Sentenza 4 marzo 2009
Massime • 1
L'opposizione al decreto penale può essere proposta anche dal difensore d'ufficio. (Fattispecie nella quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato un'istanza della persona condannata con decreto, intesa a farne valere la non esecutività per omessa notifica al difensore d'ufficio, legittimato ad opporlo, sul rilievo che tale notificazione non fosse necessaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2009, n. 15166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15166 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/03/2009
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 901
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 034262/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA UD N. IL 22/02/1962;
avverso ORDINANZA del 24/01/2008 GIP TRIBUNALE di COSENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli Mario che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 gennaio 2008 il gip del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava, all'esito dell'instaurata procedura camerale, l'istanza avanzata da ZI UD, volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività del decreto penale di condanna n. 644 in data 26 maggio 2006 alla pena di 2.280,00 Euro di multa per il reato di cui all'art. 336 c.p., commesso il 13 dicembre 2004. Il giudice osservava che, ai sensi dell'art. 460 c.p.p., comma 3, il decreto penale di condanna deve essere notificato al difensore d'ufficio ovvero a quello di fiducia solo nelle ipotesi - diverse da quella in esame - in cui all'imputato, nella fase delle indagini preliminari antecedente all'emissione del decreto penale di condanna, sia stato nominato un difensore d'ufficio da parte del pubblico ministero ovvero l'imputato abbia designato un legale di fiducia.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, ZI, il quale lamenta violazione dell'art. 460 c.p.p., comma 3, così come modificato dalla L. 6 marzo 2001, n. 60. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Il Collegio, pur consapevole di un diverso indirizzo giurisprudenziale (Cass., Sez. 4^, 7 luglio 2003, rv. 227307; Cass., Sez. 3^, 27 gennaio 1994, Forest;
Cass., Sez. 5^, 4 luglio 1994, rv. 199210; Cass., Sez. 3^, 12 novembre 1993, Tramontina), ritiene che legittimati a proporre opposizione al decreto penale di condanna siano non solo l'imputato e il difensore di fiducia, ma anche il difensore nominato d'ufficio (Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2005, rv. 230885; Cass., Sez. 4^, 25 ottobre 2000, rv. 219414). Depongono in tal senso plurimi elementi di interpretazione letterale e logico-sistematica.
Innanzitutto occorre rilevare che la genericità dell'art. 461 c.p.p., comma 1 - attributiva della legittimazione a proporre impugnazione all'imputato "personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato" - se comparata con quella contenuta nell'art.460 c.p.p., comma 3, - che prevede la notifica di copia del decreto
"al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato" - autorizza una lettura estensiva e la riferibilità del disposto normativo sia al difensore di fiducia che a quello d'ufficio.
In secondo luogo lo strumento dell'opposizione al decreto penale di condanna, volto a riaffermare il principio del contraddittorio nella formazione della prova (derogabile solo con il consenso dell'imputato) e funzionale a introdurre un bilanciamento rispetto alla precedente fase di emissione del provvedimento senza preventiva instaurazione del contraddittorio, presuppone un'ampia nozione del diritto di difesa, comprensiva dell'assistenza tecnica (cfr., sia pure con riferimento ad una diversa problematica, Corte Cost. sent. n. 479 del 2000), come del resto desumibile dall'intervenuta eliminazione del conferimento al difensore della procura speciale per proporre opposizione, prevista, invece, nell'abrogato codice di rito. L'assistenza tecnica, quale massima espressione del diritto di difesa costituzionalmente sancito (art. 24 Cost.), è strettamente correlata, da un lato, alla valutazione dei vantaggi derivanti dal particolare tipo di procedimento (consistente riduzione della pena fino alla metà del minimo edittale, esonero dal pagamento delle spese processuali, inapplicabilità delle pene accessorie) e, dall'altro, alle prospettive aperte dall'opposizione (instaurazione del giudizio con conseguente, possibile irrogazione di una pena diversa e più grave, come stabilito dall'art. 464 c.p.p., comma 4, accesso ai riti speciali). In questo articolato contesto, solo l'assistenza tecnica del difensore è in grado di guidare l'imputato in una scelta informata e consapevole.
Una diversa interpretazione che escludesse la legittimazione del difensore d'ufficio a proporre opposizione si porrebbe in contrasto con quanto stabilito nel titolo 7^ del codice di rito, che non legittima alcuna distinzione tra i diritti e le facoltà attribuiti al difensore di fiducia e quelli riservati a difensore d'ufficio. Essa contrasterebbe anche con l'art. 24 Cost., che sancisce l'indefettibilità del diritto di difesa, quale diritto indisponibile, e con l'art. 3 della Carta fondamentale, non sussistendo obiettive ragioni di ordine logico e sistematico idonee a riservare un diverso trattamento al difensore, a seconda che si tratti di un legale investito di un mandato fiduciario o di un avvocato nominato d'ufficio (cfr. Cass, Sez. 4^, 15 marzo 2007, n. 18352, rv. 236629; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2003, n. 26497, rv. 226124).
2. Sulla base di tali argomentazioni è possibile affermare che la ratio della modifica dell'art. 460 c.p.p., introdotta dalla L. 6 marzo 2001, n. 60, che prevede il dovere di notificazione del decreto penale di condanna con relativo precetto al difensore d'ufficio, deve essere ravvisata nella volontà legislativa di garantire nella sua pienezza ed effettività il diritto di difesa, legittimando il difensore d'ufficio a proporre opposizione nell'interesse del proprio assistito, in conformità, del resto, alla disciplina generale delle impugnazioni (categoria generale cui è riconducibile anche l'opposizione) dettata dall'art. 571 c.p.p., comma 3. S'impongono, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, la revoca dell'esecutività del decreto penale di condanna n. 644, e la restituzione degli atti al gip del Tribunale di Cosenza per la notifica del decreto penale al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore d'ufficio da nominare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, revoca l'esecutività del decreto penale di condanna n. 644 del 26.5.2006 e dispone la restituzione degli atti al gip del Tribunale di Cosenza per la notifica del decreto penale al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore d'ufficio da nominare.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009