Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2003, n. 7679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7679 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
C.C. 67830 REGISTRAZIONE AI SENSI D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TABANLAB - N. 5 L REPUBBLICA TRIBUTARIA ..IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE076 79/ REMA D I LA CORT E SEZIONE Tributi IVA- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrasi certamento Procidente Dott. Bruno SACCUCCI RG .22982/99 € Dott. Massimo ODDO Consigliere 1157/00 Dott. Eugenio AMARI Consigliere 16850 Cron. Cons. Rel. Dott. Francesco Ant. GENOVESE Rep. Consigliere Dott. Giuseppe MARINUCCI Ud. 11/11/02 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Fallimento TO ZI, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, via Lucrezio Caro Γ. 67, presso l'Avv. Patrizia Tilli, e e difeso rappresentato h dall'avv. Alberto Trinchi;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
CAMPIONE CIVILE Ministero delle Finanze 67830 intima .- e sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avv. Gen. dello Stato, che 10 rappresenta e difende per legge;
- ricorrente incidentale-
contro
Fallimento TO ZI 4056 Contronicamente incidentale intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 134/35/99 del 21 giugno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/02 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;
Udito l'avv. Trinchi, per il ricorrente principale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore per il Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso assorbito quello rigetto del ricorso principale, incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'Ufficio IVA di Rieti notificava, in data 19 agosto 1992, alla curatela del fallimento di TO ZI, per l'anno d'imposta 1988, un avviso di accertamento, integrativo di altro avviso, notificato il 29 maggio 1992. A seguito di un processo verbale di constatazione, del 14 luglio 1992, redatto nei confronti della SOC. Tecnopolimeri coop. a r.
1. erano emerse, а carico dell'impresa TO, alcune irregolarità, essendosi accertato che l'impresa aveva accettato pagamenti senza emissione di fatture: a) uno, mediante consegna di un assegno bancario di £ 350 milioni;
b) l'altro, mediante rilascio di cambiali per £ 130 milioni. Pertanto, 1'Ufficio chiedeva il pagamento dell'imposta evasa (£ 91.201.000), degli interessi (£ 27.300.000) e delle pene pecuniarie (£ 364.912.000). 2 2. La Curatela proponeva ricorso affermando che: a) il pagamento di £ 350 milioni era stato effettuato a parziale copertura di una fattura emessa dal TO per un imponibile di £ 549.096.000; b) l'importo dedotto nelle cambiali non era stato mai pagato dalla coop. a I. 1.). La società debitrice (Tecnopolimeri documentazione relativa curatela presentava anche la di cui all'art. 50 alla dichiarazione integrativa, della legge n. 413 del 1991 e chiedeva che fosse dichiarato 1'infondatezza dell'accertamento e in applicati i benefici di cui alla legge n. subordine, 413 del 1991. 3. La Commissione tributaria Provinciale di Rieti respingeva il ricorso e irrogava le sanzioni amministrative, ex D. Lgs n. 472 del 1997, nella misura minima: a) il primo avviso di accertamento avrebbe riguardato l'omessa fatturazione di somme, mentre l'altro avrebbe attenuto all'omessa dichiarazione annuale;
b) sarebbe mancata la prova del pagamento di una fattura della ricorrente;
c) sarebbero stati inapplicabili i benefici di cui alla legge n. 413 del 1991, essendo stata versata una somma non congrua.
4. La Curatela proponeva appello facendo rilevare che: a) il Tribunale fallimentare della procedura Tecnopolimeri aveva pronunciato sentenza avverso l'esclusione della ditta TO, dallo stato passivo del fallimento "Tecnopolimeri coop. а r. 1.", ammettendo la ricorrente al passivo per l'intero credito e, pertanto, escludendo che vi fossero stati 3 dei pagamenti a suo vantaggio da parte della cooperativa fallita;
b) titoli rilasciati in pagamento non erano stati onorati (e dunque irrilevanti, a fini impositivi).
5. La Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l'appello, in quanto il fallimento non aveva fornito la prova dell'emissione delle fatture, a fronte dei pagamenti effettuati a mezzo dei titoli di credito (tale non poteva considerarsi la sentenza prodotta nel corso del giudizio).
6. Avverso tale sentenza propone ricorso la curatela due mezzi, cui resistefall imentare, con un l'amministrazione con controricorso.
7. L'Amministrazione finanziaria propone, altresì, ricorso incidentale, facendo valere un unico motivo, cui resiste la curatela con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la Curatela del fallimento di TO ZI lamenta la violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per omessa e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 del d. P. R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 cod. civ., nonché per omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'obbligo di fatturazione. La Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto, in ossequio ai principi dettati dall'art. 2697 cod. civ., in tema di onere probatorio, annullare l'avviso di difettando la prova che i titoli fosseroaccertamento, stati dati in pagamento per operazioni imponibili. 4 In mancanza della prova della causale del pagamento (eseguito a mezzo assegno e cambiali), la consegna dei - secondo il ricorrente - doveva essere intesa titoli come una cessione che ha per oggetto denaro>>, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del d. P. R. n. 633 del 1972 e, dunque, non assoggettata a fatturazione e al pagamento dell'imposta. La sentenza, pertanto, sarebbe priva di motivazione, sia in ordine alla causale della consegna dei titoli, sia in ordine alla diversa causale (finanziaria) prospettata dalla curatela fallimentare.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la Curatela del fallimento di TO ZI si duole della h violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per omessa e falsa applicazione degli artt. 6 del d. P. י. R. n. 633 del 1972, 1277 e 2697 cod. civ., nonché per omessa motivazione in ordine alla ritenuta esistenza del pagamento effettuato con la consegna delle cambiali. Mancando la prova dell'avvenuto pagamento delle cambiali rilasciate dalla SOC. Tecnopolimeri, la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto concludere per la non debenza dell'imposta, in quanto le prestazioni di servizi sono soggette a tributo solo al verificarsi del pagamento, che non può consistere nella consegna di titoli cambiari.
