Sentenza 14 marzo 2017
Massime • 1
La detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, se non desumibile dagli atti e non comunicata al giudice, neppure al momento della celebrazione dell'udienza, non determina la nullità di quest'ultima e legittima la dichiarazione di contumacia dell'imputato stesso.
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- 1. Detenzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa: integra un legittimo impedimento?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 agosto 2023
di Anna Mauro LA DETENZIONE DELL'IMPUTATO AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER ALTRA CAUSA INTEGRA UN LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE? UN NODO DA SCIOGLIERE. Indice: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite 2. Lo scenario del contrasto 3. La disciplina dell'assenza 4. La giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa 5. La sentenza delle Sezioni Unite “Arena”: una traccia per la soluzione della questione 6. La giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa: i diversi orientamenti 7. La giurisprudenza di rilevanza indiretta 8. La decisione 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite Le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono state chiamate a pronunciarsi sulla …
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La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Catanzaro confermava in punto di responsabilità una sentenza del Tribunale di Crotone che aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di evasione, per essersi allontanato senza autorizzazione …
Leggi di più… - 3. Detenzione per altra causa costituisce impedimento legittimo se .. (Cass., 7635/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 marzo 2022
La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione (anche in caso di inerzia del difensore). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI (ud. 30/09/2021) 03-03-2022, n. 7635 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASSANO Margherita - Presidente - Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.G., nato ad (OMISSIS); avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte d'appello di Catanzaro; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2017, n. 30258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30258 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2017 |
Testo completo
30258-17. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 14/03/2017 ANTONIO PRESTIPINO - Presidente - Sent. n. sez. 797/2017 MARCO MARIA ALMA Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE SERGIO BELTRANI N.30361/2016 IGNAZIO PARDO GIUSEPPE SGADARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI AU nato il [...] a [...] contro la sentenza emessa in data 06/04/2016 dalla Corte di appello di Bologna. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Beltrani;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
rilevato che nessuno è comparso per le parti private;
verificata la regolarità degli avvisi di rito. f RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in data 7 giugno 2011 dal Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato l'imputato AU ZI, in atti generalizzato, colpevole del riciclaggio di un'autovettura di provenienza delittuosa, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I - violazione dell'art. 179 c.p.p. (lamentando di essere detenuto per altra causa dal 1° febbraio 2011, di essere stato nonostante ciò dichiarato contumace all'udienza 1°.3.2011, nella quale si procedeva alla trattazione del processo, con articolazione dei mezzi di prova;
solo alla successiva udienza del 7.6.2011 ne era stata ordinata la traduzione, con revoca della contumacia). All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso dell'imputato è inammissibile perché formulato per un motivo meramente reiterativo, privo della necessaria specificità e comunque manifestamente infondato: il difensore del ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni della Corte di appello (f. 2), che ha incensurabilmente valorizzato a fondamento della contestata statuizione il dato che lo stesso difensore del ricorrente non contesta che, all'udienza 1°.3.2011, la detenzione per altra causa dell'imputato non emergeva dagli atti e non era stata comunicata dall'imputato o dal suo difensore, che di questo non possono quindi che imputare sé stessi, e non potrebbero comunque in ipotesi invocare alcuna nullità, cui avrebbero dato causa con- - la propria inerzia, ovvero non comunicando l'impedimento che senz'altro conoscevano, ma che al contrario non era noto al Tribunale, non emergendo ex actis. Deve infatti ribadirsi che è legittima la dichiarazione di contumacia dell'imputato, il quale al momento della notifica del decreto di citazione si trovi in stato di libertà ed alla celebrazione del dibattimento si trovi invece ristretto in carcere per altra causa, senza peraltro comunicare al giudice competente a celebrare il giudizio (neanche in udienza, come sarebbe sufficiente, in difetto di un onere di tempestiva comunicazione: Sez. U., n. 37483 del 26/09/2006, Rv. 234600) la causa del suo sopravvenuto impedimento, che non emerga .2 aliunde in atti, per consentirgli di disporre la traduzione (conforme, Sez. 2, n. 8487 del 10/11/1976, dep. 1977, Rv. 136329). Inoltre, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente, nell'udienza oggetto delle doglianze difensive aveva avuto luogo unicamente l'articolazione dei mezzi di prova, attività certamente tecnica e quindi esclusivamente rimessa al difensore: non si comprende, pertanto, quale sia il pregiudizio che sarebbe stato in concreto patito dall'imputato. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo - evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica 14 marzo 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Prestipino Sergio Beltrani T DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 GIU. 2017 IL ancelliere ICA R P U Claudia Pianet E T R O 3