Sentenza 15 maggio 2002
Massime • 1
Ove il lavoratore abbia agito in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità o inefficacia del licenziamento e l'ordine di reintegrazione nel suo posto di lavoro, il fallimento del datore di lavoro avvenuto nel corso del conseguente procedimento non fa venir meno la competenza del giudice del lavoro ne' l'interesse del lavoratore alla prosecuzione del giudizio, e ciò anche nell'ipotesi in cui non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa e sia eventualmente preclusa la domanda di differenze retributive.
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- 1. FallimentoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 22 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Chiara Bovenga Scheda sintetica Il fallimento è una procedura concorsuale con finalità liquidatoria che permette ai creditori dell'imprenditore di essere soddisfatti in misura tendenzialmente paritaria, salvi i diritti di prelazione, rivalendosi sul patrimonio dell'imprenditore stesso. Tra i creditori dell'imprenditore vi sono anche i lavoratori. Questi rivestono una posizione particolare poiché oltre ad avere un interesse economico, ne hanno anche uno ulteriore: quello alla stabilità e alla prosecuzione del rapporto di lavoro. La procedura fallimentare, disciplinata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 come novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal …
Leggi di più… - 2. Anche la curatela della ditta fallita deve rispettare i diritti sindacali dei lavoratoriAccesso limitatoMaria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2002, n. 7075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7075 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SSA ZION E LA CORTE SUPREMA DI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G. N. 16394/99 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere 20213/99 19901 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron. FILADORO Consigliere Rep. Dott. Camillo DE MATTEIS Consigliere Ud. 11/02/02 Dott. Aldo ha pronunciato la seguente SEN TE NZA sul ricorso proposto da: BA IN, QU AT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S. MARTINO AI MONTI 8, presso lo studio dell'avvocato CARLO GINESI, rappresentati e difesi dall'avvocato PASQUALE REGINA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' FORNI ED IMPIANTI INDUSTRIALI INGG. DE BARTOLOMEIS;
- intimato e sul 2° ricorso n 20213/99 proposto da: 2002 DELLA SOCIETA' FORNI 644 CURATELA DEL FALLIMENTO -1- IMPIANTI INDUSTRIALI INGG. DE BARTOLOMEIS S.p.A., in del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASTRO LAURENZIANO 9 presso lo studio dell'avvocato LUIGI ZINO, rappresentato e difeso ORAZIO dall'avvocato TOTARO, giusta delega in atti;
- ricorrente nonchè
contro
QU AT, BA IN;
intimati avverso la sentenza n. 521/99 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 17/07/99 R.G.N. 3116/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato REGINA;
udito l'Avvocato TOTARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e rigetto del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo Con atto del 6 ottobre 1995 IN MB e AT UE, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della FORNI ED IMPIANTI INDUSTRIALI ING. DE BARTOLOMEIS S.p.a. fino al 21 giugno 1995. scadenza del preavviso di licenziamento loro intimato con lettera del 14 giugno 1995, e sostenendo che i licenziamenti erano illegittimi per la Audo violazione della legge 23 luglio 1991 n. 223 ed in particolare in quanto i criteri di scelta dei mobilitandi non erano stati resi noti né erano conformi ai modelli legali e per avere la società (pur dopo i licenziamenti) assunto altri dipendenti, chiesero che il Pretore di Manfredonia dichiarasse l'illegittimità dei recessi per violazione dell'art. 4 dell'indicata legge ed in subordine per assenza di giusta causa e di giustificato motivo, e condannasse la società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni. Costituitasi in giudizio, la società eccepi la nullità del ricorso per genericità, e l'infondatezza della domanda per l'intervenuta transazione e per la legittimità degli atti di recesso. Dopo la dichiarazione di fallimento della società, si costituì in giudizio il curatore, eccependo l'incompetenza del giudice del lavoro e rinnovando le pregresse eccezioni. Con note del 10 ottobre 1998 eccepi poi che. non avendo il Tribunale fallimentare autorizzato la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. la reintegra non era possibile;
