Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2000, n. 56
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Sentenza 11 gennaio 2000

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La disposizione dell'art. 85 disp. att. cod. proc. pen., che prevede la possibilità di restituzione di cose sequestrate previa esecuzione di specifiche prescrizioni, è applicabile, stante il rinvio contenuto nell'art. 104 delle stesse disp. att., al sequestro preventivo. Essa consente esclusivamente di ottemperare alle prescrizioni impartite, mentre diviene pienamente operativa, nel senso che il sequestro può considerarsi definitivamente cessato, solo quando le dette prescrizioni siano state puntualmente eseguite. (Fattispecie di annullamento con rinvio dell'ordinanza che aveva escluso la possibilità di restituire un deposito adibito alla trasformazione di uva in vino sequestrato per il mancato rilascio della prescritta autorizzazione sanitaria, sollecitato dall'interessato per completare la realizzazione delle prescrizioni per il conseguimento della predetta autorizzazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2000, n. 56
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 56
    Data del deposito : 11 gennaio 2000

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