Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2017, n. 18141
CASS
Sentenza 22 marzo 2017

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Massime1

Per le notifiche degli atti processuali dirette ad imputato dichiarato inabilitato si osservano le forme di cui all'art. 166 cod. proc. pen., che prevedono una notificazione integrativa al curatore speciale, solo qualora l'imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall'art. 71, comma primo, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento. (In motivazione, la S.C. ha valorizzato i principi affermati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 11 marzo 2009, in tema di notifiche ai soggetti sopposti ad amministratore di sostegno).

Commentari2

  • 1Nomina del difensore e amminsitratore di sostegno (Cass. 3659/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 marzo 2018

    In tema di nomina del difensore fiduciario, ove l'indagato (o l'imputato) sia sottoposto all'istituto dell'amministrazione di sostegno, ove la nomina del difensore di fiducia venga effettuata dall'amministratore dell'imputato espressamente autorizzato in tal senso dal giudice tutelare, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa. La semplice sottoposizione dell'imputato all'istituto dell'amministrazione di sostegno non determina automaticamente l'incapacità del medesimo a partecipare scientemente al processo ( art. 70 c.p.p. ), atteso che quest'ultima è diversamente disciplinata rispetto alla mancanza di imputabilità ( art. 86 c.p.p. ) costituendo stati soggettivi che, pur …

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  • 2Amministrazione di sostegno, difensore di fiducia, nomina, autorizzazione del giudice tutelareAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2017, n. 18141
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18141
Data del deposito : 22 marzo 2017

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