Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2002, n. 9657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9657 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
A IC E L B 6 N B 8 O U 9 I 1 P 0 9 6 5 7 / 0 2 Z / 5 4 A . / R I 6 N T R 2 - S . I A B R . G T . P E . U L D R L B I A L A E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . R B D OGGETTO D T A I S E Processo tributario: T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N T A 1 E omesso esame di I N 3 S 1 E documenti I R S . A E E SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA N T A M composta dai Magistrati: R.G. N. 1935/2000 Dott. Bruno SACCUCCI Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Antonio MERONE Cron.26000 Consigliere Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Ud. 26.2.2002 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1935 R.G. 2000, proposto da PETROLEUM AND BUNKERING S.r.l., in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa, con procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Luigi COCCO ed Edoardo N. ANELLI, il primo domiciliatario in Roma alla via Nizza 51;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE - DIP. DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. DI PISA, in persona del proprio Direttore 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- controricorrente -
5 3 0 1 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in data 19 settembre 1998, depositata col n. 129/27/98 il 16 novembre 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 26 febbraio 2002: il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
ww il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. - Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio I.V.A. di Pisa rettificò la dichiarazione della Petroleum and Bunkering S.r.I. per l'anno 1986, accertando la maggiore i.v.a. di lire 724.472.000, con interessi per lire 445.223.000 e pene pecuniarie in lire 2.446.190.000. La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa ritenne provata la pretesa del fisco, respingendo l'impugnativa della contribuente, e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, ne ha disatteso il gravame, ribadendo la fondatezza della pretesa impositiva e considerando non assolto l'onere di documentazione a carico della Società, attraverso il tardivo deposito, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 546/1992, di motivi aggiunti, non ammessi (con i documenti relativi) all'esame del giudice tributario nemmeno come memoria illustrativa, essa pure tardiva, a mente del successivo art. 32. Per la cassazione ricorre la Società contribuente, con unico motivo, cui l'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso. Motivi della decisione 2 Deduce la ricorrente, con l'unico mezzo di cassazione, la "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto - Art. 360.3 c.p.c. in relazione agli artt. 32 e 24 d.lgs. 546/1992, in combinato disposto con gli artt. 156-157 c.p.c.". Premesso che, in vista dell'udienza di discussione davanti alla Commissione Tributaria Regionale, aveva depositato memoria (erroneamente intestata 'atto di integrazione dei motivi') e documenti, ai sensi dell'art. 32 (e non 24) del d.lgs. 546/1992 cit., puntualizza che l'atto ha raggiunto i suoi effetti;
rileva quindi che, inteso quale memoria, non avrebbe potuto essere considerato tardivo: da un lato, perché la sospensione dei termini nel periodo feriale - richiamata dal giudice 'a quo' è per sua natura inapplicabile ai termini puramente ordinatori;
dall'altro, per non essere comunque consentito il rilievo di ufficio della tardività. Il ricorso è inammissibile. Esso è stato indirizzato nei confronti del "Ministero delle finanze Dip. delle Entrate - Ufficio Provinciale IVA di Pisa, in persona del proprio Direttore pro tempore", ed è stato notificato presso la sede dell'Ufficio medesimo, con consegna ad impiegato all'uopo incaricato. Risulta, pertanto, in contestuale violazione degli artt. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., e 11 r.d. 1611/1933, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., per tutte, Cass. 2807 e 12315/1999, 657/2000, e, fra le più recenti, Cass. 8714/2001), cui il collegio non può non aderire. L'Ufficio finanziario territoriale, invero, è munito della qualità di parte nei soli giudizi davanti alle commissioni provinciali e 3 regionali (art. 10 d.lgs. 546/1992), restando nel processo di cassazione applicabili, in difetto di deroga (arg. art. 62, comma 2, d.lgs. cit.), le regole generali. Secondo queste ultime, legittimo contraddittore del contribuente è il Ministero delle finanze, in persona del Ministro, da evocarsi in giudizio con atto notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato. Alla invalidità dell'impugnazione, per difetto riguardante l'identificazione della controparte, è solo consequenziale la nullità della sua notifica, non sanabile quindi dalla (eventuale) costituzione della stessa Avvocatura. Dalla declaratoria di inammissibilità non derivano statuizioni ESENTE DA REGISTRAZIONS sulle spese, poiché il controricorso è stato tardivamente notificato, AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 e l'Amministrazione resistente non ha svolto altra attività difensiva. TRIBUTARIA MATERIA
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2002. II Cons. estensore Il Presidente - Enrico Bruno Saccucci мно исчис LIERE 01 Casano AL Anal Arch Ware - 3 LUG. 2002 4