ed aggiunse che. poiché i lavoratori, dopo la reiezione della loro istanza d'ammissione allo stato passivo per mancanza di prova dell'illegittimità del licenziamento. avevano proposto opposizione allo stato passivo e non avevano poi coltivato la domanda, in tal modo restando definitivamente esclusi dallo stato passivo. 3 la domanda proposta in sede di lavoro, conseguentemente limitata alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, non era sorretta da giuridico interesse. Il Pretore, dichiarando la nullità del ricorso, respinse la domanda. Con sentenza del 17 luglio 1999 il Tribunale di Foggia, pronunciando sull'appello dei lavoratori e sull'incidentale impugnazione proposta dal Endle curatore, respinse la domanda di reintegrazione, e dichiarò che la domanda di declaratoria dell'illegittimità od inefficacia dei licenziamenti e del relativo annullamento era inammissibile per carenza di interesse. Il giudicante premette che, pur nella genericità d'un rinvio a tutta la legge che disciplina l'atto, nel caso in esame i ricorrenti avevano tuttavia fornito alcune specificazioni (mancata comunicazione dei criteri adottati nella scelta dei lavoratori. e non corrispondenza dei criteri stessi a quelli previsti dalla legge), che, anche per il principio di conservazione, rendevano valido l'atto. A seguito della dichiarazione di fallimento, la competenza del giudice del Lavoro tuttavia permaneva solo sulla domanda avente per oggetto la declaratoria dell'illegittimità (od inefficacia) o l'annullamento del licenziamento e la condanna alla reintegra. Esaminando queste domande, il Tribunale afferma che, poiché il fallimento non era stato autorizzato a proseguire l'attività imprenditoriale e poiché la reintegrazione, essendo destinata ad avere immediata esecuzione. non avrebbe potuto essere pronunciata in funzione d'un futuro eventuale mutamento della situazione di fatto esistente, la relativa domanda doveva 4 essere respinta. La domanda di declaratoria (o di annullamento) non poteva essere pertanto funzionale alla reintegra. Con la mancata costituzione nel giudizio di opposizione proposto in sede fallimentare per il risarcimento dei danni, la reiezione della domanda di ammissione allo stato passivo, assumendo natura definitiva, assimilabile al giudicato. avrebbe precluso in quella sede la pronuncia sulla domanda di risarcimento. In tal modo, essendo divenuta definitiva ed irreversibile la loro esclusione dallo stato passivo, i lavoratori non avrebbero potuto coltivare la residua domanda di declaratoria (di illegittimità od inefficacia del licenziamento) neanche ai fini del risarcimento dei danni. Né questa residua domanda avrebbe potuto essere funzionale ad altre azioni di risarcimento, ancora da proporsi: sia perché queste sarebbero meramente ipotetiche, sia perché, poiché l'azione di risarcimento, nella sua più ampia forma, era stata definitivamente ed irreversibilmente respinta. le azioni stesse resterebbero inammissibili. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono IN MB è AT UE, percorrendo le linee di due motivi. La curatela del fallimento della FORNI ED IMPIANTI INDUSTRIALI ING. DE BARTOLOMEIS S.p.a. resiste con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale, articolato in tre motivi. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ.. dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, dell'art. 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e dell'art. 2119 cod. civ., i ricorrenti sostengono che. 5 secondo la giurisprudenza di legittimità, l'interesse del lavoratore al ripristino del rapporto prescinde dalle utilità economiche che ne possono discendere: sussiste anche nell'ipotesi di cessazione dell'attività dell'impresa e di conseguente "impossibilità di reimmissione del lavoratore nel posto di lavoro", e nell'ipotesi di processo riassunto contro il fallimento. intervenuto nel corso del giudizio. E pertanto il Tribunale aveva erroneamente escluso l'esistenza dell'interesse dei lavoratori alla domanda. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 115 406 410 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale. erroneamente ritenendo che i lavoratori avessero l'onere di dedurre e provare la prosecuzione dell'attività lavorativa, aveva erroneamente dedotto che il non avere i lavoratori contestato le circostanze ostative alla ripresa dell'attività lavorativa ed al risarcimento costituisse prova dell'impossibilità della reintegra e del risarcimento ed escludesse la rilevanza di ogni attività istruttoria al riguardo. Era il giudice, attraverso i poteri previsti dall'art. 421 cod. proc. civ., che avrebbe dovuto eventualmente attivarsi per accertare la situazione in cui versava l'azienda. Anche in ordine alla misura del risarcimento il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'eventuale giudicato coprisse l'intera somma spettante ai ricorrenti.
