Sentenza 30 settembre 2016
Massime • 1
In tema di guida senza patente, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della "recidiva nel biennio", rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso.
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Quali fattispecie di guida senza patente sono state depenalizzate, e a quanto ammonta la sanzione, e quali invece sono ancora reato. Guida al reato di guida senza patente  di Valeria Zeppilli - La guida senza patente è stata considerata per lungo tempo dal nostro ordinamento un reato contravvenzionale, punito dall'articolo 116 del codice della strada. Oggi, a seguito della più recente opera di depenalizzazione attuata con il decreto legislativo numero 8/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016, il porsi alla guida senza aver conseguito il documento richiesto a tal fine dalla legge non è più un comportamento penalmente rilevante.   Il reato di guida senza patente Guida senza patente: …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 3 giugno 2024, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), «limitatamente alle parole "In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato" (in via generale o, in subordine, con riguardo al solo reato ex art. 116 co. 15 d.lgs. 285/1992)», e, in via consequenziale, dell'art. 5 del medesimo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2016, n. 45769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45769 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2016 |
Testo completo
te , n a e ic tivi res rid l- a p iu e tific l e d g ASR d 457 6 9 / 1 6 a e n ion e e rm ion id o z n ti a uz a a rm d d Pref. ro fo , altri to in rip i n . i d e li 03 d lità im g o 0 l ed el 2 a e e fin n vv a lità iffusio d r r ro 6 r e ra p . 19 p o e ato to i d n i n n e a A d lleg e g .vo n C im o o le REPUBBLICA ITALIANA s i ell'a d .L a z e c re ic l D rovv n r tte In n u e t ti IN NOME DEL POPOLO ITALIANO d F e p a dica 2 ] om 5 [ P rt. in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE l'a QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA N. 1895/2016 - Presidente - N. Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO N. 23419/2016 - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: T.C. N. IL 04/09/1996 avverso la sentenza n. 33/2016 TRIB. MINORENNI di NAPOLI, del 18/03/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.SSA PADLA FILIPP che ha concluso per LA SENZA RINVIO brua UN (MTVENNA Poncua' IL FATTO NON PIV PREVION لی DALLA LEGGE COME REAND, UN TRASMISSIONE nrcu 0737 ALL'AUIUM TO' Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. -1-h RITENUTO IN FATTO 1.Il OMISSIS Carabinieri della OMISSIS contestavano a T.C. la violazione dell'art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essere stato sorpreso in OMISSIS alla guida del veicolo OMISSIS OMISSIS sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita.
2. Promossa azione penale da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, l'imputato veniva condannato dal Tribunale per i minorenni con sentenza del 18 marzo 2016 alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia. Riteneva, in particolare, il Tribunale sussistente l'«ipotesi aggravata dalla reiterazione» che era stata contestata alla stessa udienza dal Pubblico Ministero, in ragione della pendenza di tre richieste di rinvio a giudizio nei confronti dello stesso imputato per analoghe violazioni ipotizzate come commesse il OMISSIS OMISSIS, il OMISSIS ed il OMISSIS (p. 2 della sentenza).
3.Mediante ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunzia violazione di legge, sotto un duplice profilo: per avere omesso il Tribunale per i minorenni di valutare la ricorrenza nel caso di specie di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; e per inosservanza degli artt. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e 116, comma 15, del d.P.R. 30 aprile 1992, n. 285, sotto il profilo dell'erroneo apprezzamento circa la sussistenza di recidiva ostativa alla è stato declaratoria di intervenuta depenalizzazione, in quanto C.T. - sì - denunziato per guida senza patente ma non è mai stato condannato. Si chiede, in definitiva, alla Corte di cassazione di dichiarare il non doversi procedere (così alla p. 2 del ricorso) nei confronti dell'imputato per essere il fatto non più previsto dalla legge come reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Deve, anzitutto, osservarsi che, come noto, la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (in vigore dal 6 febbraio 2016), purché si verta nell'ipotesi-base prevista dall'art. 116, comma 15, primo periodo, (che era) punita con l'ammenda; mentre permane la illiceità penale «Nell'ipotesi di recidiva nel biennio [in cui] si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno», che è prevista dalla seconda parte della disposizione richiamata. 2 Tanto si ricava dall'art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 8 del 2016, secondo cui: «Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda»; e «La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato».
2. Ciò posto, evidente è la svista in cui incappa, sotto un duplice profilo, il giudice di merito.
2.1. In primo luogo perché trae la supposta recidiva da fatti storici temporalmente collocabili, nella loro verificazione fenomenica, prima di quello per cui si procede ma non giudicati con sentenza, con ciò ponendosi in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale «In tema di guida senza patente, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della "recidiva nel biennio", rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso» (così Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014, Mauro, Rv. 260304; in termini identici, Sez. 4, n. 25988 del 05/03/2013, Pavanello, Rv. 257186; Sez. 4, n. 18184 del 15/02/2013, Borella, Rv. 255821; Sez. 4, n. 15913 del 07/02/2013, Pizzamei, Rv. 255020; Sez. 4, n. 48276 del 17/10/2012, Gardelli, Rv. 253923).
2.2. In secondo luogo, perché le esigenze di certezza del diritto espressamente valorizzate nella parte motiva delle richiamate sentenze del giudice di legittimità debbono necessariamente fondarsi su un accertamento giudiziale stabile, quale è quello derivante da una sentenza passata in giudicato, e non già su una mera ipotesi tutta da dimostrare, quale è l'atto di esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero. Essendo stata, dunque, erroneamente ritenuta sussistente l'ipotesi di recidiva nel biennio di cui al secondo periodo dell'art. 116, comma 15, d.P.R n. 285 del 1990, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”.
3. L'art. 8 del citato decreto legislativo ha introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1: ha previsto, cioè, che le disposizioni come quella sopra citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale 3 い data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto penale irrevocabili.
4. In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma soltanto come illecito amministrativo, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge n. 689 del 1981 (Sez. U., n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694); nel caso in esame l'art. 9, comma 1, d. lgs. n. 8 del 2016 prevede che «Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità Giudiziaria [...] dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data»). Discende la necessità di trasmissione di copia della presente sentenza, non essendo prescritto l'illecito, che risale al 9 luglio 2014, al Prefetto di Napoli per quanto di competenza.
5. Procedendosi a carico di minore all'epoca dei fatti, è obbligatorio l'oscuramento dei dati personali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Napoli per quanto di competenza. Dispone l'oscuramento dei dati personali. Così deciso il 30/09/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Daniele Cencin CORTE Rocco Marco Blaiotta U M P S E R A Depositata in Cancelleria Oggi. 31 OTT. 2016 Il Funzionario diziario Patrizia Ciorra