Sentenza 12 gennaio 2005
Massime • 1
La confisca prevista dall'art. 322 ter cod. pen. è applicabile anche al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640 bis cod. pen., nè osta a ciò il fatto che il comma secondo del citato art. 322 ter contenga, ai fini della determinazione dei beni confiscabili, il riferimento anche a termini di raffronto estranei alla fattispecie di cui all'art. 640 bis (quali il danaro o altra utilità dati o promessi per realizzare la corruzione), atteso che la "ratio" della previsione di cui all'art. 322 ter è quella di rendere suscettibili di confisca i beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quello del profitto del reato commesso.
Commentario • 1
- 1. Reati di truffa: è ammessa la confisca ''per equivalente''Accesso limitatoFilippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 11 gennaio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2005, n. 9395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9395 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 12/01/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 79
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 035662/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VI CI, N. IL 28/02/1942;
avverso ORDINANZA del 20/04/2004 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PALOMBARINI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'udienza impugnata e dal decreto di sequestro.
OSSERVA
con decreto in data 16/3/04 il GIP del Tribunale di Lecce ha sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 comma 2 C.P.P., in quanto suscettibili di confisca ex art. 322-ter C.P., beni ritenuti nella disponibilità di CA CI indagato e raggiunto da misura cautelare personale per associazione a delinquere, violazioni tributarie continuate e concorso in truffa aggravata continuata per il conseguimento di erogazioni pubbliche contestata, ai sensi dell'art. 640-bis C.P., come commessa in Nardo sino al 19/6/02.
Quest'ultimo reato, in relazione al quale è prevista dall'art. 640- quater C.P. l'applicabilità dell'art. 322-ter, è stato addebitato al CA perché due sue società risultavano avere rilasciato tra il 1998 e il 2000 fatture per operazioni commerciali inesistenti a favore di una società appartenente a MU IO e ND, pure indagati, i quali le avevano utilizzate per chiedere, con domanda presentata nel marzo 1998, e ottenere con artifizi e raggiri dal competente Ministero contributi agevolati ai sensi della legge 448/1992 per complessivi euro 1.234.254,53 per investimenti produttivi.
Sono stati sottoposti a sequestro quattro immobili siti in località Baia Verde di LL (uno intestato al CA, due alla di lui moglie DO RA e uno alla società LM s.r.l. facente capo ad entrambi) ed un'autovettura Mercedes intestata alla figlia dell'indagato CA SA.
Il provvedimento cautelare è stato confermato dal Tribunale di Lecce, investito da richiesta di riesame presentata ex art. 324 C.P.P. dal CA, con ordinanza in data 24/4/04.
Contro quest'ultima pronuncia i difensori del predetto hanno proposto ricorso per Cassazione con il quale deducono sotto vari profili l'illegittimità del sequestro.
Si sostiene anzitutto nei motivi di gravame che il comma 2 dell'art. 323-ter C.P. - al quale il Tribunale ha fatto sostanzialmente riferimento per giustificare il provvedimento cautelare, avendo considerato profitto del delitto di cui all'art. 640-bis C.P. per il quale il CA è coindagato la somma erogata alla società dei MU - non potrebbe operare in quanto l'art. 640-quater stabilisce che le disposizioni contenute nell'art. 322-ter devono essere osservate anche nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta per il suddetto delitto solo "in quanto applicabili";
nè potrebbe operare il comma 1 dell'art. 322-ter, poiché quest'ultima disposizione, alla quale pure l'art. 640-quater fa rinvio, autorizza la confisca dell'equivalente del prezzo, e non del profitto, del reato.
Si lamenta inoltre nel ricorso mancanza di motivazione, sia nel decreto di sequestro che nell'ordinanza impugnata, in ordine alla corrispondenza tra la somma erogata ai MU e il valore economico delle cose sequestrate al CA, che si sostiene essere superiore.