2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 156 cod. proc. civ. nonché insufficiente e contraddittoria 6 motivazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto valido il ricorso, che, per la sua genericità, era nullo: "né poteva affermarsi che il ricorso avesse raggiunto il proprio scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., come erroneamente ritenuto dal Tribunale che aveva fatto riferimento al principio di conservazione degli atti". Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 12 disp. prel. cod. civ. e dell'art. 24 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nonché difetto di motivazione. la ricorrente incidentale sostiene che la legge "riconosce inequivocabilmente al tribunale fallimentare la competenza a decidere tutte le controversie di lavoro e l'art. 24 della legge stessa, che è disposizione speciale nei confronti del codice di procedura civile, non ammette alcuna eccezione (che. enunciata dal ove normativamente prevista. è stata espressamente legislatore: come per le azioni reali immobiliari); né sarebbe giustificata la differenziazione della competenza, nell'ambito delle controversie aventi per oggetto la dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento, in base al mero dato cronologico dell'anteriorità o posteriorità dell'apertura del fallimento nei confronti del licenziamento o dell'inizio dell'azione: né giustificata sarebbe questa differenziazione per le stesse domande, nei confronti di altre controversie di lavoro pur prive di contenuto economico (come per le visite di controllo, il diritto alla carriera, la tutela della donna lavoratrice). D'altra parte, gli stessi ricorrenti avevano confessato di chiedere l'accertamento dell´illegittimità del licenziamento per motivi economici. E pertanto la cognizione della controversia rientrava nella competenza del Tribunale fallimentare. 7 Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 98 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e dell'art. 324 cod. proc. civ. nonché contraddittoria motivazione, la ricorrente incidentale sostiene che, poiché il problema dell'illegittimità del recesso era stato "virtualmente oggetto di delibazione da parte del Tribunale Luin fallimentare", il giudicato conseguentemente formatosi sulla relativa decisione investiva non solo le questioni meramente economiche bensi l'illegittimità del licenziamento. E con la sentenza impugnata il giudicante aveva erroneamente esaminato è giudicato anche su tale questione.
3. E necessario che i ricorsi. fra loro interconnessi, siano preliminarmente riuniti.
4. Coinvolgendo, con la validità del ricorso principale. ogni altra questione. l'esame del primo motivo del ricorso incidentale è pregiudiziale. Il motivo è infondato. La mancata indicazione dell'oggetto della domanda o degli elementi di fatto e dei motivi di diritto, che ne costituiscono il fondamento, è causa di nullità del ricorso introduttivo nel giudizio di primo grado. Ciò è a dirsi ove i motivi della lamentata illegittimità del licenziamento, esaurendosi nel generico richiamo ad una normativa che disponga una complessa serie di prescrizioni, ipotizzino una complessa seric di cause di invalidità (non consentendo alla controparte di predisporre adeguata difesa ed al giudice di giungere alla conseguente decisione). Per questa nullità "non è tuttavia sufficiente l'omessa specificazione in modo formale degli elementi della domanda, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, 8 effettuabile anche d'ufficio, ed anche in grado d'appello, con apprezzamento del giudice del merito che è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione" (e plurimis, Cass. 13 novembre 2001 n. 14090). E pertanto, ove i motivi dell'impugnazione del licenziamento siano invalidamente esposti con il generico richiamo ad una normativa che Just ipotizzi molteplici cause di invalidità, e tuttavia siano indicati alcuni fatti materiali (come l'omessa comunicazione dei criteri adottati per il recesso, e la non corrispondenza dei criteri adottati con quelli normativamente previsti) che consentano di dedurre, attraverso il collegamento a specifiche ipotesi previste dalla predetta normativa, alcune specifiche ragioni poste a base del ricorso, questa parte dell'atto consente di individuare gli elementi della domanda, in tal modo ponendo la controparte nelle condizioni di proporre le proprie contrarie difese ed il giudice nelle condizioni di giungere alla decisione: nei limiti di queste specificazioni, il ricorso resta valido. E nel caso in esame il Tribunale, ritenendo di dover prendere in esame "le doglianze specificamente indicate nel corpo dell'atto”, come “la lamentata comunicazione dei criteri di scelta adottati in sede di intimazione del recesso, la dedotta non corrispondenza dei criteri di scelta in concreto adottati ai modelli legali, nonché quant'altro di specifico si assumeva nel ricorso (affermazione nei cui confronti alcuna censura è proposta dalla ricorrente in via incidentale). ha applicato l'indicato principio.
