Sentenza 13 febbraio 2004
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il "fatto ingiusto altrui", costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti la ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati; c) un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che non potesse escludersi - come invece avevano fatto i giudici di merito con motivazione giudicata inadeguata - la sussistenza dell'attenuante in discorso in un caso di lesioni volontarie in danno di un giornalista intervenuto alle esequie di un suicida, nonostante che la famiglia del defunto ed il gruppo politico anarchico di cui lo stesso aveva fatto parte avessero manifestato energica contrarietà alla presenza della stampa).
Commentari • 3
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Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che l'attenuante della provocazione (art. 62, n. 2, c.p.) richiede il verificarsi delle seguenti condizioni: "a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2004, n. 12558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12558 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 13/02/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 262
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 021845/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FA RO N. IL 22/09/1965;
avverso SENTENZA del 06/03/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Moretti che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Roberto Lamacchia del foro di Torino;
La Corte d'Appello di Torino con sentenza 6/3/2003 confermava la decisione del Tribunale di Ivrea che, in data 20/3/2000, aveva condannato FA RO alla pena di legge per il delitto di lesioni volontarie gravi in danno di NC AN.
Era emerso che il 2/4/1998, sul sagrato della chiesa di Bresso, all'arrivo del corteo funebre per le esequie di SS RD, appartenete al movimento anarchico e morto suicida, un giovane si era avvicinato al NC e dopo averlo apostrofato in malo modo (lo aveva colpito con calci e pugni, venendo, poi, seguito nell'aggressione da altri giovani.
Le ragioni dell'attacco dipendevano dal fatto che il NC - giornalista del periodico "La Sentinella" - aveva pubblicato articoli concernenti il SS ed il suo movimento, presentandosi, poi, alla celebrazione della funzione religiosa, benché la famiglia del defunto ed il gruppo anarchico di. appartenenza dello stesso avessero manifestato energica contrarietà alla presenza della stampa ai funerali.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato denunciando violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, nel 1^ motivo, che la corte territoriale "con una operazione inaccettabile sul piano logico e giuridico" aveva disatteso le deposizioni di alcuni testi favorevoli alla difesa, valorizzando esclusivamente quelli a carico. Sostiene quindi che, nella specie, non vi era la prova dell'esistenza dell'elemento psicologico del reato contestato in quanto, essendo emerso che l'imputato erasi limitato a strattonare il NC, poteva ravvisarsi solo il dolo dei reati di percorse, ingiurie e violenza privata ma non quello di lesioni.
Assume nel 2^ motivo che erroneamente i giudici di merito non hanno ritenuto applicabile l'ipotesi di cui all'art. 116 C.P.. Deduce nel 3^ motivo l'inadeguatezza della motivazione relativamente all'affermato concorso di persone nel reato.
Lamenta infine, nel 4^ motivo, la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 N. 2 C.P.. Premette che, erroneamente, la Corte di Appello ha escluso la ricorrenza dell'attenuante sul presupposto che - essendo la presenza del NC sul luogo della cerimonia una manifestazione del diritto di informazioni e di circolazione - detto comportamento non poteva integrare il concetto di "fatto ingiusto", richiesto per la concessione dell'attenuante in questione.
Sostiene quindi che, viceversa, l'ingiustizia deve venir percepita come tale dall'imputato o dalla collettività e ciò a prescindere dalla ricorrenza nella condotta della violazione di una norma giuridica.
Aggiunge che il riconoscimento dell'attenuante è anche collegato ad un forte turbamento, caratterizzato da impulsi aggressivi, causato dal soggetto passivo;
concludendo, poi, che la tensione esistente sul sagrato all'arrivo del feretro era elevatissima.
I primi tre motivi sono destituiti di fondamento ed il ricorso al riguardo deve essere rigettato.
