Sentenza 24 maggio 2006
Massime • 1
In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, nessuna efficacia preclusiva del decreto prefettizio di espulsione - costituente il presupposto del reato previsto dall'art. 13, comma primo, D.Lgs. 27 luglio 1998 n. 286 posto in essere dal cittadino extracomunitario che rientri e permanga nel territorio dello Stato dopo che nei suoi confronti é stato eseguito il decreto di espulsione - assume la sussistenza delle mere condizioni di fatto per presentare la dichiarazione di emersione o l'affidamento del lavoratore straniero irregolare nella promessa della presentazione della domanda di sanatoria da parte del datore di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2006, n. 34955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34955 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 24/05/2006
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 720
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 009754/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IF ED, N. IL 27/10/1970;
avverso SENTENZA del 11/01/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11/1/2006 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza 18/10/2005 del Tribunale di Belluno che aveva condannato SK DA alla pena di mesi otto di reclusione quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13 (in tal modo avendo il Tribunale successivamente modificato la rubrica contenente contestazione di violazione dell'art. 14, comma 5 quater D.Lgs. cit.), perché si intratteneva in condizioni di clandestinità nel territorio dello Stato dove rientrava e permaneva pur dopo che nei suoi confronti era stata eseguito in data 24/12/2003 il provvedimento di espulsione disposto dalle competenti Autorità. La Corte di merito, sintetizzati i motivi di appello, ha sottolineato la sostanziale continuità, nonostante le modifiche successivamente introdotte, della fattispecie criminosa delineata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13 e la irrilevanza della avvenuta emissione del decreto espulsivo del Prefetto prima dell'entrata in vigore della L. n. 271 del 2004, essendo rimasti immutati i presupposti e la procedura previsti per la sua emissione. La Corte ha inoltre ritenuto: inconferente la dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 13 citato (riguardando la pronuncia profilo del tutto diverso), non applicabile al caso in questione la procedura di sanatoria di cui al D.L. n. 195 del 2002, del tutto infondata la subordinata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del citato D.L. (conv. in L. n. 222 del 2002). Infine ha ritenuto nella specie corretto il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso lo straniero con atto del 23/2/2006 nel quale ha articolato quattro motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che, del tutto infondate essendo le censure proposte, il ricorso debba essere rigettato.
Con il primo motivo viene denunziata violazione del D.L. n. 195 del 2002, art. 2 conv. in L. n. 222 del 2002 e vizi di motivazione con riferimento al giudizio di legittimità del decreto di espulsione, costituente presupposto del reato contestato, sostenendosi dal ricorrente che non si sarebbero potuti adottare provvedimenti di allontanamento nei confronti dei lavoratori stranieri per i quali fosse stato possibile richiedere ed ottenere la regolarizzazione della loro posizione nel territorio dello Stato, e ciò a prescindere dal comportamento del datore di lavoro e quindi pur quando quest'ultimo non avesse avviato la procedura di regolarizzazione o quando, come nella specie, avesse falsamente dichiarato o fatto figurare di aver provveduto in merito a richiedere la sanatoria. A criterio del Collegio la proposta di lettura del D.L. n. 195 del 2002, art. 2, comma 1 (sul punto non modificato dalla L. n. 222 del 2002 di conversione) - norma per la quale fino alla conclusione della procedura di emersione non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale - diretta a far ritenere equivalente alla proposizione della istanza di emersione (art. 1 D.L. cit.) la situazione di fatto della occupazione irregolare dello straniero o l'affidamento del lavoratore irregolare nella "promessa" della presentazione della domanda di sanatoria è destituita del minimo fondamento. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato, nell'interpretazione in sede civile della norma de qua, che l'inibizione temporanea del potere espulsivo opera dalla data di presentazione della domanda alla data della comunicazione del suo esito (cfr. Cass. sentenze nn. 3840/06 - 7668/05 - 16569/04 - 6991/04), con la conseguenza per la quale nessuna efficacia può assumere ne' la sussistenza delle sole condizioni di fatto per presentare dichiarazione di emersione ne' tampoco la rassicurazione truffaldina data dal datore di lavoro all'occupato irregolare, volendo la norma impedire che siano drasticamente allontanati solo quei lavoratori per i quali alla luce del sole (Cass. 3840/06) sia stata richiesta la menzionata sanatoria (appunto determinandosi l'emersione di cui all'art. 1, comma 1). E la assoluta ragionevolezza di siffatta chiarissima scelta legislativa induce a ritenere la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della retta interpretazione delle norme, conclusivamente proposta dal ricorrente.
Quanto testè affermato rende del tutto prive di rilevanza le censure contenute nel secondo motivo afferenti il travisamento e malgoverno della prova e la mancata assunzione di prove decisive in merito allo sperato e non avviato procedimento di regolarizzazione ex D.L. n. 195 del 2002. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione ed erronea applicazione di legge con riguardo alla sostenuta inconferenza della pronuncia della Corte Costituzionale, rilevando come la Corte veneziana fosse incorsa in un errore di individuazione della pronuncia (che si prospettava essere la n. 222/04 e non la 223/04) e come pertanto non avesse tenuto conto della rilevata incostituzionalità di un procedimento di espulsione effettuato senza preventivo controllo giurisdizionale. Osserva il Collegio che, se coglie nel segno il rilievo di travisamento (o lapsus calami) formulato a carico dell'argomentare giuridico della Corte di merito, che in realtà ha preso in esame la pronunzia 223/04 attingente la previsione di arresto obbligatorio, è altrettanto irrilevante la questione di costituzionalità che si ripropone con il richiamo della pronunzia 222/04 della Corte delle leggi, posto che con tale pronunzia si è rimossa, per inadeguatezza grave ad assicurare il rispetto delle garanzie di difesa, la procedura di convalida dell'accompagnamento alla frontiera di cui all'art. 13, comma 5 bis del T.U. introdotto dal D.L. n. 51 del 2002, art. 2 conv. in L. n.106 del 2002. Orbene, se è ipotizzabile il sindacato incidentale dell'atto presupposto della fattispecie di cui all'art. 13, comma 13 del T.U. sull'immigrazione, ciò vuole dire che compete al Giudice valutare la legalità della misura espulsiva disattesa dallo straniero con l'indebito rientro in Italia;
ma non si scorge per quale ragione detto sindacato incidentale debba estendersi anche alle modalità esecutive della espulsione, ad essa successive, dotate di una autonoma sede di verifica della legalità della "coazione", e meramente eventuali (essendo ben possibile l'intimazione di allontanamento) e pertanto non a caso essendo esse non rientranti in alcun modo nella fattispecie penale che, infatti, prevede soltanto che l'espulso (e comunque sia stato espulso) faccia indebito rientro in Italia.
Con il quarto motivo il ricorrente ha infine denunziato erronea applicazione di legge con riguardo alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena. La censura non ha pregio, avendo la Corte di merito correttamente condiviso l'argomentato giudizio negativo al proposito formulato dal Tribunale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente SK DA al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2006