Sentenza 9 giugno 1999
Massime • 2
Ai fini dell'emissione del decreto penale non è previsto che l'imputato debba esser preventivamente interrogato. La modifica legislativa è stata apportata dalla legge 16 luglio 1997 n. 234 soltanto all'art. 555 c.p.p., che attiene all'ordinario decreto di citazione a giudizio. Nessun mutamento è intervenuto con riferimento all'art. 460 c.p.p., che stabilisce i requisiti del decreto di condanna, ed all'art. 565, che disciplina il decreto che dispone il giudizio a seguito dell'opposizione a decreto penale: in tale caso l'imputato ha, infatti, la possibilità di esporre i motivi che ritiene opportuni e di svolgere ogni utile difesa. (Cfr. in senso conforme Cass. Sez. III 01/07/1999 in corso di massimazione).
La violazione dell'ordinanza dell'autorità marittima che stabilisce il divieto di sosta, ancoraggio e balneazione entro un determinato numero di metri dalla costa, al fine di evitare qualsiasi pericolo, derivante da movimenti franosi, che interessano l'area individuata, non integra il reato di cui all'art. 1174 cod. nav., che concerne la polizia dei porti, ma la contravvenzione prevista dall'art. 1231 cod. nav., che riguarda la sicurezza della navigazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/1999, n. 8547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8547 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Avitabile Davide Presidente del 9/6/1999
2. Dott. Zumbo Antonio Consigliere SENTENZA
3. Dott. Acquarone Renato Consigliere N. 2146
4. Dott. Savignano Giuseppe Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Morgigni Antonio Consigliere N. 44404/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ER NO, n. 20.4.51 Capri avverso la sentenza 20.5.98 del pretore di Capri;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Svolgimento del processo.
Il 20 maggio 1998 il pretore di Capri ha condannato alla pena di lire duecentomila d'ammenda ON AR, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 1174 cod. nav. per non avere ottemperato all'ordinanza 21.7.84 della capitaneria di porto di Napoli in materia di polizia dei porti, acc. in Capri il 13.7.97.
Ricorre l'imputato, deducendo: 1) nullità del decreto penale per la mancata specificazione del capo d'imputazione; 2) nullità per violazione dell'art. 555 cod. proc. pen., in quanto il decreto è stato emesso senza il preventivo interrogatorio;
3) omessa motivazione sulla depenalizzazione del reato di cui all'art. 1174 secondo comma cod. nav.; 4) configurabilità dell'illecito amministrativo di cui al secondo comma della menzionata disposizione. Motivi della decisione.
Il fatto ascritto consiste nell'avere sostato nello specchio d'acqua inferiore a cinquanta metri dalla costa dell'isola di Capri in violazione della menzionata ordinanza, che inibisce la sosta, l'ancoraggio e la balneazione in determinati tratti della suddetta costa, perché interessata da movimenti franosi.
Il ricorso è infondato.
L'art. 555 cod. proc. pen. stabilisce che il decreto di citazione è nullo se manca o è insufficiente l'indicazione del requisito di cui alla lettera c).
La nullità de qua è relativa, poiché non riguarda l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato ed è disciplinata dall'art. 181 cod. proc. pen., che prevede l'obbligo di eccepirla entro il termine fissato dall'art. 491 comma 1 e, cioè, "subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti".
Questa nullità non è deducibile in sede di legittimità, poiché nella specie l'imputato presente in udienza ed assistito da difensore di fiducia non la ha evidenziata, ne è conseguita la preclusione menzionata.
Tra l'altro la doglianza è stata sollevata addirittura in relazione al decreto penale, travolto dal decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione.
Ai fini dell'emissione del decreto penale non è previsto che l'imputato debba essere preventivamente interrogato. La modifica legislativa è stata apportata dalla legge 16 luglio 1997, n. 234 soltanto all'art. 555 cod. proc. pen., che attiene all'ordinario decreto di citazione a giudizio: Nessun mutamento è intervenuto con riferimento all'art. 460 cod. proc. pen., che stabilisce i requisiti del decreto di condanna, ed all'art. 565, che disciplina il "decreto che dispone il giudizio", a seguito dell'opposizione a decreto penale: in tale caso l'imputato ha, infatti, la possibilità di esporre i motivi che ritiene opportuni e di svolgere ogni utile difesa.
Sul quarto motivo va precisato che nell'ipotesi in cui l'ordinanza dell'autorità marittima stabilisce il divieto di sosta, ancoraggio e balneazione entro un determinato numero di metri dalla costa, al fine di evitare qualsiasi pericolo, derivante da movimenti franosi, che interessano l'area individuata, la violazione del menzionato provvedimento non integra il reato di cui all'art. 1174 cod. nav., che concerne la polizia dei porti, ma la contravvenzione prevista dall'art. 1231 cod. nav., che riguarda proprio la sicurezza della navigazione. La nozione di sicurezza è di ampio contenuto e comprende ogni forma di tutela della pubblica incolumità. Ne deriva che, quando il fatto sia stato contestato nella sua materialità, il giudice - ed anche la cassazione può dare al medesimo una diversa definizione giuridica, che nella specie è quella indicata.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, qualificando il fatto come reato ex art. 1231 cod. nav. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 1999