Va premesso che la responsabilità del AZ è stata affermata essendo risultato pacifico che era stato il predetto, staccatosi dal corteo funebre, ad avvicinarsi al NC iniziando l'azione ostile, cui, poi, si erano aggregati altri giovani. Ed inoltre la parte offesa ed i testi PE e EG, indifferenti, avevano riferito che l'imputato aveva subito iniziato a picchiare. Ciò premesso, va osservato, anzitutto, che in base a tale ricostruzione - fondata su puntuali emergenze e che, quindi, non può essere posta in dubbio in questa sede - correttamente la Corte territoriale ha argomentato che, avendo il AZ agito con l'intento di commettere l'atto di violenza fisica contro la incolumità del soggetto passivo, era irrilevante il quesito, posto dalla difesa, della volontarietà circa l'entità delle stesse.
Infatti, essendo certo che il AZ aveva iniziato a percuotere, ne discendeva che lo stesso doveva rispondere delle lesioni direttamente arrecate e di quelle cagionate dagli altri intervenuti nell'azione aggressiva.
In tale quadro correttamente è stata esclusa l'applicabilità della diminuente di cui al comma 2^ dell'art. 116 C.P. non vertendosi, nella specie, in ipotesi di reato diverso da quello voluto, dal momento che l'azione del AZ era proprio quella di produrre un evento di danno.
Chiaramente, poi, è priva di consistenza la doglianza secondo cui non risulterebbe argomentata la sussistenza del concorso di persone nel reato.
Contrariamenteagli assunti del ricorrente, infatti, i giudici di appello - sul presupposto che, ai fini della responsabilità concorsuale, non è richiesto un previo concerto - hanno tenuto a chiarire che nella specie ricorreva sia l'ipotesi del concorso materiale che quella della compartecipazione psichica, essendo risultato "indubitabile" che, dell'aggressione operata dai giovani intervenuti in un secondo tempo il AZ era stato "il suscitatore, l'animatore ed il partecipe, avendo ad essa prestato impulso, sostegno ed apporto psicologico e materiale".
Risulta invece fondato il 4^ motivo di impugnazione e la sentenza va annullata per nuovo esame sul punto.
La Corte territoriale ha escluso la ricorrenza dell'attenuante della provocazione sulla sola considerazione che la partecipazione del giornalista ad una pubblica manifestazione religiosa non poteva concretare il concetto di "fatto ingiusto" previsto per il riconoscimento della circostanza stessa.
Va però considerato che la configurazione dell'attenuante di cui all'art. 62 N. 2 C.P. richiede il concorso di tre elementi:
il 1?, soggettivo, consiste nello stato d'ira, cioè in una situazione caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi.
Il 2^, oggettivo, è costituito dal "fatto ingiusto altrui" (che induce lo stato d'ira) per il quale si intende, non solo un comportamento antigiuridico in senso stretto, bensì, anche, l'inosservanza di norme sociali o di costume, ossia di quelle che regolano la ordinaria, civile, convivenza.
Ed in tale quadro vanno valutati i comportamenti non solo sprezzanti o di iattanza ma anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati.
In ogni caso, comunque, l'efficacia e la potenzialità offensiva e provocatoria non possono essere predeterminati in assoluto, dovendo essere apprezzate in concreto, tenendo conto, cioè, delle qualità morali, intellettuali, sociali e politiche del provocato e del provocatore, dei loro rapporti anteriori e delle circostanze di tempo, di luogo e di persona nel cui ambito il fatto ebbe a verificarsi.
Si richiede, inoltre, l'esistenza di un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse.
Nella specie i giudici di merito - pur dando atto che i familiari del defunto e gli appartenenti al movimento dello stesso avevano espresso forte avversione alla presenza di giornalisti al funerale - non hanno considerato se l'imputato versasse in quella condizione emozionale costituente "stato d'ira" che aveva determinato, in reazione alla presenza del NC, l'azione aggressiva.
Inoltre non è stato esplorato se, nel particolare contesto in cui avvenne il fatto, la presenza del giornalista potesse configurarsi quale "fatto ingiusto" nel senso sopra precisato e non è stata indagata la relazione fra detti elementi.
Il giudice di rinvio, alla stregua dei criteri indicati, dovrà colmare le lacune motivazionali riscontrati, traendone le opportune conclusioni.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 N. 2 C.P., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2004