Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5603
CASS
Sentenza 18 aprile 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La valutazione equitativa della prestazione, rimessa al giudice del lavoro dall'art. 432 cod. proc. civ., ha per oggetto il valore economico di questa e non la determinazione in ordine alla sua esistenza, esigendo la norma che sia certo il diritto e non sia possibile determinare la somma dovuta.

Ai fini del riconoscimento dell'istituto - residuale - della impresa familiare è necessario che concorrano due condizioni, e cioè, che sia fornita la prova sia dello svolgimento, da parte del partecipante, di una attività di lavoro continuativa (nel senso di attività non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno), sia dell'accrescimento della produttività della impresa procurato dal lavoro del partecipante (necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi).

Commentario1

  • 1Rapporto di lavoro tra familiari: istruzioni per l'uso
    Paolo Ballanti · https://www.lavoroediritti.com/ · 24 agosto 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5603
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5603
Data del deposito : 18 aprile 2002

Testo completo