Sentenza 31 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, risolvendosi il mancato pagamento cui è subordinato il beneficio in una causa di revoca dello stesso, come testualmente si ricava dall'art. 168 comma primo, n. 1, ultimo inciso, cod. pen., la verifica della concreta possibilità del condannato di fare fronte a tale onere trova la sua realizzazione indefettibile in sede esecutiva, spettando appunto al giudice della esecuzione stabilire se, nel momento in cui tale onere deve essere effettivamente adempiuto, esso possa essere soddisfatto. Ne consegue che il giudice della cognizione, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento del danno ex art. 165 cod. pen., non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato, essendo sempre possibile per il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la assoluta impossibilità dell'adempimento, che, ove ritenuta provata, impedisce la revoca del beneficio.
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(Annullamento con rinvio) Il fatto Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, su richiesta della locale Procura della Repubblica, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con una sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, confermata dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, passata in giudicato, e subordinato all'adempimento degli obblighi derivanti dalle statuizioni civili entro il termine di novanta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato che, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2000, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 31/1/2000
1. Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ilario S. Martella Consigliere N. 172
3. Dott. Francesco Serpico Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 28481/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LB EL, n. a Nikea (Grecia) l'11.3.1941
avverso la sentenza in data 16 febbraio 1999 della Corte di appello di Firenze Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Giuseppe Veneziano, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito per la parte civile l'avv. Elido Guerrini, che ha concluso per il rigetto del ricorso con conseguente condanna alle spese. Fatto
Con sentenza in data 26 settembre 1996, il Pretore di Lucca condannava LB EL alla pena di mesi dieci di reclusione e lire 1.500.000 di multa, quale responsabile del reato di cui all'art. 570 commi primo e secondo c.p., perché, serbando una condotta contraria alla morale della famiglia, si sottraeva agli obblighi di assistenza morale verso i figli minori IS e IL, facendo inoltre loro mancare i mezzi di sussistenza (in Lucca, dal 1990). Il Pretore subordinava la sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni (lire cinque milioni) in favore della parte civile entro il termine di quindici giorni a far capo dalla irrevocabilità della sentenza.
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 16 febbraio 1999, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concesse le attenuanti generiche, riduceva la pena detentiva a mesi 4 di reclusione, ferma restando la pena pecuniaria di lire 1.500.000 di multa, confermando nel resto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, il quale, preliminarmente, ha reiterato la questione di costituzionalità dell'art. 165 c.p., sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, nella parte in cui detta norma non tiene conto della effettiva situazione economica dell'imputato, che può trovarsi, come nella specie, nella impossibilità di soddisfare gli obblighi civili nascenti dalla sentenza di condanna.
In secondo luogo, il ricorrente si duole della mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale avente ad oggetto, come da richiesta, l'acquisizione dei verbali della causa di separazione, che avrebbero dimostrato la carenza dei presupposti del reato contestato, quantomeno sotto il profilo soggettivo. Tali atti, si aggiunge, avrebbero inoltre evidenziato la impossibilità dell'imputato di far fronte all'assegno impostogli per il mantenimento dei figli, essendo egli titolare del solo modesto reddito costituito dalla sua pensione di impiegato delle poste. Diritto
La questione di costituzionalità proposta dal ricorrente è manifestamente infondata.
Come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 1975, con la quale è stata dichiarata non fondata analoga questione, la valutazione giudiziale circa la capacità economica del condannato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento del danno può esplicarsi sia nel momento della condanna sia in quello della esecuzione.
Tale assunto va ulteriormente precisato nel senso che, risolvendosi il mancato pagamento cui è subordinata la sospensione condizionale della pena in una causa di revoca del beneficio, come testualmente si ricava dall'art. 168 comma primo, n. 1, ultimo inciso, cod. pen. (il che sta a significare che, nonostante l'ambigua espressione usata nell'art. 165 c.p., la condizione imposta ha natura risolutiva e non sospensiva del beneficio), la verifica della concreta possibilità del condannato di far fronte a tale onere trova in realtà la sua realizzazione indefettibile in sede esecutiva, spettando appunto al giudice della esecuzione stabilire se, nel momento in cui tale onere deve essere effettivamente adempiuto, esso possa materialmente essere soddisfatto;
restando così superata la valutazione prognostica eventualmente operata dal giudice della cognizione.
È per tale ragione che va confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale il giudice della cognizione, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento del danno ex art. 165 c.p., non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato; e ciò proprio in quanto è sempre possibile per il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la assoluta impossibilità dell'adempimento, la quale, ove ritenuta provata, impedisce la revoca del beneficio (cfr. Cass., sez. VI, u.p. 5 febbraio 1998, Cusumano;
Cass., sez. IV, u.p. 25 settembre 1995, Pietroni;
Cass., sez. VI, u.p. 11 dicembre 1993, Socito;
Cass., sez. IV, u.p. 28 novembre 1988, Pensato;
Cass., sez. IV, u.p. 22 febbraio 1988, Coletti;
Cass., sez. VI, u.p. 22 aprile 1986, Brancaccio). L'ulteriore doglianza è manifestamente infondata. La Corte di merito ha dato ampio conto delle fonti di prova (testimonianza della p.o. Florio Grazia;
testimonianza dell'ufficiale di p.g. Vitiello;
varia documentazione acquisita) dalle quali derivava la certezza sia della condotta ascritta all'imputato (abbandono della famiglia anche a seguito di due relazioni extraconiugali;
pressoché assoluta mancata corresponsione di alcuna somma per il mantenimento dei figli minori) sia della sua capacità economica (titolarità di pensione;
reddito derivante dalla attività di procacciatore di affari e socio della Seal Service, operante nel settore delle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie;
convivenza con persona abbiente), del tutto adeguata rispetto al modesto onere impostogli in sede civile a titolo di mantenimento dei due figli minori (assegno mensile di lire 350.000 a decorrere dal 27 marzo 1990); il tutto, in un quadro di pesante disagio economico della moglie, costretta dopo la separazione a intraprendere l'attività di cassiera presso un supermercato per sovvenire al mantenimento della famiglia. Tali considerazioni, espresse con motivazione adeguata, puntuale e immune da vizi logico-giuridici, danno piena ragione del convincimento della Corte di appello circa la superfluità delle acquisizioni probatorie sollecitate dall'imputato. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si ritiene di liquidare in lire 3.000.000 (tre milioni), di cui lire 2.000.000 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di costituzionalità.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali nonché a rifondere alla parte civile le spese del procedimento dalla medesime sostenute, liquidate in lire 3.000.000, di cui lire 2.000.000 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2000