Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2002, n. 7075
CASS
Sentenza 15 maggio 2002

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Ove il lavoratore abbia agito in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità o inefficacia del licenziamento e l'ordine di reintegrazione nel suo posto di lavoro, il fallimento del datore di lavoro avvenuto nel corso del conseguente procedimento non fa venir meno la competenza del giudice del lavoro ne' l'interesse del lavoratore alla prosecuzione del giudizio, e ciò anche nell'ipotesi in cui non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa e sia eventualmente preclusa la domanda di differenze retributive.

Commentari2

  • 1Fallimento
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 22 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Chiara Bovenga Scheda sintetica Il fallimento è una procedura concorsuale con finalità liquidatoria che permette ai creditori dell'imprenditore di essere soddisfatti in misura tendenzialmente paritaria, salvi i diritti di prelazione, rivalendosi sul patrimonio dell'imprenditore stesso. Tra i creditori dell'imprenditore vi sono anche i lavoratori. Questi rivestono una posizione particolare poiché oltre ad avere un interesse economico, ne hanno anche uno ulteriore: quello alla stabilità e alla prosecuzione del rapporto di lavoro. La procedura fallimentare, disciplinata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 come novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal …

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  • 2Anche la curatela della ditta fallita deve rispettare i diritti sindacali dei lavoratoriAccesso limitato
    Maria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2002, n. 7075
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7075
Data del deposito : 15 maggio 2002

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