Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2003, n. 4765
CASS
Sentenza 28 marzo 2003

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Massime1

La produzione di nuovi documenti in appello è consentita senza limiti e, quindi, può anche riguardare documenti che, pur essendo stati menzionati ed invocati in primo grado, non siano stati ivi prodotti, dovendosi la novità stabilire in base alla loro materiale esibizione, non anche alla loro mera indicazione, come tale priva di rilevanza processuale.

Commentario1

  • 1Processo civile e del lavoro: divieto di produrre in appello nuovi documentiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 maggio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2003, n. 4765
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4765
Data del deposito : 28 marzo 2003

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