Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3676 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
SEZIONE PRIMA036 76 /0 1 STA E ME DEL POPOLO ITALIANO REGISTRO PO DIV REPUBBLICA ITALIANA ALL'IM - 1987, n.74) TASSA D DI ESENTE OGNI ALTRA 6 mara BOLLO, 1 "SUPREMA (Art.19 Legge Oggetto DA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 15420/99 Dott. Pasquale REALE - Rel. Consigliere Cron.7732 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Ud.20/11/00 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 96, presso l'avvocato FABIO SEVERINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO SCOZIA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA VIA RICCI LISA, SCIPIONI 268/A, presso l'avvocato DOMENICO DEGLI BATTISTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CA ALBERTO RICCI, giusta procura a margine del controricorso;
2000 controricorrente 2138 -1- avverso la sentenza n. 825/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 20/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 6.2.1998 il Tribunale di Torino dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra LO SK e LI IC, ponendo a carico del primo un assegno mensile di £ 400.000. Proponeva impugnazione LO SK ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva LI IC, la Corte d'Appello di Torino con sentenza del 16.6-20.7.1998 rigettava il gravame, condannando l'appellante alle spese del grado. Dopo aver ritenuto superflua la richiesta della consulenza tecnica rinnovazione sulla patrimoniale ed in particolare consistenza immobiliare dell'SK a seguito dei chiarimenti forniti dalla IC e non contestati, rilevava la Corte d'Appello la notevole sperequazione, a favore dell'SK, dei redditi derivanti dagli immobili, così come pure delle condizioni economiche in generale dei due. Considerava inoltre irrilevante ai fini della produzione del reddito sia le precarie condizioni di salute da cui egli era affetto e sia la mancanza per tali motivi di un'attività lavorativa, ritenendo giustificata tale inattività dalla sua 3 età. Riteneva quindi adeguata alla rispettiva situazione economica la determinazione in £ 400.000 dell'assegno mensile operata dal Tribunale in favore della IC. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione LO SK, deducendo due motivi di censura. Resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, SA IC. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso LO SK denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in materia divorzile e di disponibilità delle prove in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, non abbia operato una valutazione ponderata e bilaterale dei redditi attuali di entrambi i coniugi e non abbia quindi considerato l'intervenuto mutamento delle loro condizioni, limitandosi ad affermare che la misura dell'assegno riconosciuto non fosse "eclatante". Deduce a tal fine la mancata considerazione sia di un lussuoso alloggio di proprietà della IC, sito in Torino Piazza 4 Chiaves n.10, e sia delle vendite da parte della medesima della propria quota di comproprietà di diversi immobili siti in Pisa via Latinta n.11. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa ○ insufficiente motivazione in materia di disponibilità delle prove in relazione all'art 360 n. 5 C.P.C., lamentando comunque la mancata applicazione dell'art. 115 C.P.C. da parte della Corte d'Appello che ha ritenuto superflua l'indagine sulla consistenza economica della IC sulla base dei chiarimenti da lei forniti all'udienza di comparizione, sebbene non siano stati in realtà resi e non possano comunque essere considerati mezzi di prova. Entrambi i motivi, deducendo sostanzialmente delle violazioni di legge in materia di determinazione di assegno divorzile e di disponibilità delle prove e da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, sono infondati. La Corte d'Appello, sia pure in maniera non analitica, ha valutato comparativamente i redditi dei due coniugi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, giungendo al convincimento che persista fra loro una notevole sproporzione a favore dell'SK. Né v'è alcun motivo per ritenere che in tale comparazione non siano stati considerati alcuni immobili di proprietà della IC, non potendo essere sufficiente a tal fine la generica deduzione formulata in tal senso dal ricorrente, specie in presenza di un giudizio di sperequazione riferito proprio alle possidenze immobiliari e costituente, peraltro, un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici, nemmeno dedotti sotto tale profilo. Assolutamente improponibile è poi la censura relativa alla rilevanza probatoria attribuita dalla Corte d'Appello ai chiarimenti forniti dalla IC per escludere la richiesta consulenza tecnica, avendo avuto cura l'impugnata sentenza di precisare che il loro contenuto non era stato contestato dalla controparte. E' evidente quindi che il giudice di merito, al limitato fine di escludere la consulenza tecnica, ha utilizzato tali chiarimenti solo perché ha ritenuto i fatti esposti del tutto pacifici in mancanza di contestazione. In tale ambito, ben diverso deve ritenersi, rispetto alla prospettazione del ricorrente, il contesto in cui si è mossa la Corte d'Appello, la quale ben poteva quindi attingere, dalle ulteriori risultanze pacificamente emerse, elementi di valutazione per ritenere superfluo il ricorso alla consulenza, la cui ammissione peraltro rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. Il ricorso deve essere quindi rigettato. Si ritiene comunque di compensare totalmente le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 20.11.2000 разлей п ос Il Presidente Mole Il Consigliere est. Mgo Rivendo fall ace IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA raneluzzoAnons AR Di Nuzzo Oggi, 14 MOR 2001 ) IL CANCELLIERE I 4 A E 7 . D S n AR Di Nuzzo O S 7 A 8 A R T 9 T 1 T S S O o I A z P r G a R M E m I T ' L R L A L I e A I D g D g N , e L G E O T 9 O L 1 . N L t r E A O A S ( D B E 7