E si lamenta ancora motivazione apparente in ordine alla prova di una disponibilità esclusiva da parte del CA - nel senso di reale appartenenza, unico modo secondo la difesa di interpretare la norma in armonia con i principi costituzionali a tutela della proprietà privata - dei beni sequestrati intestati alla moglie e alla figlia.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P.. Il sequestro preventivo dei beni di cui si tratta deve invero ritenersi legittimo, potendo nel caso di specie trovare applicazione l'art. 322-ter comma 2 C.P.. Stabilisce tale norma, inserita dalla legge 29/9/00 n. 300 per rendere più efficace la lotta contro la corruzione, che nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta per il delitto previsto dall'art. 321 C.P. è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale, o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 322-bis. L'art. 640-quater C.P., anch'esso inserito dalla legge 300/2000, stabilisce che le disposizioni contenute nell'art. 322-ter si devono osservare, in quanto applicabili, anche nei procedimenti relativi ad altri delitti tra cui quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche previsto dall'art. 640-bis. La ragione per cui il comma 2 dell'art. 322-ter non potrebbe nel caso di specie operare è individuata nel ricorso nel fatto che in tale disposizione l'equivalente del profitto è parametrato a estremi di raffronto (laddove si specifica che il valore dei beni confiscati non può essere comunque inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse) che ineriscono specificamente ed esclusivamente ai delitti di cui agli artt 321 e 322-bis C.P. in detto comma espressamente indicati.
La tesi, accolta da una pronuncia di questa Sezione cui nel ricorso viene fatto richiamo (sentenza 28/5/03 n. 26046, P.M. in proc. Silletti, rv. 226.137), non pare al Collegio condivisibile perché in contrasto con la ratio della norma. - in quanto, escludendo il profilo più importante e ampio riguardante il profitto del reato, svuoterebbe di rilevanza pratica l'estensione al delitto di cui all'art. 640-bis C.P., che pure il legislatore ha voluto per un più efficace contrasto al fenomeno criminoso della indebita percezione di fondi, del nuovo istituto della confisca per equivalente - e perché non giustificata sotto il profilo tecnico/giuridico. Il fatto che il comma 2 dell'art. 322-ter contenga, ai fini della determinazione dei beni confiscabili, anche un riferimento a un termine di raffronto, il denaro o altra utilità dati o promessi per realizzare la corruzione, estraneo alla fattispecie di cui all'art. 640-bis C.P. non impedisce invero per nulla l'applicazione a tale delitto della parte della norma funzionale al suo principale obbiettivo, che è quello di rendere suscettibili di confisca beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a quello del profitto del reato commesso, ben potendo questo scopo essere autonomamente ottenuto a prescindere dalla operatività della disposizione secondo cui tale valore non deve comunque essere inferiore a quello individuabile solo mediante il suddetto termine di raffronto.
Deve dunque affermarsi che non vi è ragione di escludere l'applicabilità della disposizione che consente la confisca dell'equivalente del profitto del reato anche in relazione al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il motivo di gravame che attiene alla mancanza di motivazione in ordine alla corrispondenza tra il valore economico delle cose sequestrate e le somme erogate per effetto del delitto di cui all'art. 640-bis C.P., l'esistenza del cui fumus non viene messa in discussione nel ricorso, non può trovare ingresso in questa sede non essendo tale questione di fatto stata sollevata in sede di merito, nè con la richiesta di riesame ne' con le memorie integrative. E neppure l'ultimo motivo di ricorso può trovare accoglimento, poiché il giudice del riesame ha, con adeguato apparato argomentativo immune da vizi di logicità, evidenziato come in realtà tutti i beni sequestrati di cui non era formalmente titolare si dovessero ritenere pervenuti al CA per interposta persona. E ciò in quanto all'acquisto degli immobili che risultavano intestati alla moglie, di cui si era occupato personalmente, costei, avendo all'epoca solo redditi da lavoro di minima entità, non avrebbe potuto con i suoi mezzi provvedere;
della società LM (che si è dimostrato essere una vera propria "cartiera") era legale rappresentante e unico gestore;
e la figlia, intestataria dell'autovettura, non risultava avere alcun reddito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2005