Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2005, n. 9395
CASS
Sentenza 12 gennaio 2005

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Massime1

La confisca prevista dall'art. 322 ter cod. pen. è applicabile anche al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640 bis cod. pen., nè osta a ciò il fatto che il comma secondo del citato art. 322 ter contenga, ai fini della determinazione dei beni confiscabili, il riferimento anche a termini di raffronto estranei alla fattispecie di cui all'art. 640 bis (quali il danaro o altra utilità dati o promessi per realizzare la corruzione), atteso che la "ratio" della previsione di cui all'art. 322 ter è quella di rendere suscettibili di confisca i beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quello del profitto del reato commesso.

Commentario1

  • 1Reati di truffa: è ammessa la confisca ''per equivalente''Accesso limitato
    Filippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 11 gennaio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2005, n. 9395
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9395
Data del deposito : 12 gennaio 2005

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