Sentenza 18 ottobre 2013
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il G.I.P., rigettando la richiesta di applicazione di pena formulata nella fase delle indagini preliminari, dispone il rinvio a giudizio dell'imputato, invece di restituire gli atti al pubblico ministero, poiché si tratta di decisione che costituisce esercizio del potere di "vocatio in iudicium" al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2013, n. 6365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6365 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 18/10/2013
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 1428
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 29174/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR IA, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 12.6.2012 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano. FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza adottata il 12.6.2012 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trento rigettava la richiesta di definizione del procedimento penale sorto a carico di RR IA, mediante applicazione della pena in relazione al delitto di lesioni volontarie aggravate, disponendo il rinvio a giudizio dell'imputato innanzi al tribunale di Trento, sezione distaccata di Tione di Trento, ritenendo che "la qualificazione giuridica del fatto non è corretta ravvisandosi anche il reato di rapina impropria aggravato dall'uso di un'arma".
2. Avverso tale decisione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione, il RR, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando l'abnormità del provvedimento adottato dal giudice di merito e la violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 179 c.p.p., comma 1.
3 Con requisitoria scritta depositata il 10.4.2013 il pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Pietro Gaeta, ha concluso per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con ogni conseguente statuizione.
4. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
5. Il provvedimento del giudice procedente è censurabile sotto diversi profili.
Esso si presenta come completamente avulso dal sistema processuale, essendo caratterizzato da una vera è propria abnormità processuale, che legittima il ricorso per Cassazione e ne giustifica l'annullamento (cfr. Cass., sez. 6, 12.10.2004, n. 45459, S. e altro, rv. 230412; Cass., sez. 6, 14.3.2013, n. 12627, G.; Cass., sez. u, n. 25957, 26.03.2009, Toni, Rv., 243590). Ed invero al rigetto della richiesta di applicazione della pena formulata nell'interesse del RR nella fase delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 c.p.p., che poteva legittimamente essere fondata su di una diversa qualificazione giuridica del fatto- reato, doveva seguire la restituzione, da parte del giudice procedente, degli atti al pubblico ministero affinché procedesse nelle forme ordinarie. Incidentalmente va, inoltre, rilevato come sia del tutto impossibile comprendere, dalla lettura del provvedimento impugnato, non avendolo il giudice per le indagini preliminari specificato, per quale reato sia intervenuto il rinvio a giudizio del RR: se per il delitto di lesioni volontarie aggravate (presumibilmente) dall'uso di un'arma (ipotesi di reato su cui si era formato il consenso tra le parti in ordine alla richiesta di "patteggiamento") o se per il delitto di rapina impropria aggravata dall'uso di un'arma, con conseguente indeterminatezza del giudice eventualmente competente per materia (tribunale in composizione monocratica o collegiale).
Ma quel che più conta è che il giudice per le indagini preliminari abbia disposto il rinvio a giudizio dell'imputato sulla base di un provvedimento sconosciuto al sistema ("l'ordinanza di rinvio a giudizio"), adottato dallo stesso giudice autonomamente, vale a dire in assenza di una richiesta formulata al riguardo dal pubblico ministero, operando, in tal modo, un completo stravolgimento non solo della sequenza procedimentale prevista nel caso di rigetto della richiesta di patteggiamento avanzata nella fase delle indagini preliminari, su cui nel caso in esame si era formato il consenso delle parti, ma anche delle ordinarie regole che presiedono all'esercizio dell'azione penale nel vigente ordinamento processuale. Il giudice per le indagini preliminari, infatti, indipendentemente dal nomen iuris che ritiene di attribuire al suo provvedimento, non può emettere il decreto che dispone il giudizio previsto dall'art. 429 c.p.p., se non sul presupposto di una richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, che costituisce, ai sensi dell'art. 405, c.p.p., una delle forme di esercizio dell'azione penale, in cui deve essere contenuta, tra l'altro, la qualificazione giuridica del fatto-reato oggetto di contestazione, riservata al pubblico ministero, nel caso in esame totalmente assente, ne' ovviamente, per i reati che non prevedono la celebrazione preventiva dell'udienza preliminare, emettere direttamente il decreto di citazione a giudizio, altra forma di esercizio dell'azione penale che l'ordinamento (art. 550 c.p.p.) riserva al pubblico ministero (peraltro anche i diversi epiloghi decisori dell'opposizione al decreto penale di condanna presuppongono l'esercizio dell'azione penale, con relativa qualificazione del fatto per cui si procede da parte del pubblico ministero, attraverso la richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna prevista dall'art. 459, c.p.p.). Con il provvedimento impugnato, dunque, il giudice per le indagini preliminari ha esercitato il potere di vocatio in iudicium dell'imputato al di fuori dei casi consentiti dalla legge e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, dando vita ad una sorta di "ircocervo" giuridico, che, connotandosi di evidente abnormità, va annullato, senza rinvio, con trasmissione degli atti all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale di Trento per quanto di competenza.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone restituirsi gli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Trento per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014