Sentenza 25 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/2003, n. 12422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12422 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
LA CORTE SUP 2 422 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Locazione. Domanda SEZIONE TERZA CIVILE di risoluzione e novazione tacita Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ☑ R.G.N. 22778/00 Presidente Dott. Angelo GIULIANO 25573/00 Consigliere Dott. Roberto PREDEN - Cron. 26304 Dott. Ennio Consigliere MALZONE Rel. Consigliere Rep. 3291 Dott. Giovanni TT PETTI Consigliere Ud. 20/02/03 Dott. Mario FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IA RL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANTELLERIA 14, presso l'Ing. SGARLATA, difesa dall'avvocato ANTONIO CANCARO con studio in 90144 PALERMOVIA TEVERE 24, giusta delega in atti;
-· ricorrente - contr MOTOMAR CANTIERE DEL MEDITERRANEO SPA;
intimata - e sul 2° ricorso n° 25573/00 proposto da: MOTOMAR CANTIERI MEDITERRANEO SPA, in persona del suo 2003 legale rappresentante pro tempore Gioacchino Guccione, 481 elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, 1 presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RAPPAZZO, difesa dall'avvocato FRANZ MACALUSO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
EL RL IA;
intimata - avverso la sentenza n. 810/99 della Corte d'Appello di PALERMO, emessa 1108/07/99 e depositata il 14/09/99 (R.G. 853/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni TT PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 2 dicembre 1998 EL IA Parlato, nella veste di locatrice di un immobile sito in Palermo, via Nicolò Garzilli 38, con destinazione non abitativa, intimava sfratto per morosità (per il mancato pagamento di un trimestre di canoni) alla conduttrice società MOTOMAR e contestualmente la citava dinanzi al Pretore per la convalida. La società si opponeva. Nel corso della lite la locatrice deduceva anche la cessa- zione del rapporto al 31 dicembre 1985 chiedendo la 2 condanna della conduttrice al pagamento degli interessi e l'accertamento che lesui canoni pagati in ritardo somme corrisposte dopo la fine del rapporto avevano na- tura indennizzatoria e non di canone. Il Pretore si dichiarava incompetente e la lite era riassunta dinanzi al Tribunale;
la locatrice insisteva per la risoluzione del rapporto e per i danni derivanti dalla occupazione senza titolo;
la conduttrice soste- neva invece che il rapporto si era rinnovato. Il Tribu- nale con la sentenza del 24 giugno 1996 rigettava la domanda di risoluzione del contratto, condannava la convenuta al pagamento degli interessi di mora al sag- gio legale, rigettava la domanda di equivalenza fra ca- none di locazione ed indennizzo dovuto e la domanda di condanna della conduttrice al risarcimento del danno per la occupazione, dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla domanda di condanna al pagamento delle differenze per gli aumenti del canone annuo e compensa- va tra le parti le spese del giudizio. Contro la decisione proponeva appello la Girel- resisteva lali, deducendo quattro motivi di censura, controparte con appello incidentale. Con sentenza del 14 settembre 1999 la Corte di ap- pello di Palermo così decideva • rigetta l'appello principale e quello incidentale e compensa tra le parti 3 le spese del grado. Contro la decisione ricorre la Gi- relli proponendo unico ma articolato motivo di censura;
resiste la controparte con controricorso e ricorso in- cidentale sulla compensazione. Le parti hanno prodotto memorie. I ricorsi sono stati riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento per le seguenti considerazioni. Precede l'esame del ricorso della locatrice. ESAME DEL RICORSO EL. Nell'unico motivo si deducono due censure. Una pri- ma censura attiene allo errato accertamento della rin- novazione tacita del rapporto, sul rilievo che la ini- ziale richiesta di risoluzione del rapporto non poteva ritenersi superata per successivi fatti concluden- ti, quali la ricezione dei canoni e la richiesta di au- menti successivamente alla domanda di risoluzione;
una seconda censura attiene alla omessa pronuncia sugli au- menti del canone, che bene poteva essere data dal giudi- ce adito. In senso contrario si osserva che sulla vicenda re- lativa alla rinnovazione del rapporto per fatti conclu- denti, analiticamente descritti, vi è una valutazione in fatto da parte dei giudici del riesame, insindacabile in questa sede in quanto congruamente motivata (vedi ff 4 da 6 a 10 della motivazione). Quanto alla supposta omessa pronuncia si Osserva che la assolutamente prevalente giurisprudenza di que- sta Corte oltre che la stessa lettera della legge (art. 45 della legge 1978 n.392 e successivo art.6 sesto comma della legge 1984 n. 399 e vedi Cass. 1993/4334 e 1995/6547 tra le tante) affermano la competenza fun- zionale per materia del Pretore al tempo della decisio- ne. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE MOTOMAR. Nell'unico motivo la MO lamenta la violazione della regolamentazione delle spese processuali essendo parte vittoriosa. In senso contrario si Osserva che la compensazione è stata data per giusti motivi, in rela- zione al ritardato pagamento dei canoni ed alla condan- na al pagamento degli interessi legali sugli stessi. Al rigetto di entrambi i ricorsi consegue la con- danna della EL alla rifusione in favore della Mo- tomar della metà delle spese ed onorari di questo giu- dizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, compensandosi l'altra metà in relazione al rigetto del gravame incidentale.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta e compensa per la metà le spese del giudizio di cassazione, ponendo la 5 M residua metà a carico del ricorrente principale Girel- li, che liquida, in favore della MO, in euro 50,00 per spese ed in Euro 2000,00 per onorari oltre spese generali ed accessori come per legge Roma 20 febbraio 2003. Il Presidente A. Giuliano Il relatore G.B. Petti Gwen Belich ich IL CANCELLIERE 01 CE TT DEPOSITATO IN CANGELLERIA Oggi 25 AGO 2003 IL CANCELLIERE C1 CE TA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 16-12-2003 serie 4 al n. 41534 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricc 9