5. Avendo per oggetto la competenza del giudice adito, il secondo motivo del ricorso incidentale assume graduale pregiudizialità nei confronti di ogni altra censura. 9 Anche questo motivo è infondato. La competenza funzionale del giudice del lavoro in ordine alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300. proposta nei confronti di imprenditore poi dichiarato fallito. non trova deroga nella competenza funzionale del tribunale fallimentare (Cass. 12 maggio 1997 n. 4146; in tal A senso, e plurimis, anche Cass. 10 maggio 1994 n. 4539 e Cass. 5 dicembre 2000 n. 15447. e. per la liquidazione coatta amministrativa, Cass. 20 luglio 1995 n. 7907): ciò, anche nell'ipotesi in cui la domanda di reintegrazione sia finalizzata ad una pronuncia di condanna al pagamento di somme (Cass. 12 maggio 1997 n. 4146). Il tribunale fallimentare resta competente per tutte le pretese creditorie proposte in correlazione alla declaratoria d'illegittimità del licenziamento medesimo. Non vi sono ragioni per discostarsi da questo orientamento della giurisprudenza di legittimità. Ed invero. l'art. 24 della legge fallimentare ha la funzione di far convergere nella procedura concorsuale tutte le azioni (anche anteriori al fallimento) che abbiano per oggetto crediti nei confronti del fallito, in modo da assoggettarle ad una disciplina unitaria, onde realizzare i fini fondamentali dell'istituto: l'unità dell'esecuzione e la par condicio creditorum (Cass. 30 maggio 1967 n. 1210, Cass. 5 gennaio 1972 n. 4); nessuna deroga di competenza tuttavia sussiste per le azioni che il curatore trova nel patrimonio del fallito e che, avendo con il fallimento un rapporto di mera occasionalità, sono indipendenti dal dissesto e dalla procedura concorsuale (Cass. 19 novembre 1974 n. 3719). 10 Nel quadro di questi principi si inserisce la controversia instaurata dal dipendente il quale impugni il licenziamento e chieda la reintegrazione nei confronti del datore che nel corso del procedimento sia dichiarato fallito. Questa domanda ha un oggetto che, non essendo costituito da crediti nei confronti del datore, è diverso da quello che caratterizza le pretese dei Ruse creditori: e resta pertanto estranea alle finalità dell'unità dell'esecuzione e della par condicio creditorum (fondamento della competenza del tribunale fallimentare). Il conseguente rapporto fra competenza del giudice del lavoro e competenza del giudice fallimentare è delineato non dalla specialità delle norme, bensì da questa separazione. E pertanto la predetta domanda. per il suo stesso oggetto (ed indipendentemente dalla sua strumentale utilizzazione ai fini della condanna al pagamento di somme), resta estranea allo spazio devoluto alla competenza del tribunale fallimentare. Anche le censure al riguardo mosse dalla ricorrente sono infondate. In particolare, la competenza del giudice del lavoro permane anche in ordine alle domande di accertamento del diritto alla qualifica (Cass. 27 luglio 1999 n. 8136) e le ipotizzate domande aventi per oggetto altre pretese di contenuto non economico (come sanzioni disciplinari, visite di controllo, tutela della lavoratrice madre) e pertanto estranee ai crediti nei confronti del datore. presupponendo la permanenza dell'attività aziendale anche dopo l'apertura del fallimento, non escludono la permanenza della competenza del giudice del Lavoro. In tal modo, la censura per cui non sarebbe giustificata la differenziazione della competenza per le controversie aventi per oggetto la dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento, nei 11 confronti delle altre controversie di lavoro prive di contenuto economico. non ha fondamento. L'assunto dei lavoratori ricorrenti. relativo al loro diritto "a vedersi riconoscere, attraverso insinuazione tardiva, quantomeno le mensilità successive al maggio 1997", essendo diretto al solo scopo di evidenziare il tuik lamentato "erroneo ed antigiuridico ragionare del Tribunale", da un canto non esprime il reale oggetto della loro domanda, e d'altro canto sarebbe subordinato all'effettiva esistenza (come ritenuta dal Tribunale, e solo paradossalmente ipotizzata dai ricorrenti) della carenza di ogni altro interesse dei lavoratori.
