Sentenza 14 marzo 2013
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Non è abnorme l'ordinanza con la quale il tribunale dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa indicazione delle persone offese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2013, n. 12627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12627 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 14/03/2013
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 530
Dott. APRILE E. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 50018/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Voghera;
nel procedimento nei confronti di:
OS RT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 22/06/2012 del Tribunale di Voghera;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lettieri Nicola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata, emessa nella fase dell'esame delle questioni preliminari del giudizio dibattimentale, il Tribunale di Voghera in composizione monocratica dichiarava la nullità del decreto di citazione dell'imputato OS RT (tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 31 cpv., 341 bis e 651 c.p.) per la omessa indicazione, nello stesso provvedimento, delle persone offese - cui l'atto non era stato notificato - e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Voghera, deducendone l'abnormità per essere stato quel provvedimento adottato in maniera illegittima, atteso che la mancata indicazione delle persone offese del decreto di citazione a giudizio non ne determina la nullità, ben potendo il Giudice provvedere alla notificazione ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p.. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto provvedimento che aveva precluso il passaggio alla fase successiva del procedimento e, anzi, aveva determinato una sua illegittima regressione ad una fase precedente.
4. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. L'impugnazione si fonda essenzialmente sulla doglianza di un indebito regresso del procedimento in conseguenza dell'adozione, da parte del Tribunale in sede dibattimentale, di un'ordinanza illegittima perché emessa sulla base di un erroneo presupposto, e cioè che l'omessa indicazione della persona offesa nel decreto di citazione a giudizio ne comporti la nullità.
In tale ottica, appare corretto richiamare l'oramai consolidato principio enunciato da questa Corte, secondo cui non è abnorme qualsivoglia provvedimento che comporti una regressione del procedimento, e, tanto meno, quello con cui il giudice del dibattimento dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (così Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). E se è vero che tale regula iuris è stata formulata con riferimento ad una situazione procedimentale differente, quella dell'annullamento del decreto di rinvio a giudizio in conseguenza di una erronea valutazione circa la invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., è anche vero che quel principio ha una valenza di carattere generale, per potendo operare in tutti i casi nei quali venga prospettata una indebita regressione del procedimento in conseguenza dell'adozione di un provvedimento ritenuto illegittimo, qualificato come abnorme solo ai fini della presentazione di un ricorso in cassazione, ed invece pronunciato - sia pur erroneamente - nell'ambito dell'esercizio di poteri di controllo del decreto di citazione a giudizio spettanti per legge al giudice (in questi termini Sez. 3, n. 41949 del 13/10/2005, Tateo, Rv. 232829; conf. Sez. 5, n. 28607 del 12/03/2001, Foscale, Rv. 219779, in un caso di ordinanza dibattimentale decisoria di altre questioni poste ex art. 491 c.p.p., comma 2). Questo Collegio non ha ragione, pertanto, per discostarsi dall'indirizzo ermeneutico che, proprio con riferimento a fattispecie simili a quella oggi in esame, è stato proposto per concludere che non è affatto abnorme l'ordinanza con la quale il tribunale dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa indicazione del luogo e della data del commesso reato, quand'anche tale omissione possa costituire un vizio, sanzionato da nullità, per mancanza o insufficiente enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto (Sez. 1, n. 9004 del 04/02/2009, Celli, Rv. 242884; nello stesso senso, in relazione ad altre cause di nullità del decreto contenente la vocatio in ius, v. Sez. 4, n. 827 del 12/03/1996, Garber, Rv. 204455; e Sez. 6, n. 78 del 14/01/1993, Di Benedetto, Rv. 194504).
Ne consegue che, non essendo quella ordinanza emessa dal Tribunale in sede dibattimentale autonomamente impugnabile, giusta la previsione dell'art. 586 c.p.p., e non essendo neppure configurabile - per le ragioni innanzi esposte - un'ipotesi di abnormità, il ricorso indicato in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013