Sentenza 18 aprile 2002
Massime • 2
La valutazione equitativa della prestazione, rimessa al giudice del lavoro dall'art. 432 cod. proc. civ., ha per oggetto il valore economico di questa e non la determinazione in ordine alla sua esistenza, esigendo la norma che sia certo il diritto e non sia possibile determinare la somma dovuta.
Ai fini del riconoscimento dell'istituto - residuale - della impresa familiare è necessario che concorrano due condizioni, e cioè, che sia fornita la prova sia dello svolgimento, da parte del partecipante, di una attività di lavoro continuativa (nel senso di attività non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno), sia dell'accrescimento della produttività della impresa procurato dal lavoro del partecipante (necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi).
Commentario • 1
- 1. Rapporto di lavoro tra familiari: istruzioni per l'usoPaolo Ballanti · https://www.lavoroediritti.com/ · 24 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5603 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OI AN, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO TRIESTE 16, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO PIETRO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OI ND, GESUALE ANGELICA, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE G. CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato ALDO SIPALA, che li rappresenta e, difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 33573/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 27/10/00 - R.G.N. 46914/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato PIETRO FEDERICO;
udito l'Avvocato SIPALA ALDO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma, CO CO conveniva in giudizio i propri genitori, RE CO e CA SU, per sentir dichiarare il proprio diritto alla partecipazione a alla comproprietà dei beni immobili analiticamente descritti, nonché agli incrementi dell'azienda agricola, da liquidarsi in denaro o in natura.
Deduceva di aver sempre prestato la propria attività lavorativa nell'impresa familiare dal 1970 al 1993, senza mai percepire alcunché.
Instauratosi il contraddittorio, i convenuti contestavano la domanda, che veniva rigettata dal Pretore.
Avverso tale decisione proponeva appello CO CO, deducendone l'erroneità. Resistevano RE CO ed GE SU. Con sentenza del 27 ottobre 2000, l'aDito Tribunale di Roma rigettava il gravarne, osservando che il ricorrente CO CO non aveva provato il fondamento del vantato diritto di cui all'art.230 bis c.c. e cioè l'espletamento, in modo continuativo, dell'attività di lavoro nell'azienda dei genitori dal 1970 al 1993, e comunque, per quei limitati periodi di lavoro continuativo, effettivamente svolto, la misura dell'incremento della produttività dell'impresa, necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il soccombente CO con tre motivi. Resistono RE CO e SU CA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tre distinti motivi di ricorso, CO CO denuncia: a) violazione o falsa applicazione dell'art.230 bis c.c. in relazione al requisito della continuità della collaborazione (art.360 n. 3 c.p.c.); b) omessa o insufficiente motivazione circa le prove documentali e testimoniali raccolte nel giudizio di primo e di secondo grado (art.360 n. 5 c.p.c.); c) omessa o insufficiente motivazione circa il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio occorrente per la quantificazione del diritto vantato e violazione dell'art.437 c.p.c. Più specificamente, con il primo motivo il ricorrente deduce che il ragionamento del Tribunale di Roma sarebbe viziato dalla implicita adesione alla tesi che ravvisa la "continuità" della collaborazione, richiesta dall'art. 230 bis c.c., come indissolubilmente legata all'apporto lavorativo almeno prevalente, anche se non esclusivo, alla gestione dell'impresa agricola familiare. Tale errore giuridico avrebbe avuto l'effetto di attribuire valore determinante, ai fini della prova dell'incompatibilità tra lavoro familiare e attività extrafamiliare, alla documentazione relativa all'impegno scolastico fino al 1973, al servizio militare negli anni 1977-1978 e all'attività commerciale di vendita di autoveicoli svolta tra il 1984 ed il 1992.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la omessa o insufficiente valutazione degli elementi di fatto desumibili dal complesso delle prove testimoniali e dalla documentazione SCAU in atti, che, se correttamente interpretati, avrebbero portato all'accertamento, nel caso di specie, della sua partecipazione continuativa all'impresa familiare.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente censura la decisione del Giudice d'appello, per non avere consentito, attraverso la consulenza tecnica richiesta, e ricorrendo anche ai poteri istruttori ex art. 437 c.p.c., di determinare e quantificare il proprio diritto agli utili e agli incrementi dell'azienda, utilizzando elementi già acquisiti agli atti o, comunque, acquisibili in base alle richieste istruttorie della parte istante e ai poteri d'ufficio del Giudicante. I tre motivi di censura, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
Giova premettere che l'art.230 bis c.c. prevede che il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ... partecipa agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Questa Corte ha, in più occasioni, chiarito che lo status di familiare costituisce solo il presupposto soggettivo per la partecipazione all'impresa familiare, dovendo poi risultare la costituzione di essa, quando non avvenga mediante atto negoziale, da fatti concludenti;
che la norma considera titolo per partecipare all'impresa la prestazione, in modo continuativo, dell'attività di lavoro nella famiglia;
