Sentenza 15 giugno 1998
Massime • 1
La competenza per materia a conoscere del reato di resistenza a pubblico ufficiale, aggravata a norma dell'art. 339, comma secondo, cod. pen. appartiene al Pretore, in quanto la rilevanza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, stabilita in via generale dall'art. 4 cod. proc. pen. opera solo in relazione al criterio attributivo della competenza fissato nel primo comma dell'art. 7 stesso codice, giacché soltanto tale criterio si basa sul riferimento alla pena edittale, mentre è da escludere con riguardo alle ipotesi previste nel comma secondo di detto articolo, in cui l'attribuzione della competenza è fondata unicamente sul "nomen juris" dei reati ivi contemplati.
Commentario • 1
- 1. Licenziamento illegittimo: è il datore che deve provare l'impossibilità di reintegroAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 24 gennaio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/1998, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 15.06.1998
1.Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. VANCHERI ANGELO " N.3522
3.Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N.13363/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) RU MI n. il 12.11.1972
2) GIP TRIBUNALE PERUGIA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) RU MI n. il 12.11.1972
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Ciani, che ha chiesto di declinare la competenza del pretore di Perugia.
In esito al conflitto negativo di competenza rilevato dal gip del tribunale di Perugia tra lui e il pretore della stessa città, nel procedimento penale relativo a RU Mino;
OSSERVA
I. Con sentenza del 28 febbraio 1997, la Corte di cassazione dichiarava insussistente il conflitto negativo di competenza rilevato dal gip del tribunale di Perugia nei confronti del pretore della stessa città, che si era dichiarato incompetente per materia in ordine al delitto di cui all'art. 337 c.p, aggravato ai sensi dell'art. 339 dello stesso codice, nel procedimento penale a carico di RU Mino, sul rilievo che, dopo tale dichiarazione di incompetenza, nessun altro giudice aveva ricusato di prendere cognizione dello stesso fatto, essendosi il P.M. presso il tribunale di Perugia limitato ad investire il gip della sola denuncia di conflitto, senza alcuna richiesta di merito.
Il 5 marzo 1998, il gip del tribunale di Perugia - premesso che l'intera disciplina dell'art. 337 c.p., sia nelle ipotesi semplici che aggravate, era stata assegnata dall'art. 7 c.p.p. alla competenza del pretore, sollevava conflitto di competenza in ordine a tale delitto, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la sua risoluzione.
II. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso processo è derivata una situazione di stasi processuale, che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte, regolatrice della competenza.
Il problema posto dalla presente vicenda giudiziaria consiste nello stabilire quale sia il giudice competente a conoscere il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), che l'art. 7 c.p.p. attribuisce ratione materiae alla competenza del pretore, quando ricorre l'aggravante di cui all'art. 339 comma 2 c.p. (violenza o minaccia commessa da più di cinque persone riunite, mediante l'uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi). Sulla questione esiste un contrasto di giurisprudenza. Secondo un primo orientamento, il reato di resistenza a pubblico ufficiale, benché nominativamente indicato all'art. 7 comma 2 lett. b) c. p. p. tra quelli di competenza del pretore, rientrerebbe tuttavia nella competenza del tribunale quando sia aggravato ai sensi dell'art. 339 comma 2 c.p., trattandosi di aggravante ad effetto speciale (art. 63 comma 3 c.p.), rilevante come tale ai fini della competenza, in base a quanto disposto dall'art. 4 c.p.p. (Cass., 3 dicembre 1993, Accardi, in C.E.D. Cass., n. 196249). Secondo un altro orientamento, invece, la competenza per materia a decidere su tale reato, ancorché aggravato a norma dell'art. 339 c.p., apparterrebbe al pretore, stante l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 4 c.p.p. al criterio determinativo della competenza previsto dall'art. 7 comma 2 c.p.p. (Cass., Sez. I, 8 gennaio 1996, Voltolina, in C.E.D. Cass., n. 203653).
Ritiene questa Corte di poter condividere questo secondo orientamento siccome più rispondente all'intero sistema della competenza delineato dal vigente codice di rito.
Ed invero, la rilevanza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, stabilita in via generale dall'art. 4 c.p.p. opera soltanto in relazione al criterio attributivo della competenza fissato nel primo comma dell'art.7 stesso codice, giacché soltanto tale criterio si basa sul riferimento alla pena edittale. Tale rilevanza è, invece, da escludere con riguardo alle ipotesi previste nel comma secondo del citato art. 7, in cui l'attribuzione della competenza è fondata unicamente sul nomen iuris dei reati ivi contemplati, come dimostra il fatto che, in talune di dette ipotesi (in particolare, quelle di cui alle lettere f) e g) concernenti, rispettivamente il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di rissa), il legislatore, volendo invece attribuire rilievo a circostanze ad effetto speciale, ne ha fatto specifica menzione (Cass., 8 gennaio 1996, cit.). Ne deriva che competente a conoscere il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravato, ai sensi dell'art. 339 c.p., dal concorso di più persone riunite, come nel caso sottoposto all'esame di questa Corte, è il pretore.
P. Q. M.
Visto l'art. 28 c.p.p. Risolvendo il conflitto d i c h i a r a
La competenza del pretore di Perugia, cui dispone che gli atti siano trasmessi.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 1998