Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/1999, n. 8547
CASS
Sentenza 9 giugno 1999

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Ai fini dell'emissione del decreto penale non è previsto che l'imputato debba esser preventivamente interrogato. La modifica legislativa è stata apportata dalla legge 16 luglio 1997 n. 234 soltanto all'art. 555 c.p.p., che attiene all'ordinario decreto di citazione a giudizio. Nessun mutamento è intervenuto con riferimento all'art. 460 c.p.p., che stabilisce i requisiti del decreto di condanna, ed all'art. 565, che disciplina il decreto che dispone il giudizio a seguito dell'opposizione a decreto penale: in tale caso l'imputato ha, infatti, la possibilità di esporre i motivi che ritiene opportuni e di svolgere ogni utile difesa. (Cfr. in senso conforme Cass. Sez. III 01/07/1999 in corso di massimazione).

La violazione dell'ordinanza dell'autorità marittima che stabilisce il divieto di sosta, ancoraggio e balneazione entro un determinato numero di metri dalla costa, al fine di evitare qualsiasi pericolo, derivante da movimenti franosi, che interessano l'area individuata, non integra il reato di cui all'art. 1174 cod. nav., che concerne la polizia dei porti, ma la contravvenzione prevista dall'art. 1231 cod. nav., che riguarda la sicurezza della navigazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/1999, n. 8547
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8547
    Data del deposito : 9 giugno 1999

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