametri edittali antecedenti alla novella legislativa non è illegale quando sia commisurata in misura prossima al minimo edittale e a condizione che il giudice di merito, nella concreta determinazione, non abbia avuto come parametro di riferimento esclusivamente la pena minima.

L'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti e come testimone in dibattimento, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale, derivando da ciò la utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle rispettive qualità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2014, n. 2441
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2441
    Data del deposito : 9 ottobre 2014

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