Sentenza 11 gennaio 2000
Massime • 1
La disposizione dell'art. 85 disp. att. cod. proc. pen., che prevede la possibilità di restituzione di cose sequestrate previa esecuzione di specifiche prescrizioni, è applicabile, stante il rinvio contenuto nell'art. 104 delle stesse disp. att., al sequestro preventivo. Essa consente esclusivamente di ottemperare alle prescrizioni impartite, mentre diviene pienamente operativa, nel senso che il sequestro può considerarsi definitivamente cessato, solo quando le dette prescrizioni siano state puntualmente eseguite. (Fattispecie di annullamento con rinvio dell'ordinanza che aveva escluso la possibilità di restituire un deposito adibito alla trasformazione di uva in vino sequestrato per il mancato rilascio della prescritta autorizzazione sanitaria, sollecitato dall'interessato per completare la realizzazione delle prescrizioni per il conseguimento della predetta autorizzazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2000, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2000 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento