Sentenza 3 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2001, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0 1 5 2 3 /01 REPUBBLICA ITALIANA NOM DEL PPOL ITALIANO ng LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente- R.G.N. 9816/98 BATTIMIELLO Consigliere Cron. 3281 Dott. Bruno MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud. 13/11/00 ConsigliereDott. Giovanni AMOROSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: per diritti L. 3 FEB. 2001 BATTARRA ALBA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE ARNO 47, presso 10 studio dell'avvocato AGOSTINI LIKE 3000 FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in CANCELLERIA atti;
- ricorrente
contro
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso al Sig ACOSTING e difeso dagli avvocati DE ANGELIS rappresentato 2000 per diritti L. CARLO, DI LL LE, PE GABRIELLA, giusta "2.1 FEB. 2001 4644 IL CANCELLIERE -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato - avverso la sentenza n. 511/97 del Tribunale di FORLI', depositata il 13/06/97 R.G.N. 855/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 9816/98 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Forlì, pronunciando quale giudice di rinvio a seguito di decisione della Corte di Cassazione n.12616 del 1995- nella controversia, tra AR LB e l'INPS, concernente il diritto alla cd. cristallizzazione della pensione di reversibilità nell'importo integrato raggiunto al 30 settembre 1983, riteneva costituzionalità manifestamente infondata la questione di dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e dichiarava l'estinzione del giudizio, ai sensi di tale norma, con compensazione delle spese di "entrambi i gradi del тич giudizio". Avverso tale sentenza AR LB ha proposto ricorso per cassazione. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., "illegittimità costituzionale dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n.662 in relazione agli artt. 3, 24, 38, 102 e 104 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni -Vizio della motivazione", in particolare lamentandosi: 3 che le norme denunciate comprimono e annullano i diritti degli interessati, escludendo gli eredi in caso di morte del de cuius anteriore al 30 marzo 1996, prevedendo il pagamento dei crediti in sei annualità, negando interessi e rivalutazione e addebitando agli interessati l'onere delle spese, in violazione perciò degli artt. 24 e 38 nonché dell'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento fra coloro i cui crediti sono stati soddisfatti con sentenza passata in giudicato e gli altri;
che la previsione d'inefficacia delle sentenze già rese e non - ancora passate in giudicato determina un inammissibile conflitto fra potere legislativo e giudiziario, in violazione, Thy oltre che dell'art. 24, degli artt. 102 e 104 della Costituzione.
2. Il ricorso non può essere accolto, in quanto -mentre taluni suoi rilievi risultano superati per effetto della disciplina (modificativa e interpretativa dei commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996/n.662) dettata dai primi quattro commi dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1998 n.448- la pronuncia di estinzione si rivela corretta alla stregua della norma dettata dal quinto comma di tale articolo;
il quale dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, 4 n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Nell'interpretazione di tale norma -che ha sostituito l'art. 1, comma 183, della legge 1996/n.662 ed è applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame questa Corte (v., ex plurimis, le sentenze 11 maggio 1999 n.4665, 22 maggio 1999 n.5001, 11 giugno 1999 n.5789 e 19 giugno 1999 n.6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla cd. cristallizzazione, тии anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante, nella fattispecie in esame, l'imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire (non all'art. 1, comma 183, della legge 1996/n.662 ma) al citato art. 36, comma quinto, della della legge 1998/n.448. Come già chiarito da questa Corte (v. sentenze 19 giugno 5 1999 n.6171, 13 dicembre 1999 n. 13979 e successiva giurisprudenza conforme), la previsione (dell'art. 36, quinto della legge 1998/n.448) di estinzione, con comma, compensazione delle spese, dei giudizi attinenti alle questioni di cui ai commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996/n.662 non incontra ostacolo in sovraordinati precetti costituzionali e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone tale dichiarazione di estinzione toglie rilevanza alle censure riguardanti aspetti ulteriori e, in particolare, le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto nonché риз gli accessori del credito. Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.310 del luglio 2000 (la quale ha anche escluso che la previsione di estinzione vìoli l'art. Cost. 0 incida sull'assetto riservato all'esercizio dell'attività costituzionalmente giurisdizionale ed alle sue prerogative nel rapporto col potere legislativo), il ricorso deve essere quindi rigettato.
3. Quanto alle spese, la Corte, premesso che la statuizione di compensazione (delle medesime) contenuta nella sentenza impugnata deve intendersi riferita a tutte le pregresse fasi processuali (sia quelle di merito che quella del primo giudizio 6 di cassazione), deve disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 36, quinto comma, della legge 1998/n.448, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 13 novembre 2000 Flawed Officestialle Il Presidente Il Cons. Est. Richie m ihen. Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I D A 0 , S 3 1 - 3 FEB. 2001. S 3 O . oggi, A L 5 T T L R IL COLLABORATORE , . O A A B ' N S DI CANCELLERIA L I E L P 3 D R E S P 7 U - I A D E S T T 8 N I - R S S G 1 O O C N 1 O P E S A M E I D I G E A A , G D O E O E T R L T T T I S N I A R E I L G S D L E E R E O D