Sentenza 28 marzo 2003
Massime • 1
La produzione di nuovi documenti in appello è consentita senza limiti e, quindi, può anche riguardare documenti che, pur essendo stati menzionati ed invocati in primo grado, non siano stati ivi prodotti, dovendosi la novità stabilire in base alla loro materiale esibizione, non anche alla loro mera indicazione, come tale priva di rilevanza processuale.
Commentario • 1
- 1. Processo civile e del lavoro: divieto di produrre in appello nuovi documentiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 maggio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2003, n. 4765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4765 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOSUÈ BORSI 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA CABRAS, difeso dall'avvocato ANGELO MERLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 95, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PICCIAREDDA, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO BERLINGUER, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 177/99 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, depositata il 10/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Maria Ilda BIONDO, per delega dell'Avv. PICCIAREDDA Franco depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 5 dicembre 1991 l'avv. IL ON convenne innanzi al Tribunale di Tempio Pausania IN NO, e chiese che fosse condannato a pagargli il saldo del compenso a lui dovuto per averlo rappresentato e difeso nei giudizi dettagliatamente indicati. Il convenuto rimase contumace.
Il Tribunale pronunziò il 6 marzo 1997 sentenza con cui rigettò la domanda, perché IL ON non aveva adeguatamente provato il credito da lui vantato, essendosi limitato a chiedere l'interrogatorio formale del convenuto, al quale quest'ultimo non aveva risposto.
IL ON propose appello, e sostenne di aver provato il suo credito. Esibì comunque copia degli atti processuali relativi ai giudizi in cui aveva rappresentato e difeso IN NO, che aveva indicato come prova del suo credito nel giudizio di primo grado, ma che non aveva materialmente allegato perché si era ammalato. IN NO si costituì e chiese il rigetto del gravame, eccependo, per quel che in questa sede rileva, la inammissibilità della produzione in appello dei fascicoli indicati in primo grado, stante il divieto di dedurre in sede di gravame prove non nuove. La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato tale eccezione, ed ha conseguentemente accolto l'impugnazione per quanto di ragione, e condannato IN NO a pagare all'avv. IL ON le somme nel dettaglio conteggiate.
IN NO ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un motivo, che ha poi illustrato con memoria.
IL ON ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del suo ricorso IN NO ripropone l'eccezione di inammissibilità della esibizione di documenti che la Corte d'appello di Cagliari ha ritenuto consentita dall'art. 345 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla novella del 1990, applicabile nella specie). Il ricorrente sostiene che tale norma consente la produzione in appello di nuovi documenti in appello, e che tali non sono quelli che sono stati allegati in primo grado, ma non sono stati anche materialmente esibiti, e per i quali, con la chiusura dell'istruzione, la parte che li aveva allegati è decaduta dal diritto di produrli.
La censura è infondata.
La decisione della Corte territoriale impugnata è conforme al principio sempre affermato da questa Corte, ed ormai consolidato, in virtù del quale la produzione di nuovi documenti in appello è consentita senza limiti e, quindi, può anche riguardare documenti che, pur essendo stati menzionati ed invocati in primo grado, non siano stati ivi prodotti, dovendo, la novità stabilirsi in base alla loro materiale esibizione, non anche alla loro mera indicazione, come tale priva di rilevanza processuale (vedi Cassazione civile, sez. 2^, 12 dicembre 1980, n. 6408; sez. 1^, 20 giugno 1983, n. 4234; sez. 3^, 19 gennaio 1995, n. 591; sez. 1^, 8 gennaio 1999, n. 82). Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna IN NO a rifondere a IL ON le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 67,00 euro, oltre 500,00 euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2003