6. Investendo l'ammissibilità della domanda di reintegrazione in quanto preclusa dal preteso giudicato, il terzo motivo del ricorso incidentale assume natura pregiudiziale nei confronti del primo motivo del ricorso principale. che, avendo per oggetto l'esistenza dell'interesse per proporre la domanda, attiene al merito della domanda stessa. Anche questo motivo è infondato. L'efficacia del provvedimento con cui il giudice delegato accerta l'esistenza o l'inesistenza del diritto dei creditori alla distribuzione proporzionale, è solo il riflesso del principio di concentrazione previsto dall'art. 52 della legge fallimentare (che trova sviluppo analitico negli artt. da 92 a 103 della stessa legge), in base al quale il creditore può azionare il proprio diritto (nei confronti del fallito) solo in sede fallimentare (con esclusione di ogni altra sede di cognizione): in tal modo, il decreto ha effetto preclusivo durante la procedura fallimentare: non ha valore di giudicato al di fuori del fallimento (Cass. 9 giugno 1988 n. 3903, 22 gennaio 1997 n. 664). L'atto ha solo efficacia endofallimentare: 12 non ha alcuna efficacia extrafallimentare. E, come la dottrina ha posto in rilievo, l'efficacia esterna è a maggior ragione da negare al provvedimento di reiezione della domanda, in quanto questo "potrebbe derivare da ragioni tipicamente fallimentari, che nulla hanno a che vedere con l'esistenza del Saue credito" (come la non opponibilità del titolo, su cui il credito si fonda, al fallimento;
la posteriorità del credito nei confronti della dichiarazione di fallimento;
la revocabilità del titolo;
la natura non concorsuale del credito). Da altra angolazione è da aggiungere che l'ambito del giudicato si estende a ciò che il giudice ha ritenuto certo. a condizione che l'accertamento sia necessariamente connesso con la statuizione finale, da non costituire la semplice affermazione incidenter tantum d'un presupposto della decisione, bensì oggetto esso stesso di statuizione (Cass. 20 dicembre 1985 n. 6550). Da queste osservazioni discende che l'assunto della ricorrente incidentale. per cui il preteso giudicato si estenderebbe "alla questione attinente all'illegittimità del licenziamento, poiché questo problema era stato virtualmente oggetto di delibazione da parte del Tribunale fallimentare", è chiaramente infondata.
7. Si giunge in tal modo al primo motivo del ricorso principale, che attiene alla maggiore ragione su cui si fonda la reiezione della domanda: la carenza dell'interesse. Avendo per oggetto l'interesse ad agire, astrattamente distinto dalla questione della competenza (la cui esistenza non sarebbe esclusa dalla carenza di interesse) e concretamente determinato con diverso parametro (non la dichiarazione di illegittimità od inefficacia del licenziamento e 13 l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, bensi i benefici pur indirettamente conseguibili attraverso questa pronuncia), il motivo in esame conserva (pur nell'interferenza di alcune argomentazioni) la propria autonomia nei confronti del secondo motivo del ricorso incidentale. precedentemente esaminato (e relativo alla competenza): esige pertanto autonomo esame. Il motivo è fondato. Ed invero, da un'angolazione generale è da premettere che, poiché l'interesse a proporre una domanda può anche essere meramente potenziale (Cass. 14 novembre 1975 n. 3850), l'interesse alla pronuncia sussiste indipendentemente dalla relativa concreta contingente eseguibilità (non potendo negarsi, ad esempio in altra materia, l'interesse del creditore alla condanna del debitore, pur nella relativa accertata e pur sempre contingente - insolvibilità). Questa potenzialità sussiste anche nella materia in esame. E pertanto l'affermazione con cui la sentenza impugnata nega l'interesse dei lavoratori (in quanto la reintegrazione sarebbe destinata ad avere immediata esecuzione, e non potrebbe essere pronunciata in funzione d'un futuro eventuale mutamento della situazione di fatto esistente) è, su un piano generale, infondata. Anche dopo il