che, dovendo tale attività tradursi - in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato - in una quota di partecipazione agli utili ed agli incrementi dell'azienda, tale quota non può che essere determinata in relazione all'accrescimento della produttività dell'impresa, procurato dall'apporto dell'attività del partecipante (cfr. Cass. sez. un. 4 gennaio 1995 n. 89). Ne consegue che la fattispecie -residuale- prevista dalla norma può essere riconosciuta in giudizio quando concorrono due condizioni: a) la prova dello svolgimento di una attività di lavoro continuativa, nel senso che la stessa deve essere regolare e costante, e non saltuaria, anche se non necessariamente a tempo pieno;
b) la prova dell'accrescimento della produttività dell'impresa, procurato dal lavoro del partecipante, necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili ed agli incrementi. Orbene, il Giudice d'appello, non solo ha espressamente richiamato tali principi, ma ha mostrato di rispettarli nel suo argomentare, osservando, quanto alla dedotta "continuità", che l'assunto del ricorrente, da un lato, era stato in gran parte smentito dalle risultanze della prova documentale e, dall'altro, non aveva trovato adeguata conferma nella prova orale. Sotto il primo profilo, infatti, risultava provato che l'appellante aveva conseguito nel 1973 il diploma di scuola media, aveva svolto il servizio militare dall'agosto 1977 all'agosto 1988, e dalla fine del 1982 alla fine del 1992 era stato a vario titolo impegnato in attività commerciali relative alla vendita di automobili;
sotto il secondo profilo, mentre alcuni testi avevano sostanzialmente escluso l'impegno lavorativo dell'appellante presso l'azienda, altri testi avevano reso dichiarazioni generiche ed imprecise, idonee ad attestare una presenza dell'appellante solo saltuaria ed episodica, e, comunque non continuativa.
In tale contesto - ad avviso del Tribunale - non potevano ritenersi esistenti le condizioni per affermare, con il dovuto grado di certezza, che l'appellante avesse dedicato all'azienda dei genitori le proprie energie lavorative "con impegno regolare e costante"; sì che anche il versamento della contribuzione allo SCAU, finiva col perdere di significato, rivelando, in un tale contesto, un carattere "fittizio e compiacente".
Solo per circa sette od otto mesi nel 1979 e per tutto il 1993 risultava pacifico che l'appellante avesse lavorato nell'azienda con continuità; tuttavia, non avendo questo provato la misura dell'incremento della produttività dell'impresa, necessaria per determinare la sua quota di partecipazione agli utili e agli incrementi, egualmente la domanda non poteva trovare accoglimento. Da quanto esposto emerge con tutta evidenza l'assenza dei lamentati vizi: non quello di violazione di legge, in quanto il Tribunale non ha affatto affermato che la "continuità" della prestazione debba essere intesa come esclusività o prevalenza;
ma neppure quello concernente la dedotta omissione od insufficienza della motivazione. Va a tale ultimo proposito rammentato che - come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un.27 dicembre 1997 n. 13045) - il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall'ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermano, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione.
Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza.
Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione il riesame nel merito è inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196). Alla luce di tali principi, dunque, deve escludersi il lamentato vizio di motivazione della sentenza del Tribunale di Roma. Nè può censurarsi l'assunto del Tribunale secondo cui nella fattispecie non vi era spazio per la valutazione equitativa della prestazione, poiché essa presuppone raggiunta la prova in ordine alla spettanza del diritto, di cui sia difficile la quantificazione;
e neppure era consentito il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, il cui scopo non è quello di esonerare la parte dall'onere della prova, ma di ausilio per il giudice ai fini della risoluzione di particolari questioni.
Così motivando il Giudice a quo si è adeguato, sotto entrambi i profili, all'insegnamento di questa Corte.
Invero, la valutazione equitativa della prestazione, rimessa al giudice del lavoro dall'art.432 c.p.c., ha per oggetto il valore economico di questa e non la determinazione dell'esistenza della stessa, esigendo la norma che sia certo il diritto e non sia possibile determinare la somma dovuta, con conseguente estensione della regola ordinaria (art.1226 c.c.), relativa alla sola valutazione equitativa del danno, all'ipotesi in cui risulti impossibile qualificare l'oggetto di una obbligazione pecuniaria nascente dal rapporto di lavoro (ex plurimis, 19 maggio 1986 n. 3287). D'altra parte, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 1 ottobre 1999 n. 10871; 16 marzo 1996 n. 2205). A ciò è da aggiungere che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, senza che il provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici o giuridici (Cass.3 aprile 1998 n. 8200). Analogamente va detto circa il mancato ricorso ai poteri istruttori ex officio del Giudice d'appello, costituendo l'ammissione di nuove prove, da parte del giudice d'appello ai sensi dell'art.437, secondo comma, c.p.c., esercizio di una facoltà discrezionale, subordinata,
in ogni caso, alla valutazione (di fatto) in ordine alla indispensabilità del mezzo di prova, la quale sussiste qualora senza tale mezzo non possa essere accertata la sussistenza del fatto costitutivo del diritto (Cass.22 novembre 1995 n. 12059). Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2002