3. Con l'unico mezzo di ricorso incidentale 1.'Amministrazione delle finanze lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del D. Lgs. n. 546 del 5 1992, in relazione all'art. 62 dello stesso Decreto Legislativo. Il giudice dell'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame per violazione del divieto di ius novorum, non respingerlo nel merito. In primo grado, la curatela aveva ammesso di aver ricevuto il pagamento dalla soc. Tecnopolimeri e aveva l'accertamento perché la causale delcontestato trasferimento di denaro (fatta eccezione per le cambiali, mai onorate) risiedeva nel pagamento parziale di una maggior somma precedentemente fatturata. In appello, invece, la curatela in base alla sentenza del Tribunale sull'opposizione allo stato passivo del fallimento Tecnopolimeri - aveva sostenuto che i pagamenti non erano mai stati effettuati e la pretesa impositiva era contestata per mancanza di imponibile, non già per insussistenza dell'obbligo di fatturazione.
4. In ordine logico, previa la riunione dei ricorsi aventi ad oggetto la stessa sentenza, s' impone dapprima - l'esame di quello incidentale, riguardante la presunta violazione del divieto di novum in appello.
4.1. Il motivo, contenuto in tale ricorso, non ha pregio, poiché, il divieto di proporre in appello eccezioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, introdotto - nell'abito del processo tributario - con comma, del D. L.vo 31 dicembre l'art. 57, secondo 1992, n. 546, per il giudizio di fronte alla Commissione Tributaria Regionale, non si applica, in virtù della norma 6 transitoria di cui al successivo art. 79, nei giudizi all'atto già pendenti in grado di appello, tributarie, dell'insediamento delle nuove commissioni Commissione Tributaria di secondo di fronte alla grado, i quali restano disciplinati dal rito previgente (in tal senso già Cassazione n. 8835 del 1998 e, da ultima, Cass. 1189 del 2002).
5. Anche il ricorso principale è infondato.
5.1. In ordine all'assegno bancario non contestazione da parte del ricorrente del suc diverso (rispetto a quellopagamento, ma solo del indicato} titolo di pagamento in ordine al quale la pure con motivazione succinta, sentenza afferma, sia l'esistenza di una causale, in ordine alla quale risulta violato l'obbligo di fatturazione e dunque inattendibile la ricostruzione dell'operazione economica come cessione di denaro о di crediti, con finalità finanziaria. Poiché l'onere della prova, circa la natura non suscettibile di fatturazione dell'operazione, era a esaminando la carico della parte contribuente esso motivazione della sentenza d'appello non è stato assolto.
5.2. In ordine alle cambiali, pur essendosi sempre contestato l'avvenuto pagamento delle medesime (delle quali, tuttavia, non si è data prova, ad es. fornendo quella sul protesto dei titoli), resta, comunque, ostativo all'accoglimento del ricorso il principio riguardante il regolamento dell'onere probatorio, già 7 affermato da questa Corte (nella sentenza del 3719 del 1998), a proposito del reddito d'impresa, secondo il quale, l'accertamento in rettifica della dichiarazione disposta dall'ufficio finanziario,del contribuente, legittimamente fondarsi su elementi indiziari può offerti da scritti riferibili a terzi che, quantunque privi ai piena efficacia probatoria, risultino pur gli sempre provenienti dall'imprenditore, quali assegni (rinvenuti nelle scritturazioni dei suoi conti correnti) rilasciati ai propri fornitori abituali, cosicché da tale vicenda possa legittimamente desumersi, in via presuntiva, la riferibilità dei pagamenti ad acquisti di merce non h fatturata. E', infatti, sull'imprenditore che incombe, l'onere della allegazione di elementi di fatto di segno opposto al contenuto della presunzione suddetta, giusto principio secondo il quale il contribuente èil alle presunzioni iuris abilitato ad opporre, dall'ufficio finanziario tantum addotte nell'accertamento induttivo, tutte le prove contrarie che egli sia in grado di fornire. compiutoOrbene, nel caso di specie, 1'accertamento dall'Amministrazione non è stato smentito secondo il ragionamento del giudice di appello- dalle allegazioni di elementi di fatto di segno opposto (che, anzi, hanno avuto una significativa oscillazione, attraverso le diverse prospettazioni fornite nel corso dei vari gradi dell'intero giudizio) né dai contrari elementi probatori, la cui mancanza ha portato la Commissione di 8 appello, con un sintetico, ma insindacabile giudizio, immune da vizi logici, a concludere per la fondatezza della pretesa fiscale.
6. Nei fatti esposti si ravvisano ragioni per compensare le spese del giudizio. РОМ Riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 11 novembre 2002. L'Estensore Dr. Francesco Antonio 104416 Il Presidente Dr Bruno SACCUCCI жило исчисл IL CANCELLIERE C CELLERIA 16 MAG. 2003 DEPOSITATO CANCELLIERECT Oggi Amalpiq Caserio 9