fallimento, invero, l'azienda sopravvive, nella sua unitarietà (Cass. n. 2367 del 1967 e n. 648 del 1988); e. nel suo ambito, anche il rapporto di lavoro (art. 2119 cod. civ.). Ed il lavoratore ha interesse al riconoscimento del diritto a questa permanenza. Come per l'azienda, anche la sopravvivenza del rapporto di lavoro non è condizionata al materiale esercizio dell'attività imprenditoriale: il predetto interesse del 14 lavoratore permane non solo nell'eventualità d'un esercizio provvisorio, e sia bensì nell'ipotesi in cui l'attività dell'impresa sia cessata conseguentemente (pur contingentemente) impossibile la materiale reintegrazione nel posto di lavoro. In particolare, la perdurante vigenza del rapporto di lavoro (Cass. 5 giugno 1998 n. 5567), pur in uno stato di quiescenza (Cass. 3 novembre 1998 n. 11010), rende ipotizzabile la futura ripresa dell'attività lavorativa. che può essere attuata per iniziativa del curatore o con successivo provvedimento del tribunale fallimentare (il quale per l'art. 90 della legge fallimentare può autorizzare l'esercizio provvisorio anche dopo il decreto di esecutività dello stato passivo: Cass. 21 novembre 1998 n. 11787) o con la cessione dell'azienda o con la ripresa dell'attività lavorativa da parte dello stesso datore a seguito di concordato. D'altro canto, permangono molteplici diritti del lavoratore, che. avendo il loro presupposto nella dichiarazione di illegittimità od inefficacia del licenziamento o nell'ordine di reintegrazione. conferiscono alla richiesta della relativa pronuncia giuridico interesse. Ciò è a dirsi per l'interesse a chiedere l'indennità alternativa alla reintegrazione, prevista dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Cass. 12 maggio 1997 n. 4146), l'interesse ad "identificare esattamente il momento al quale deve essere riferito l'effetto estintivo del rapporto e quindi la durata complessiva dello stesso, utile per la determinazione dei conseguenti crediti" (Cass. 4 aprile 1998 n. 3522). e l'interesse a chiedere l'indennità di disoccupazione, l'indennità di mobilità e la cassa integrazione (Cass. 3 novembre 1998 n. 11010). 15 I predetti interessi, che, non investendo crediti nei confronti del datore, non sono coinvolti nell'esigenza della par condicio creditorum. restano ben distinti dall'interesse a conseguire eventuali differenze retributive. L'eventuale carenza di questo interesse economico, assunta dalla decisione in esame, non escludendo la presenza dei predetti molteplici interessi, resta irrilevante ai fini dell'ammissibilità della domanda. E pertanto da affermare. in armonia con le predette decisioni, che $400 ove il lavoratore abbia agito chiedendo la dichiarazione dell'illegittimità od inefficacia del licenziamento e l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore, dichiarato fallito nel corso del conseguente procedimento, permane non solo la competenza del giudice del Lavoro. bensì l'interesse del lavoratore a coltivare la domanda: ciò, anche nell'ipotesi in cui non sia autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività imprenditoriale, ed anche ove sia preclusa la domanda di differenze retributive.
8. Nell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale resta assorbita la necessità dell'esame del secondo motivo.
9. La sentenza deve essere cassata, con rinvio a contiguo giudice di merito, che applicherà l'indicato principio, provvedendo anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale: dichiara assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura 16 accolta: e rinvia alla Corte d'Appello di Bari, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 111 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Site Conce IL PRESIDENTENoven fin Live IL CANCELLIERE *Depositato in Cancelleria oggi, 15 MAG.2002 R P U IL CANCELLIERE T R O Clone C A I S D S , 3 A 0 8 T O 1 , 5 L . L A T O S I R B № P I A S ' 6 D L I 7 L N - A E 8 T O - D S C 1 I O 1 A S P N D M E E I I S , G A I O G D A R E T E L O S I T T G N A T E I E L R S R L I E E D D O 17